Guida per i produttori

«Prodotto di montagna»: le condizioni per usare l'indicazione e come comunicarlo

L'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»: zone montane, animali per due terzi della vita in montagna, mangimi, miele, vegetali, deroga dei 30 km, comunicazione alla Regione entro 30 giorni e logo.

Verificata il 13/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.

In breve

Cosa dice il regolamento

Il regolamento europeo sui regimi di qualità (Reg. UE 2024/1143, articolo 82, che ha sostituito il vecchio articolo 31 del Reg. 1151/2012) riserva l'indicazione «prodotto di montagna» ai prodotti alimentari agricoli per i quali:

Le zone montane sono quelle delimitate ai fini dello sviluppo rurale (Reg. UE 1305/2013, articolo 32): di solito Comuni o parti di Comuni classificati montani. La Regione ti dice se i tuoi terreni e il tuo laboratorio rientrano.

Le condizioni per prodotto

Il regolamento delegato sui prodotti di montagna (Reg. UE 665/2014) fissa le condizioni di dettaglio:

In Italia il decreto ministeriale del 26 luglio 2017 (articolo 3) ammette macellazione, sezionamento e spremitura delle olive in impianti entro 30 km dal confine della zona di montagna, ma la trasformazione del latte solo in impianti già attivi il 3 gennaio 2013 ed entro 10 km. Nei prodotti trasformati, anche stagionatura e maturazione devono avvenire in montagna (articolo 2). Le zone di montagna sono le aree dei Comuni classificati totalmente o parzialmente montani nei programmi di sviluppo rurale della Regione (articolo 1).

Come si usa: comunicazione e logo

  1. Verifica con la Regione che terreni, allevamento e laboratorio siano in zona montana.
  2. Entro 30 giorni dall'avvio della produzione invia il modulo alla Regione in cui si trovano l'allevamento, l'azienda o lo stabilimento (decreto ministeriale 26 luglio 2017, articolo 4); chi usa una deroga (trasformazione fuori zona) lo comunica alla Regione e, per conoscenza, al Ministero dell'agricoltura, entro 30 giorni dall'avvio delle operazioni (articolo 3).
  3. Garantisci la tracciabilità di prodotti, materie prime e mangimi in ogni fase, con i documenti da mostrare ai controlli: fascicolo aziendale, registri di stalla e dei pascoli, acquisti di mangimi, registri di lavorazione (articolo 4). I controlli li fanno l'Ispettorato repressione frodi e le Regioni (articolo 5).
  4. Se vuoi, usa il logo nazionale del prodotto di montagna, istituito con decreto ministeriale nel 2018, rispettandone il manuale d'uso.

L'indicazione non sostituisce le regole dell'etichetta e non va confusa con nomi come «di malga» o «d'alpeggio», né con le DOP: per i prodotti tradizionali vedi anche PAT e De.Co..

Fonti

Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.

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