Guida per i produttori
IVA in agricoltura: regime speciale, esonero sotto i 7.000 euro e cosa cambia dal 2027
Il regime speciale IVA dei produttori agricoli e le percentuali di compensazione, l'esonero fino a 7.000 euro, le attività connesse, i raccoglitori senza partita IVA e il nuovo Testo unico dal 1° gennaio 2027.
Verificata il 19/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.
In breve
- Il regime speciale IVA per i produttori agricoli esiste ancora e continua anche dal 2027: le regole passano dall'articolo 34 del D.P.R. 633/1972 all'articolo 133 del nuovo Testo unico IVA (D.Lgs. 10/2026), con lo stesso contenuto.
- Con il regime speciale l'IVA sugli acquisti non si detrae «a conti fatti», ma in modo forfettario, con le percentuali di compensazione fissate per gruppi di prodotti.
- Chi ha un volume d'affari fino a 7.000 euro, fatto per almeno due terzi di prodotti agricoli, è esonerato dal versare l'IVA e da quasi tutti gli adempimenti.
- Le attività connesse (trasformazione, servizi) hanno un forfait del 50%. Per tutti c'è la possibilità di scegliere il regime ordinario.
Cosa cambia il 1° gennaio 2027 (e cosa no)
Dal 1° gennaio 2027 le norme sull'IVA sono raccolte nel Testo unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, articolo 171). Per i produttori agricoli il Testo unico ha un capo dedicato, «Regime speciale per i produttori agricoli e ittici» (articoli 133–138), che riprende le regole di oggi; ogni articolo indica da quale norma precedente proviene:
- articolo 133 — regime speciale ed esonero (era l'articolo 34 del D.P.R. 633/1972);
- articolo 134 — acquisti da altri Paesi UE dei produttori esonerati;
- articolo 135 — attività agricole connesse (era l'articolo 34-bis);
- articoli 136 e 137 — raccoglitori occasionali di prodotti selvatici (era l'articolo 34-ter e la legge 311/2004);
- articolo 138 — gli aiuti erogati da AGEA non sono soggetti a IVA.
In pratica: le regole restano, cambiano i numeri degli articoli. Se in giro leggi che «dal 2027 il regime agricolo viene abolito», non è quello che dice il testo del decreto.
Chi è «produttore agricolo» ai fini IVA
Per il Testo unico (articolo 133, comma 2) sono produttori agricoli:
- chi esercita le attività dell'articolo 2135 del codice civile (coltivazione, allevamento, selvicoltura e attività connesse) e chi fa pesca in acque dolci, piscicoltura, mitilicoltura, ostricoltura, coltura di molluschi e crostacei, allevamento di rane;
- le cooperative e i loro consorzi, le associazioni riconosciute che vendono prodotti conferiti prevalentemente dai soci, e gli enti che vendono collettivamente per conto dei produttori soci;
- gli organismi di intervento che vendono prodotti in applicazione delle regole europee sui mercati agricoli.
Il regime speciale: le percentuali di compensazione
Per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici elencati nella tabella A, parte I del Testo unico, la detrazione dell'IVA sugli acquisti è forfettizzata: si calcola applicando all'imponibile delle vendite le percentuali di compensazione stabilite per gruppi di prodotti con decreto del Ministro dell'economia e del Ministro dell'agricoltura.
In parole semplici: vendi con l'aliquota IVA propria del prodotto, ma invece di detrarre l'IVA che hai pagato davvero sugli acquisti, ne detrai una quota fissa calcolata sul venduto. Per chi ha pochi acquisti rispetto alle vendite è spesso un vantaggio; per chi investe molto (macchine, strutture) può convenire il regime ordinario.
Le vendite di altri beni e servizi, non compresi nella tabella, vanno registrate a parte e seguono le regole ordinarie di detrazione.
L'esonero per i piccoli produttori (fino a 7.000 euro)
Il produttore agricolo che nell'anno solare precedente ha realizzato, o che all'inizio dell'attività prevede di realizzare, un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti della tabella A, è esonerato (articolo 133, comma 5):
- dal versamento dell'imposta;
- da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale;
- resta solo l'obbligo di numerare e conservare le fatture (e i documenti doganali delle importazioni).
Quando vendi a un'impresa, è il cliente a emettere la fattura (autofattura) con l'IVA calcolata alle percentuali di compensazione, e a consegnartene una copia.
Se superi i 7.000 euro, l'esonero cessa dall'anno solare successivo, a condizione che le cessioni di altri beni non superino un terzo del totale. Puoi anche rinunciare all'esonero e applicare il regime speciale o quello ordinario.
Scontrino o niente? La vendita al banco
Chi è nel regime speciale dell'articolo 34 non deve certificare con scontrino o ricevuta le cessioni dei propri prodotti agricoli: il regolamento sulla certificazione dei corrispettivi le esclude espressamente (D.P.R. 696/1996, articolo 2, comma 1, lettera c). Vale per la vendita allo spaccio, al mercato o a bordo strada di quello che produci.
- Non vale per ciò che non è prodotto agricolo dell'articolo 34: servizi (degustazioni a pagamento, visite, ospitalità), prodotti comprati da altri e rivenduti, trasformati che escono dall'elenco. Per quelle operazioni si certifica come qualunque impresa.
- Chi ha scelto il regime ordinario non ha l'esonero: certifica i corrispettivi con il documento commerciale e la loro trasmissione telematica (D.Lgs. 127/2015, articolo 2). Dal 1° gennaio 2027 queste regole passano nel nuovo Testo unico IVA: chiedi al consulente se il tuo strumento va aggiornato.
- I piccoli produttori esonerati (fino a 7.000 euro) restano produttori agricoli dell'articolo 34: di regola l'esonero dallo scontrino riguarda anche loro, ma fattelo confermare dal consulente.
L'esonero riguarda il documento per il cliente, non la contabilità: gli incassi vanno comunque registrati come prevede il tuo regime.
Le attività connesse: il forfait del 50%
Per le attività dirette alla produzione di beni e alla fornitura di servizi previste dal terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile (le «attività connesse»: ad esempio la trasformazione dei tuoi prodotti in beni non compresi nella tabella, o i servizi con le attrezzature dell'azienda), l'IVA si determina riducendo l'imposta sulle vendite del 50%, a titolo di detrazione forfettaria (articolo 135). Anche qui puoi scegliere il regime normale.
«Senza partita IVA»: il caso dei prodotti selvatici
Il Testo unico prevede un caso specifico per chi raccoglie occasionalmente prodotti selvatici non legnosi (classe ATECO 02.30) e piante officinali spontanee:
- chi ha un volume d'affari fino a 7.000 euro è esonerato dal versamento dell'imposta e dagli obblighi documentali e contabili (articolo 136);
- la cessione di questi prodotti da parte del raccoglitore occasionale non munito di partita IVA non comporta obblighi contabili; sono gli acquirenti a dover comunicare alla Regione le quantità e la provenienza e a certificare la provenienza e le date di raccolta e vendita (articolo 137).
Per chi coltiva, alleva o trasforma, invece, la vendita dei propri prodotti passa dalla qualifica di imprenditore agricolo: vedi la guida sulla vendita diretta.
Come scegliere
Regime di esonero, regime speciale o regime ordinario: la scelta dipende da quanto vendi, da cosa vendi (prodotti della tabella A o altri beni e servizi), da quanto investi e da chi sono i tuoi clienti (consumatori o imprese). Le opzioni e le revoche si esercitano con le modalità del D.P.R. 442/1997. È una decisione da prendere con il tuo commercialista o il tuo CAA, numeri alla mano.
Fonti
- D.P.R. 696/1996, articolo 2, comma 1, lettera c) — cessioni dei produttori agricoli escluse dalla certificazione dei corrispettivi (Normattiva)
- D.Lgs. 127/2015, articolo 2 — memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, vigente fino al 31/12/2026 (Normattiva)
- D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 — Testo unico IVA, artt. 133–138 (regime speciale per i produttori agricoli e ittici) e art. 171 (decorrenza 1° gennaio 2027) (Normattiva)
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 34 — norma vigente fino al 31/12/2026 (Normattiva)
Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.