Guida per i produttori
Fotovoltaico e agrivoltaico su terreni agricoli: dove si può, l'80% della produzione, sanzioni
Pannelli a terra nelle zone agricole solo in casi limitati, agrivoltaico sempre consentito con asseverazione dell'80% della produzione lorda vendibile, sanzioni e verifiche, proposte di affitto del terreno e fotovoltaico sui tetti dell'azienda.
Verificata il 12/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.
In breve
- I nuovi impianti fotovoltaici con i pannelli a terra nelle zone agricole sono ammessi solo in casi limitati: cave e discariche dismesse, aree vicino a stabilimenti industriali o autostrade, rifacimenti di impianti esistenti senza ampliamento, comunità energetiche e progetti PNRR.
- È sempre consentito l'agrivoltaico: pannelli sollevati da terra che lasciano continuare la coltivazione o il pascolo, con un'asseverazione che garantisce almeno l'80% della produzione lorda vendibile.
- Sui tetti di stalle, fienili e magazzini il fotovoltaico è un'altra cosa, molto più semplice.
- Chi installa un agrivoltaico che non lascia continuare l'agricoltura rischia sanzioni da 1.000 a 100.000 euro e il ripristino dei luoghi; il Comune verifica nei cinque anni successivi.
Dove sono finite le regole
Le regole sulle aree per gli impianti a fonti rinnovabili, che molti siti citano ancora come articolo 20 del D.Lgs. 199/2021, sono state spostate nel testo unico sulle fonti rinnovabili (D.Lgs. 190/2024), come modificato alla fine del 2025: l'articolo 20 del 2021 risulta abrogato. Le regole che seguono sono quelle del testo vigente.
Pannelli a terra nelle zone agricole: quando si può
Nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici, l'installazione di fotovoltaico con moduli collocati a terra è consentita solo nelle aree indicate dall'articolo 11-bis, comma 2:
- dove c'è già un impianto fotovoltaico, per modificarlo, rifarlo o potenziarlo senza aumentare l'area occupata;
- nelle cave e miniere cessate o degradate e nelle discariche chiuse;
- nei siti delle ferrovie, delle concessionarie autostradali e degli aeroporti;
- nelle aree agricole entro 350 metri da stabilimenti industriali e in quelle entro 300 metri dalla rete autostradale.
Il divieto non si applica ai progetti per una comunità energetica rinnovabile e ai progetti del PNRR e del piano complementare. Le Regioni, con propria legge, individuano poi ulteriori aree idonee (comma 3): controlla anche la legge della tua Regione.
L'agrivoltaico
Per la legge l'impianto agrivoltaico è un impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito, anche con moduli rotanti in posizione elevata e strumenti di agricoltura digitale (articolo 4, comma 1, lettera f-bis). È sempre consentito nelle zone agricole, con moduli «adeguatamente elevati da terra» (articolo 11-bis, comma 2), a una condizione:
- chi lo propone allega al progetto una dichiarazione asseverata di un professionista abilitato che attesta che l'impianto conserva almeno l'80% della produzione lorda vendibile del terreno.
Le conseguenze se l'agricoltura non continua sono serie: sanzione da 1.000 a 100.000 euro, ripristino dello stato dei luoghi, e verifica da parte del Comune, nei cinque anni successivi alla realizzazione, che il sito resti idoneo all'uso agro-pastorale (articolo 11, comma 8).
Se ti propongono di affittare il terreno
Molti agricoltori ricevono proposte di società energetiche per affittare o vendere il terreno. Prima di firmare:
- verifica che il progetto sia consentito su quel terreno (pannelli a terra o agrivoltaico) e chi chiede le autorizzazioni;
- nel caso dell'agrivoltaico, chiarisci chi coltiva sotto i pannelli e chi risponde se la produzione scende sotto l'80%: la sanzione e il ripristino riguardano l'impianto, ma il terreno è tuo;
- leggi la durata (spesso 25–30 anni), il canone, la rimozione a fine vita e le garanzie;
- valuta gli effetti su PAC, biologico, qualifiche di coltivatore diretto o IAP e imposte: con il CAA e il commercialista (vedi anche affitto e comodato di terreni).
Il fotovoltaico sui tetti dell'azienda
Gli edifici e le strutture edificate, con le loro pertinenze, sono aree idonee per il fotovoltaico (articolo 11-bis, comma 1, lettera l), numero 3): pannelli su stalle, fienili, capannoni e serre sono la strada più semplice per ridurre la bolletta dell'azienda, con procedure edilizie semplificate e spesso con i contributi dei programmi di sviluppo rurale. La vendita dell'energia in eccesso ha regole fiscali proprie, da valutare con il commercialista.
Fonti
Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.