Guida per i produttori
Enoturismo, oleoturismo e degustazioni in azienda: SCIA, standard minimi e limiti
Visite in cantina e al frantoio, degustazioni e vendita: cosa è l'enoturismo per la legge, la SCIA, gli standard minimi del decreto (tre giorni, prenotazioni, sito, calici), gli alimenti freddi in abbinamento e il confine con la ristorazione, il fisco.
Verificata il 12/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.
In breve
- Le visite in cantina e le degustazioni dei vini aziendali, anche con qualche alimento in abbinamento, sono enoturismo: un'attività agricola connessa, con una SCIA al Comune.
- Dal 2020 le stesse regole valgono per l'oleoturismo: visite al frantoio e all'oliveto, degustazione e vendita dell'olio aziendale.
- Gli standard minimi sono fissati da un decreto ministeriale: apertura di almeno tre giorni a settimana anche stagionale, prenotazioni, sito web, cartello all'ingresso, personale formato, calici in vetro.
- In abbinamento si servono alimenti freddi preparati dall'azienda: un servizio di ristorazione vero e proprio è un'altra cosa (agriturismo o ristorante).
Cos'è l'enoturismo per la legge
La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017, articolo 1, comma 502) definisce enoturismo tutte le attività di conoscenza del vino svolte nel luogo di produzione: visite ai luoghi di coltura e di produzione, la degustazione e la commercializzazione dei vini aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, e le iniziative didattiche e ricreative in cantina. Il decreto attuativo (D.M. 12 marzo 2019) chiarisce che, se la svolge un imprenditore agricolo, è attività agricola connessa.
Dal 1° gennaio 2020 le stesse regole si applicano all'oleoturismo (legge di bilancio 2020), con un decreto attuativo proprio per l'olio.
Come si comincia: la SCIA
L'attività enoturistica si avvia con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune, secondo le norme regionali e gli standard del decreto (L. 205/2017, comma 505). Molte Regioni tengono un elenco degli operatori enoturistici, utile anche per la promozione.
Gli standard minimi
Il decreto del 2019 (articolo 2) chiede, tra l'altro:
- un'apertura settimanale, anche stagionale, di almeno tre giorni;
- strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
- un cartello all'ingresso con almeno gli orari, il tipo di servizio e le lingue parlate;
- un sito o una pagina web aziendale;
- personale con competenze e formazione adeguate, che si tratti del titolare, dei familiari, dei dipendenti o di collaboratori esterni;
- degustazioni con calici in vetro o in altro materiale che non alteri le proprietà del vino.
Degustare e mangiare: dove passa il confine
- In abbinamento alla degustazione si possono offrire prodotti agroalimentari freddi preparati dall'azienda, prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche: pane, formaggi, salumi, olio, conserve.
- Sono escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione: per i pasti servono le regole dell'agriturismo.
- La cucina o il locale dove prepari i taglieri è un'attività alimentare: notifica sanitaria e autocontrollo (vedi l'HACCP in azienda agricola), e informazioni sugli allergeni per gli ospiti.
- Anche senza enoturismo, nella vendita diretta l'imprenditore agricolo può far consumare sul posto i propri prodotti, con i propri locali e arredi ma senza servizio assistito al tavolo (D.Lgs. 228/2001, articolo 4, comma 8-bis).
Fisco
All'enoturismo si applica il regime forfettario dell'agriturismo: reddito pari al 25% dei ricavi e IVA ridotta del 50%, quest'ultima solo per chi rientra tra i produttori agricoli della direttiva IVA (L. 205/2017, comma 503, che richiama la L. 413/1991). Si può optare per il regime ordinario: parlane con il commercialista.
Vendere il vino e l'olio in azienda
La vendita delle bottiglie ai visitatori segue le regole del settore: per il vino registri, documenti e accise (vedi la guida sul vino), per l'olio etichetta e categoria (vedi la guida sull'olio). Chi visita e compra spesso diventa cliente anche online: vedi vendere online.
Fonti
- L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 502–505 — enoturismo (Normattiva)
- D.M. 12 marzo 2019 — linee guida e standard minimi per l'attività enoturistica (sintesi del testo, Studio Cerbone)
- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 4, comma 8-bis — consumo sul posto nella vendita diretta (Normattiva)
Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.