Guida per i produttori
Registrare il marchio dell'azienda agricola e ottenere il codice a barre: cosa serve
Perché e come registrare il marchio, cosa non si può registrare (nomi descrittivi, segni che ingannano o evocano DOP e IGP), durata di 10 anni e rinnovo, marchio europeo, e il codice a barre: non obbligatorio per legge, richiesto da negozi e catene.
Verificata il 12/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.
In breve
- Il marchio si registra all'Ufficio italiano brevetti e marchi (o all'ufficio europeo, per tutta l'Unione): dura 10 anni dal deposito ed è rinnovabile.
- Non si possono registrare nomi solo descrittivi («Olio buono», «Miele di collina») né segni che ingannano sulla provenienza o che evocano una DOP o IGP.
- Il codice a barre non è obbligatorio per legge: lo chiedono i negozi e la grande distribuzione, e si ottiene aderendo all'organizzazione che assegna i codici (GS1).
- Prima di stampare migliaia di etichette, controlla che il nome non sia già usato da altri.
Perché registrare il marchio
Il nome della tua azienda o della tua linea di prodotti è il modo in cui i clienti ti riconoscono. Con la registrazione ottieni i diritti esclusivi sul segno per i prodotti indicati e per quelli affini (Codice della proprietà industriale, D.Lgs. 30/2005, articolo 15): puoi impedire ad altri di usarlo e difenderti se qualcuno lo copia. Senza registrazione, un uso solo locale ti lascia il diritto di continuare a usarlo nella tua zona, ma non molto di più (articolo 12).
Cosa si può registrare
Parole, nomi di persona, disegni, lettere, cifre, forme della confezione, colori, purché siano capaci di distinguere i tuoi prodotti da quelli degli altri (articolo 7). Non si possono registrare:
- segni generici o descrittivi: il nome del prodotto, la qualità, la quantità, la provenienza geografica («Frantoio», «Extravergine di qualità», «Pomodori del Sud») (articolo 13);
- segni che possono ingannare il pubblico sulla provenienza, la natura o la qualità, e quelli che evocano, usurpano o imitano una DOP o una IGP, le menzioni tradizionali dei vini o le specialità tradizionali garantite (articolo 14);
- segni uguali o simili a marchi già noti per prodotti uguali o affini, o a ditte e nomi di dominio altrui, se c'è rischio di confusione (articolo 12).
Il nome di famiglia, il nome del podere o un nome di fantasia, magari con un logo, sono di solito le scelte più solide. Attenzione ai toponimi: «Podere Le Querce» va bene, un nome che coincide con una denominazione protetta no.
Come si registra
- Ricerca di anteriorità: verifica nelle banche dati dei marchi (italiana, europea e internazionale) che non esistano marchi uguali o simili per gli stessi prodotti.
- Domanda all'Ufficio italiano brevetti e marchi, anche online, indicando le classi di prodotti secondo la classificazione di Nizza (per gli alimenti di solito le classi 29, 30, 31, 32 e 33).
- La registrazione dura 10 anni dalla data di deposito e si rinnova per altri 10, senza limiti (articoli 15 e 16).
- Per vendere in più Paesi dell'Unione conviene il marchio dell'Unione europea; per Paesi extra UE il deposito internazionale (vedi esportare).
Usa il marchio davvero: un marchio non usato per anni può decadere.
Marchio, DOP e marchi collettivi
Il tuo marchio d'impresa convive con le denominazioni protette (DOP, IGP), con i marchi collettivi dei consorzi e con i loghi pubblici come quello biologico: ciascuno ha le sue regole d'uso. Il marchio non può sostituire la denominazione né suggerire una certificazione che non hai (vedi biologico e PAT e De.Co.).
Il codice a barre
- Non è un obbligo di legge: l'etichetta alimentare non lo richiede (la guida sull'etichetta).
- Lo chiedono negozi, catene e piattaforme, perché lo usano alle casse e nei magazzini: senza, è difficile entrare nella grande distribuzione.
- I codici validi si ottengono aderendo a GS1 Italy, che assegna un prefisso aziendale con cui crei un codice (GTIN) per ogni prodotto e formato, con una quota annuale. Codici comprati a poco prezzo da rivenditori non ufficiali spesso vengono rifiutati.
- Per la vendita diretta, ai mercati, nello spaccio aziendale o ai gruppi di acquisto non serve.
Fonti
Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.