Guida per i produttori
Danni da maltempo e calamità: polizze agevolate, fondo catastrofale e aiuti pubblici
Grandine, gelo, alluvione, siccità: le polizze con contributo pubblico, il fondo mutualistico per i danni catastrofali, gli aiuti del Fondo di solidarietà sopra il 30% di danno e perché i rischi assicurabili ne sono esclusi.
Verificata il 17/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.
In breve
- Contro grandine, gelo, alluvione, siccità e simili lo strumento principale è la polizza agevolata: lo Stato paga una parte del premio agli imprenditori agricoli iscritti al registro delle imprese (D.Lgs. 102/2004, articolo 2).
- Per alluvione, gelo o brina e siccità esiste anche un fondo mutualistico nazionale per i danni catastrofali, gestito da ISMEA (legge 234/2021).
- Gli aiuti pubblici dopo una calamità (Fondo di solidarietà nazionale) arrivano solo se la Regione chiede e il Ministero dichiara l'eccezionalità dell'evento, se il danno supera il 30% della produzione lorda vendibile e se quel danno non era assicurabile con una polizza agevolata.
- In pratica: chi poteva assicurarsi e non l'ha fatto, per quel rischio, non riceve aiuti.
1. Le polizze agevolate
Lo Stato concede contributi sui premi assicurativi e sulle quote di adesione ai fondi di mutualizzazione agli imprenditori agricoli dell'articolo 2135 del Codice civile iscritti nel registro delle imprese (D.Lgs. 102/2004, articolo 2, comma 1). Quanto vale il contributo pubblico e quale soglia di danno serve lo stabilisce ogni anno il Piano di gestione dei rischi in agricoltura, approvato dal Ministero entro il 30 novembre (articolo 4): è lì che si leggono le regole dell'anno.
- La polizza è volontaria e si può sottoscrivere da soli o in forma collettiva, tramite gli organismi collettivi di difesa (i consorzi di difesa delle produzioni) o le cooperative (articolo 2, comma 5).
- Per gli allevamenti, la copertura agevolata comprende il costo di smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa (comma 5-bis): vedi anche la guida sugli animali morti in allevamento.
- I valori assicurabili si calcolano con i prezzi unitari di mercato stabiliti in base alle rilevazioni ISMEA (comma 5-ter): non si assicura una produzione a un prezzo scelto da sé.
Le domande e i piani assicurativi passano dal fascicolo aziendale e dal sistema informativo agricolo nazionale: il centro di assistenza agricola (CAA) o il consorzio di difesa ti dicono le scadenze dell'anno.
2. Il fondo per i danni catastrofali
La legge di bilancio 2022 ha istituito il Fondo mutualistico nazionale per i danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità (legge 234/2021, articolo 1, comma 515). Lo gestisce ISMEA tramite una società dedicata (comma 516); AGEA preleva le quote di partecipazione degli agricoltori ed eroga le compensazioni, verificando che non si sommino ad altri strumenti oltre il danno (comma 517). Criteri e modalità d'intervento sono definiti ogni anno nel Piano di gestione dei rischi.
Il fondo copre solo quei tre eventi: per la grandine, il vento forte e gli altri eventi resta la polizza.
3. Gli aiuti dopo una calamità (Fondo di solidarietà nazionale)
Il Fondo di solidarietà nazionale interviene per calamità naturali, eventi eccezionali, avversità atmosferiche assimilabili, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali e danni da animali protetti (D.Lgs. 102/2004, articolo 1). Gli aiuti per la ripresa (articolo 5) non sono automatici:
- la Regione delimita il territorio colpito, accerta i danni e delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità entro 60 giorni dalla fine dell'evento (prorogabili di 30 per difficoltà motivate);
- il Ministero dell'agricoltura dichiara l'eccezionalità entro 30 giorni dalla richiesta, individuando territori e aiuti (articolo 6);
- le imprese delle zone delimitate presentano domanda secondo il bando regionale.
Chi può averli: le imprese agricole iscritte nel registro delle imprese, nelle zone delimitate, con danni superiori al 30% della produzione lorda vendibile; per i danni alle colture la produzione zootecnica non entra nel calcolo (articolo 5, comma 1). Sono escluse le grandi imprese e, salvo eccezioni, le imprese in difficoltà (comma 4-bis).
Cosa è escluso: i danni alle produzioni e alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata o coperti da fondi di mutualizzazione a cui era possibile aderire (comma 4).
Quali aiuti, a scelta della Regione e nei limiti delle risorse:
| Aiuto | Misura | Norma |
|---|---|---|
| Contributo in conto capitale sul danno alla produzione | fino all'80% del danno, 90% nelle zone svantaggiate | art. 5, c. 2, lett. a |
| Prestito quinquennale a tasso agevolato | 20% o 35% del tasso di riferimento, secondo la zona | art. 5, c. 2, lett. b |
| Proroga delle rate dei prestiti agrari | una volta, fino a 24 mesi | art. 7 |
| Esonero parziale dei contributi previdenziali | fino al 50%, per 12 mesi dall'evento | art. 8 |
| Indennizzo dei danni a strutture e scorte | fino all'80% dei costi, 90% nelle zone svantaggiate | art. 5, c. 3 |
Cosa fare quando arriva il danno
- Documenta subito: fotografie e video datati delle colture e delle strutture, prima di raccogliere o ripulire.
- Se sei assicurato, denuncia il sinistro nei termini della polizza: sono spesso di pochi giorni.
- Segnala il danno al tuo CAA o all'organizzazione agricola: è da lì che passano le informazioni sulla Regione che sta delimitando le zone colpite.
- Segui il bando regionale se l'evento viene dichiarato eccezionale: le domande hanno scadenze proprie.
- Per i danni di cinghiali, cervi e altri animali selvatici le regole sono diverse: vedi la guida sui danni da fauna selvatica.
Fonti
- D.Lgs. 102/2004, articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 — Fondo di solidarietà nazionale (Normattiva)
- Legge 234/2021, articolo 1, commi 515-517 — Fondo mutualistico nazionale per i danni catastrofali (Normattiva)
Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.