Guida per i produttori

IVA in agricoltura: regime speciale, esonero sotto i 7.000 euro e cosa cambia dal 2027

Il regime speciale IVA dei produttori agricoli e le percentuali di compensazione, l'esonero fino a 7.000 euro, le attività connesse, i raccoglitori senza partita IVA e il nuovo Testo unico dal 1° gennaio 2027.

Verificata il 19/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.

In breve

Cosa cambia il 1° gennaio 2027 (e cosa no)

Dal 1° gennaio 2027 le norme sull'IVA sono raccolte nel Testo unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, articolo 171). Per i produttori agricoli il Testo unico ha un capo dedicato, «Regime speciale per i produttori agricoli e ittici» (articoli 133–138), che riprende le regole di oggi; ogni articolo indica da quale norma precedente proviene:

In pratica: le regole restano, cambiano i numeri degli articoli. Se in giro leggi che «dal 2027 il regime agricolo viene abolito», non è quello che dice il testo del decreto.

Chi è «produttore agricolo» ai fini IVA

Per il Testo unico (articolo 133, comma 2) sono produttori agricoli:

Il regime speciale: le percentuali di compensazione

Per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici elencati nella tabella A, parte I del Testo unico, la detrazione dell'IVA sugli acquisti è forfettizzata: si calcola applicando all'imponibile delle vendite le percentuali di compensazione stabilite per gruppi di prodotti con decreto del Ministro dell'economia e del Ministro dell'agricoltura.

In parole semplici: vendi con l'aliquota IVA propria del prodotto, ma invece di detrarre l'IVA che hai pagato davvero sugli acquisti, ne detrai una quota fissa calcolata sul venduto. Per chi ha pochi acquisti rispetto alle vendite è spesso un vantaggio; per chi investe molto (macchine, strutture) può convenire il regime ordinario.

Le vendite di altri beni e servizi, non compresi nella tabella, vanno registrate a parte e seguono le regole ordinarie di detrazione.

L'esonero per i piccoli produttori (fino a 7.000 euro)

Il produttore agricolo che nell'anno solare precedente ha realizzato, o che all'inizio dell'attività prevede di realizzare, un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti della tabella A, è esonerato (articolo 133, comma 5):

Quando vendi a un'impresa, è il cliente a emettere la fattura (autofattura) con l'IVA calcolata alle percentuali di compensazione, e a consegnartene una copia.

Se superi i 7.000 euro, l'esonero cessa dall'anno solare successivo, a condizione che le cessioni di altri beni non superino un terzo del totale. Puoi anche rinunciare all'esonero e applicare il regime speciale o quello ordinario.

Scontrino o niente? La vendita al banco

Chi è nel regime speciale dell'articolo 34 non deve certificare con scontrino o ricevuta le cessioni dei propri prodotti agricoli: il regolamento sulla certificazione dei corrispettivi le esclude espressamente (D.P.R. 696/1996, articolo 2, comma 1, lettera c). Vale per la vendita allo spaccio, al mercato o a bordo strada di quello che produci.

L'esonero riguarda il documento per il cliente, non la contabilità: gli incassi vanno comunque registrati come prevede il tuo regime.

Le attività connesse: il forfait del 50%

Per le attività dirette alla produzione di beni e alla fornitura di servizi previste dal terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile (le «attività connesse»: ad esempio la trasformazione dei tuoi prodotti in beni non compresi nella tabella, o i servizi con le attrezzature dell'azienda), l'IVA si determina riducendo l'imposta sulle vendite del 50%, a titolo di detrazione forfettaria (articolo 135). Anche qui puoi scegliere il regime normale.

«Senza partita IVA»: il caso dei prodotti selvatici

Il Testo unico prevede un caso specifico per chi raccoglie occasionalmente prodotti selvatici non legnosi (classe ATECO 02.30) e piante officinali spontanee:

Per chi coltiva, alleva o trasforma, invece, la vendita dei propri prodotti passa dalla qualifica di imprenditore agricolo: vedi la guida sulla vendita diretta.

Come scegliere

Regime di esonero, regime speciale o regime ordinario: la scelta dipende da quanto vendi, da cosa vendi (prodotti della tabella A o altri beni e servizi), da quanto investi e da chi sono i tuoi clienti (consumatori o imprese). Le opzioni e le revoche si esercitano con le modalità del D.P.R. 442/1997. È una decisione da prendere con il tuo commercialista o il tuo CAA, numeri alla mano.

Fonti

Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.

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