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Recuperare un terreno abbandonato diventato bosco: definizione di bosco e trasformazione
Quando un campo abbandonato diventa bosco per legge (2.000 m², 20 metri, 20% di copertura), cosa non è bosco, il recupero agricolo delle aree abbandonate e l'autorizzazione con compensazione per la trasformazione del bosco.
Verificata il 14/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.
In breve
- Per la legge è bosco una superficie di almeno 2.000 m², larga in media almeno 20 metri, con copertura di alberi forestali oltre il 20%, anche nata da sola: un campo abbandonato da anni può essere diventato bosco.
- Togliere un bosco per tornare a coltivare è una trasformazione del bosco: serve l'autorizzazione (anche paesaggistica) e, di regola, una compensazione a spese di chi la chiede.
- Le formazioni nate per abbandono colturale, se riconosciute dal piano paesaggistico o da accordi regionali, non sono considerate bosco ai fini del ripristino agricolo: ma restano bosco finché i lavori di recupero autorizzati non partono.
- Noccioleti e castagneti da frutto coltivati o in ripristino, tartufaie coltivate, arboricoltura da legno e impianti agricoli non sono bosco.
Quando un terreno è bosco
Il Testo unico forestale (D.Lgs. 34/2018, articolo 3, comma 3) definisce bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, con o senza arbusti, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con:
- estensione di almeno 2.000 metri quadrati;
- larghezza media di almeno 20 metri;
- copertura arborea forestale superiore al 20%.
Le Regioni possono integrare la definizione, ma senza ridurre la tutela (comma 4). Sono assimilate a bosco anche le aree forestali rimaste temporaneamente scoperte per tagli, incendi o trasformazioni abusive, e le radure sotto i 2.000 m² dentro il bosco che non sono prati o pascoli (articolo 4).
Cosa non è bosco
Non rientrano nella definizione (articolo 5, comma 1):
- gli impianti artificiali fatti su terreni agricoli con le misure agro-ambientali o della PAC;
- l'arboricoltura da legno (pioppeti, noceti da legno), che resta liberamente reversibile a fine ciclo;
- le tartufaie coltivate artificiali, i noccioleti e i castagneti da frutto in coltura o in ripristino colturale, il ceduo a rotazione rapida;
- frutteti e altre produzioni arboree agricole, vivai, alberi di Natale, giardini, siepi, filari e gruppi di piante.
Il recupero dei terreni abbandonati
Ai soli fini del ripristino delle attività agricole e pastorali (o del restauro di edifici esistenti, senza aumenti di volume e senza nuove costruzioni) non sono considerati bosco (articolo 5, comma 2):
- le formazioni arboree nate anche per abbandono colturale, riconosciute meritevoli di ripristino dal piano paesaggistico regionale o con accordi tra Regione e Ministero della cultura;
- quelle inserite nel Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico;
- i manufatti e nuclei rurali abbandonati e colonizzati dalla vegetazione.
Attenzione: le prime due categorie restano bosco fino all'avvio dei lavori di ripristino autorizzati dalle strutture competenti (comma 3). Non si può quindi tagliare e dissodare e poi chiedere: prima si ottiene l'autorizzazione.
La trasformazione del bosco
- Eliminare la vegetazione forestale per attività diverse dalla gestione forestale è trasformazione del bosco (articolo 8, comma 1).
- È vietata senza le autorizzazioni previste, compresa quella paesaggistica, ed è ammessa, tra l'altro, per il ripristino delle attività agricole tradizionali, se compatibile con la difesa idrogeologica, la stabilità dei terreni, le acque e la biodiversità (comma 2).
- Va compensata a spese di chi è autorizzato, con rimboschimenti, miglioramenti forestali o altre opere, oppure con un versamento al fondo forestale regionale; le Regioni stabiliscono criteri ed esoneri (commi 3-6), spesso proprio per il recupero agricolo.
In pratica: prima di riprendere un vecchio uliveto, un vigneto o un pascolo invaso dal bosco, chiedi all'ufficio forestale regionale (o al Comune per la parte paesaggistica) quale procedura vale nella tua Regione. Per il taglio e la vendita della legna vedi legna da ardere; per bruciare i residui bruciare sterpaglie; per i contributi del recupero, i bandi regionali dello sviluppo rurale.
Fonti
Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.