Guida per i produttori
Feste ed eventi in azienda agricola: SCIA, sicurezza, cibo e musica
Quando una festa in azienda è un pubblico trattenimento, la SCIA per eventi fino a 200 persone che finiscono entro le 24, la relazione tecnica sulla sicurezza, degustazione o somministrazione, rumore e diritti d'autore.
Verificata il 17/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.
In breve
- Una festa, un concerto, una serata con musica o uno spettacolo aperti al pubblico e organizzati dall'azienda sono «pubblici trattenimenti»: servono un titolo del Comune e, se c'è un luogo allestito per il pubblico, la verifica di sicurezza.
- Se l'evento ha fino a 200 partecipanti e finisce entro le 24 del giorno in cui comincia, la licenza è sostituita da una SCIA allo sportello unico (SUAP) del Comune.
- Per i luoghi con capienza fino a 200 persone la verifica della commissione di vigilanza è sostituita dalla relazione tecnica di un professionista abilitato.
- Cibo e vino seguono regole proprie: la degustazione dei prodotti aziendali è una cosa, la somministrazione di pasti un'altra.
Evento pubblico o privato?
Le regole di pubblica sicurezza riguardano gli spettacoli e i trattenimenti dati in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico (TULPS, R.D. 773/1931, articolo 68) e i pubblici trattenimenti dati per mestiere, anche temporaneamente (articolo 69). La Corte costituzionale ha escluso la licenza per i trattenimenti in luoghi aperti al pubblico non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali (sentenza 56/1970): una festa che l'azienda organizza per vendere, promuoversi o far pagare un ingresso è invece attività d'impresa.
- Una cena tra amici o un compleanno di famiglia in azienda, su invito, non è un pubblico trattenimento.
- La festa della vendemmia pubblicizzata sui social, aperta a chiunque, con musica e banco di assaggio, lo è.
- Affittare l'aia o il fienile per un matrimonio o un evento di altri è un'altra attività ancora: chiedi al Comune come la inquadra, perché non è attività agricola.
Il titolo: SCIA o licenza
Le licenze degli articoli 68 e 69 sono passate dal questore al Comune (D.P.R. 616/1977). Per gli eventi fino a 200 partecipanti che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività presentata allo sportello unico per le attività produttive (articoli 68 e 69, come modificati). Oltre quei limiti, serve la licenza.
Molti Comuni hanno un regolamento per le manifestazioni temporanee, con moduli e tempi di presentazione propri: cercalo sul sito del SUAP qualche settimana prima dell'evento, non qualche giorno.
La sicurezza del luogo
Un luogo di pubblico spettacolo non si può aprire prima che una commissione tecnica ne abbia verificato la solidità, la sicurezza e le uscite (TULPS, articolo 80). Le commissioni di vigilanza esaminano i progetti e verificano locali e impianti, anche temporanei (regolamento del TULPS, R.D. 635/1940, articolo 141).
Per i locali e gli impianti con capienza complessiva fino a 200 persone, il parere e le verifiche della commissione sono sostituiti da una relazione tecnica di un ingegnere, architetto, perito industriale o geometra iscritto all'albo, che attesta la rispondenza alle regole tecniche del Ministero dell'interno (articolo 141, secondo comma). Restano ferme le norme sanitarie.
Palco, impianto elettrico, gazebo, tribune e capannoni allestiti per l'occasione rientrano tra gli impianti da verificare. Per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente non serve una nuova verifica se la commissione ha già concesso l'agibilità da non più di due anni, salvo che la natura dei luoghi richieda un controllo specifico (stesso articolo).
Cibo e bevande
- Degustazione dei prodotti aziendali: nell'ambito della vendita diretta il consumo sul posto è ammesso con gli arredi dell'azienda, senza servizio assistito di somministrazione. Per vino e olio ci sono le regole dell'enoturismo e dell'oleoturismo: vedi la guida su degustazioni in cantina e frantoio.
- Pasti e somministrazione con servizio al tavolo: sono attività di agriturismo, se autorizzato, o richiedono un titolo per la somministrazione temporanea al Comune e la notifica sanitaria. Vedi aprire un agriturismo.
- Prodotti di altri (lo stand del vicino, il food truck): ognuno con i propri titoli e la propria registrazione sanitaria.
Le altre cose da non dimenticare
- Musica: per la musica suonata o diffusa in pubblico si pagano i diritti d'autore agli enti di gestione.
- Rumore: per le manifestazioni temporanee aperte al pubblico il Comune rilascia l'autorizzazione, anche in deroga ai limiti di rumore, con le proprie prescrizioni su orari e livelli (legge 447/1995, articolo 6, comma 1, lettera h): chiedila insieme alla SCIA. Per i rapporti con i vicini vedi la guida su odori e rumori con i vicini.
- Assicurazione: verifica che la responsabilità civile dell'azienda copra il pubblico ospitato, o fai una polizza per l'evento.
- Cartelli lungo la strada: anche quelli temporanei seguono il Codice della strada; vedi i cartelli stradali per lo spaccio.
- Animali: se il pubblico entra in stalla o accarezza gli animali, vedi le regole delle fattorie didattiche.
Fonti
- R.D. 773/1931 (TULPS), articoli 68, 69 e 80 (Normattiva)
- R.D. 635/1940 (regolamento del TULPS), articolo 141 — commissioni di vigilanza (Normattiva)
- Legge 447/1995, articolo 6 — autorizzazione comunale in deroga per manifestazioni (Normattiva)
- D.Lgs. 228/2001, articolo 4, comma 8-bis — consumo sul posto nella vendita diretta (Normattiva)
Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.