Guida per i produttori

Fotovoltaico e agrivoltaico su terreni agricoli: dove si può, l'80% della produzione, sanzioni

Pannelli a terra nelle zone agricole solo in casi limitati, agrivoltaico sempre consentito con asseverazione dell'80% della produzione lorda vendibile, sanzioni e verifiche, proposte di affitto del terreno e fotovoltaico sui tetti dell'azienda.

Verificata il 12/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.

In breve

Dove sono finite le regole

Le regole sulle aree per gli impianti a fonti rinnovabili, che molti siti citano ancora come articolo 20 del D.Lgs. 199/2021, sono state spostate nel testo unico sulle fonti rinnovabili (D.Lgs. 190/2024), come modificato alla fine del 2025: l'articolo 20 del 2021 risulta abrogato. Le regole che seguono sono quelle del testo vigente.

Pannelli a terra nelle zone agricole: quando si può

Nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici, l'installazione di fotovoltaico con moduli collocati a terra è consentita solo nelle aree indicate dall'articolo 11-bis, comma 2:

Il divieto non si applica ai progetti per una comunità energetica rinnovabile e ai progetti del PNRR e del piano complementare. Le Regioni, con propria legge, individuano poi ulteriori aree idonee (comma 3): controlla anche la legge della tua Regione.

L'agrivoltaico

Per la legge l'impianto agrivoltaico è un impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito, anche con moduli rotanti in posizione elevata e strumenti di agricoltura digitale (articolo 4, comma 1, lettera f-bis). È sempre consentito nelle zone agricole, con moduli «adeguatamente elevati da terra» (articolo 11-bis, comma 2), a una condizione:

Le conseguenze se l'agricoltura non continua sono serie: sanzione da 1.000 a 100.000 euro, ripristino dello stato dei luoghi, e verifica da parte del Comune, nei cinque anni successivi alla realizzazione, che il sito resti idoneo all'uso agro-pastorale (articolo 11, comma 8).

Se ti propongono di affittare il terreno

Molti agricoltori ricevono proposte di società energetiche per affittare o vendere il terreno. Prima di firmare:

Il fotovoltaico sui tetti dell'azienda

Gli edifici e le strutture edificate, con le loro pertinenze, sono aree idonee per il fotovoltaico (articolo 11-bis, comma 1, lettera l), numero 3): pannelli su stalle, fienili, capannoni e serre sono la strada più semplice per ridurre la bolletta dell'azienda, con procedure edilizie semplificate e spesso con i contributi dei programmi di sviluppo rurale. La vendita dell'energia in eccesso ha regole fiscali proprie, da valutare con il commercialista.

Fonti

Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.

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