Guida per i produttori
Danni da fauna selvatica alle colture: risarcimento, denuncia, prevenzione e piani di controllo
Cinghiali, cervi, lupi e uccelli: il fondo regionale per i risarcimenti, come e quando denunciare il danno, i tempi di verifica e liquidazione, i parchi, i contributi per recinzioni e i piani di controllo della fauna.
Verificata il 12/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.
In breve
- Per i danni di cinghiali, cervi, lupi, uccelli e altra fauna selvatica alle colture e al bestiame ogni Regione ha un fondo per la prevenzione e i risarcimenti.
- Il danno va denunciato subito all'ufficio indicato dalla Regione: il comitato verifica entro 30 giorni, anche con un sopralluogo, e liquida nei 180 giorni successivi.
- Dentro un parco o un'area protetta l'indennizzo lo paga l'ente gestore, con regole proprie.
- Le Regioni finanziano anche la prevenzione (recinzioni, dissuasori) e organizzano i piani di controllo: chiedere entrambi è il modo migliore per ridurre i danni.
Cosa dice la legge
La legge sulla fauna selvatica e sulla caccia (L. 157/1992, articolo 26) prevede che ogni Regione costituisca un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti dei danni «non altrimenti risarcibili» arrecati alla produzione agricola e alle opere sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria. Il fondo è gestito da un comitato in cui siedono anche le organizzazioni agricole e le associazioni venatorie.
Le regole di dettaglio (moduli, termini per la domanda, importi, franchigie, colture ammesse) le fissa ogni Regione: cercale sul sito della tua Regione o chiedi alla tua organizzazione agricola.
Come si chiede il risarcimento
- Denuncia tempestiva: il proprietario o il conduttore del fondo denuncia il danno al comitato, nei termini e con il modulo previsti dalla Regione, spesso entro pochi giorni dal fatto e comunque prima del raccolto (articolo 26, comma 3).
- Non toccare le prove: lascia la coltura danneggiata com'è fino al sopralluogo, se puoi; fai foto con data e posizione, segna la superficie e la specie animale (impronte, scavi, tracce).
- Verifica: il comitato procede entro 30 giorni, anche con sopralluogo e ispezioni.
- Liquidazione: nei 180 giorni successivi alla verifica.
I risarcimenti pubblici sono aiuti all'agricoltura e seguono i limiti europei sugli aiuti di Stato: per questo alcune Regioni li riducono in percentuale o li condizionano all'aver adottato misure di prevenzione.
Nei parchi e nelle aree protette
Se il terreno è dentro un parco, l'ente parco è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco; il regolamento del parco stabilisce come, e l'indennizzo va corrisposto entro novanta giorni dal danno (legge quadro sulle aree protette, L. 394/1991, articolo 15, commi 3 e 4). Verifica sul sito del parco come presentare la domanda: i termini sono spesso brevi.
Prevenire: recinzioni e controllo
- Prevenzione: le Regioni finanziano, con il fondo dell'articolo 26 o con lo sviluppo rurale, recinzioni elettrificate, reti, dissuasori acustici e visivi, cani da guardiania per le greggi. Le domande hanno tempi propri, fissati dalla Regione (comma 4).
- Controllo della fauna: le Regioni attuano piani di controllo, anche nelle zone dove la caccia è vietata e nei periodi di divieto, con abbattimenti o catture autorizzati quando gli altri metodi non bastano (articolo 19). I piani li attuano cacciatori formati e coordinati dalla polizia provinciale o regionale; anche il proprietario o il conduttore del fondo può partecipare, se ha la licenza di caccia e ha frequentato i corsi.
- Non si fanno abbattimenti «fai da te»: fuori dai piani autorizzati è bracconaggio.
E la carne dei cinghiali abbattuti?
Gli animali abbattuti nei piani di controllo, dopo le analisi sanitarie, possono essere destinati al consumo (articolo 19, comma 4), attraverso i canali previsti per la selvaggina: vedi la guida su carne e salumi.
Per il lupo, il suo nuovo stato di protezione e la prevenzione delle predazioni vedi lupo e allevamento.
Fonti
- L. 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 19 e 26 — controllo della fauna e risarcimento dei danni (Normattiva)
- L. 6 dicembre 1991, n. 394, art. 15 — indennizzi dell'ente parco (Normattiva)
Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.