Guida per i produttori
Agricampeggio: ospitare tende, roulotte e camper in azienda agricola
Ospitare campeggiatori sul proprio fondo è agriturismo: cosa dice la legge nazionale, i limiti di piazzole e ospiti che fissano le regioni, Questura e imposta di soggiorno, e perché la sosta camper in azienda non è libera.
Verificata il 25/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.
In breve
- Ospitare tende, roulotte e camper a pagamento sul proprio fondo è un'attività agrituristica: la legge nazionale la chiama «ospitalità in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori». Si fa da agriturismo, con le regole della tua regione.
- Quante piazzole, quanti ospiti, che servizi e quale pratica (di solito una SCIA al SUAP del comune) li decide la regione: i limiti nazionali «fino a 10 ospiti» sono stati annullati dalla Corte costituzionale nel 2007.
- Chi dorme in tenda o in roulotte è un ospite come gli altri: le generalità vanno comunicate alla Questura entro 24 ore, e nei comuni che l'hanno istituita si applica l'imposta di soggiorno.
- «Il camper in sosta non è campeggio» vale per la strada, non per il tuo prato: la sosta a pagamento in azienda non è libera.
È agriturismo, non un campeggio
La legge sull'agriturismo (L. 96/2006, articolo 2) elenca tra le attività agrituristiche il dare ospitalità «in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori». Il codice civile (articolo 2135) la considera un'attività connessa a quella agricola: la fa l'imprenditore agricolo, e deve restare complementare alla coltivazione o all'allevamento, che restano l'attività principale.
In pratica: per ospitare campeggiatori a pagamento serve essere agriturismo, iscritto all'elenco regionale degli operatori, e rispettare i criteri di connessione e prevalenza fissati dalla regione. Se parti da zero, la strada è quella della guida aprire un agriturismo; se sei già agriturismo con camere, l'agricampeggio si aggiunge come attività in più (di solito con una nuova comunicazione).
Le regole le fa la regione: tre esempi
La legge nazionale rinvia alle regioni criteri, limiti e requisiti igienico-sanitari (articoli 4 e 5). Ne escono regole molto diverse. Qualche esempio, da verificare sul testo in vigore della tua regione:
- Piemonte (L.R. 1/2019): in spazi aperti fino a 3 tende o caravan; il comune può arrivare a 10, per non più di 30 persone, in alternativa ai posti letto. Oltre le 3 tende servono strutture con i requisiti dei campeggi.
- Toscana (L.R. 30/2003 e regolamento 46/R/2004): almeno 5 ettari di superficie aziendale, fino a 6 ospiti per ettaro e a 35 piazzole, piazzole di almeno 60 m² (30 m² per la sola sosta dei camper), avvio con SCIA al SUAP.
- Sardegna (L.R. 11/2015): «agricampeggio» per tende, roulotte e camper, fino a 10 piazzole e 30 campeggiatori, piazzole di almeno 55 m².
Prima di investire, chiedi all'ufficio agriturismo della regione (o alla tua associazione di categoria) il testo aggiornato: piazzole, ospiti, servizi igienici obbligatori, acqua potabile, scarico dei camper e distanze cambiano da una regione all'altra.
Cosa serve sul terreno
- Servizi igienici e acqua potabile proporzionati agli ospiti: il numero minimo di wc, docce e lavelli lo fissa la regione.
- Scarico per i camper: acque grigie e nere vanno in un impianto adatto. Scaricarle sul terreno è vietato anche al camperista (sulla strada lo dice l'articolo 185 del Codice della strada) e per te è un problema di scarichi.
- Niente costruzioni nuove per l'ospitalità: l'agriturismo usa gli edifici già esistenti (L. 96/2006, articolo 3). Servizi igienici e volumi tecnici seguono le regole regionali e comunali (costruire in zona agricola); tende o casette allestite da te di solito devono essere rimovibili.
- Sicurezza e assicurazione: illuminazione dei percorsi, estintori, responsabilità civile che copra gli ospiti all'aperto.
Questura e imposta di soggiorno
L'articolo 109 del Testo unico di pubblica sicurezza obbliga chi gestisce strutture ricettive, «comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte», a ospitare solo persone con un documento valido e a comunicarne le generalità alla Questura per via telematica (il portale «Alloggiati Web») entro 24 ore dall'arrivo. Vale anche per una notte sola.
L'imposta di soggiorno esiste solo nei comuni che l'hanno istituita (D.Lgs. 23/2011, articolo 4): importo, esenzioni e modo di versarla li trovi nel regolamento comunale. Se si applica, la riscuoti dagli ospiti e la versi al comune.
La sosta camper «per chi compra i prodotti»
Molte aziende ospitano gratis per una notte i camperisti che passano a comprare vino, formaggi o olio, spesso tramite circuiti commerciali in abbonamento. Attenzione: non esiste una norma nazionale che la regoli come attività a sé. L'articolo 185 del Codice della strada (la sosta che «non costituisce campeggio») riguarda la sede stradale, non un terreno privato dove si accolgono ospiti. Alcune regioni prevedono forme specifiche dentro l'agriturismo (la Toscana, per esempio, ha l'«agri-sosta camper» e una sosta gratuita di massimo 24 ore); altrove valgono le regole sulle strutture ricettive all'aperto e i regolamenti comunali. Prima di farlo con regolarità, verifica con il comune e con la regione.
Farla rendere
- Lo spaccio aziendale è il motivo per cui il camperista si ferma: tieni prodotti e prezzi in vista, e una vendita diretta in regola.
- Degustazioni e visite si sommano bene all'ospitalità (enoturismo e degustazioni, eventi in azienda).
- Una vetrina su Produttori.it con orari e posizione sulla mappa aiuta chi viaggia a trovarti.
Fonti
- L. 20 febbraio 2006, n. 96, art. 2 — attività agrituristiche, ospitalità in spazi aperti (Normattiva)
- L. 20 febbraio 2006, n. 96, art. 4 — criteri e limiti fissati dalle regioni (Normattiva)
- R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 109 — comunicazione degli alloggiati, anche in tende e roulotte (Normattiva)
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 185 — sosta delle autocaravan (Normattiva)
- D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 4 — imposta di soggiorno (Normattiva)
- Regione Piemonte — vademecum agriturismo, L.R. 1/2019 (ospitalità in spazi aperti)
Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.