Guida per i produttori
Bruciare sterpaglie e potature: quando è consentito, i limiti, i periodi di divieto
L'abbruciamento dei residui vegetali agricoli: piccoli cumuli, 3 metri steri per ettaro al giorno, nel luogo di produzione; il divieto nei periodi di rischio incendi, le ordinanze comunali per le polveri sottili, cosa non bruciare mai e le alternative.
Verificata il 12/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.
In breve
- Bruciare potature, sfalci e sterpaglie nel luogo in cui sono prodotti, in piccoli cumuli e per non più di 3 metri steri per ettaro al giorno, è una normale pratica agricola consentita, non una gestione di rifiuti.
- Nei periodi di massimo rischio di incendi dichiarati dalla Regione è sempre vietato.
- Comuni e altre autorità possono sospendere o vietare gli abbruciamenti per meteo sfavorevole o per le polveri sottili (PM10): prima di accendere, controlla le ordinanze del tuo Comune e il calendario regionale.
- Plastica, teli, cassette, pneumatici o rifiuti nel fuoco sono combustione illecita di rifiuti, un reato.
Cosa dice la legge
Il Testo unico ambientale (D.Lgs. 152/2006, articolo 182, comma 6-bis) stabilisce che le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli, in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, dei materiali vegetali agricoli e forestali, effettuate nel luogo di produzione, sono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti.
I materiali sono quelli esclusi dalla disciplina dei rifiuti: paglia, sfalci, potature e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, prodotto con le buone pratiche colturali (articolo 185, comma 1, lettera f).
Il metro stero è il volume apparente della legna accatastata, vuoti compresi: un cumulo di un metro per un metro per un metro. Tre metri steri per ettaro al giorno sono pochi cumuli piccoli, non un falò di tutte le potature dell'oliveto.
Quando è vietato
- Sempre, nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalla Regione (di solito l'estate, ma le date cambiano da Regione a Regione e da anno ad anno).
- Quando il Comune o le altre autorità ambientali lo sospendono, lo differiscono o lo vietano per condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli, per rischi per l'incolumità e la salute, o per il rispetto dei limiti delle polveri sottili: in molte Regioni del Nord gli abbruciamenti sono vietati per buona parte dell'inverno.
- Vicino ai boschi valgono anche le prescrizioni regionali antincendio (distanze, orari, sorveglianza, vento).
Cosa non si può mai bruciare
Teli di pacciamatura, tubi per l'irrigazione, cassette di plastica, sacchi, contenitori di fitosanitari, pneumatici, legno verniciato: sono rifiuti e vanno smaltiti con le regole dei rifiuti agricoli. Appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato è punito con la reclusione (D.Lgs. 152/2006, articolo 256-bis). La combustione illecita di rifiuti non riguarda invece l'abbruciamento del solo materiale agricolo o forestale naturale nei limiti dell'articolo 182 (articolo 256-bis, comma 6).
Come farlo in sicurezza
- Controlla il calendario regionale e le ordinanze comunali del giorno.
- Cumuli piccoli, lontani da alberi, siepi, edifici e strade; terreno attorno ripulito.
- Mai con il vento; sorveglia il fuoco fino allo spegnimento completo e tieni acqua e attrezzi a portata.
- In molte Regioni va avvisato prima il Comune o il servizio antincendio.
Le alternative
Trinciare le potature e lasciarle sul terreno, compostarle, cederle per la produzione di energia o usarle come cippato sono spesso preferibili, e in alcune zone sono le uniche strade ammesse nei mesi invernali. Il materiale vegetale resta escluso dalla disciplina dei rifiuti anche quando è ceduto a terzi per questi usi (articolo 185, comma 1, lettera f). Per il legno del bosco vedi la guida sulla legna da ardere.
Fonti
Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.