Guida per i produttori
«Prodotto di montagna»: le condizioni per usare l'indicazione e come comunicarlo
L'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»: zone montane, animali per due terzi della vita in montagna, mangimi, miele, vegetali, deroga dei 30 km, comunicazione alla Regione entro 30 giorni e logo.
Verificata il 13/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.
In breve
- «Prodotto di montagna» è un'indicazione facoltativa di qualità europea: chi la usa deve rispettare regole precise sull'origine delle materie prime, dei mangimi e sulla trasformazione.
- La montagna è quella delle zone montane delimitate per lo sviluppo rurale: un'azienda in collina, anche alta, può non rientrarci.
- Per gli animali contano gli ultimi due terzi della vita in montagna e un'alimentazione in buona parte montana; per il miele, nettare e polline solo di montagna; per i vegetali, la coltivazione in montagna.
- Chi la usa invia una comunicazione alla Regione entro 30 giorni dall'inizio della produzione, e può usare il logo nazionale.
Cosa dice il regolamento
Il regolamento europeo sui regimi di qualità (Reg. UE 2024/1143, articolo 82, che ha sostituito il vecchio articolo 31 del Reg. 1151/2012) riserva l'indicazione «prodotto di montagna» ai prodotti alimentari agricoli per i quali:
- sia le materie prime sia gli alimenti per gli animali provengono essenzialmente da zone montane;
- per i prodotti trasformati, anche la trasformazione avviene in zone montane.
Le zone montane sono quelle delimitate ai fini dello sviluppo rurale (Reg. UE 1305/2013, articolo 32): di solito Comuni o parti di Comuni classificati montani. La Regione ti dice se i tuoi terreni e il tuo laboratorio rientrano.
Le condizioni per prodotto
Il regolamento delegato sui prodotti di montagna (Reg. UE 665/2014) fissa le condizioni di dettaglio:
- Prodotti di origine animale (latte, formaggi, carne, uova): animali allevati in montagna almeno per gli ultimi due terzi della loro vita, e prodotti trasformati in montagna; per gli animali transumanti basta un quarto della vita sui pascoli di transumanza in montagna (articolo 1).
- Mangimi: la parte della dieta annua che non viene dalla montagna non può superare il 50% della sostanza secca, il 40% per i ruminanti e il 75% per i suini (articolo 2).
- Miele e prodotti dell'apicoltura: le api devono aver raccolto nettare e polline esclusivamente in montagna; lo zucchero per nutrirle può venire da fuori (articolo 3).
- Prodotti vegetali: le piante devono essere coltivate in montagna (articolo 4).
- Ingredienti come erbe, spezie e zucchero, e i prodotti non agricoli, possono venire da fuori fino al 50% del peso degli ingredienti (articolo 5).
- Alcune trasformazioni possono avvenire fuori dalla zona montana: il regolamento ammette fino a 30 km la macellazione e il sezionamento, la spremitura delle olive e, negli impianti già attivi il 3 gennaio 2013, la trasformazione del latte, e consente agli Stati di restringere (articolo 6).
In Italia il decreto ministeriale del 26 luglio 2017 (articolo 3) ammette macellazione, sezionamento e spremitura delle olive in impianti entro 30 km dal confine della zona di montagna, ma la trasformazione del latte solo in impianti già attivi il 3 gennaio 2013 ed entro 10 km. Nei prodotti trasformati, anche stagionatura e maturazione devono avvenire in montagna (articolo 2). Le zone di montagna sono le aree dei Comuni classificati totalmente o parzialmente montani nei programmi di sviluppo rurale della Regione (articolo 1).
Come si usa: comunicazione e logo
- Verifica con la Regione che terreni, allevamento e laboratorio siano in zona montana.
- Entro 30 giorni dall'avvio della produzione invia il modulo alla Regione in cui si trovano l'allevamento, l'azienda o lo stabilimento (decreto ministeriale 26 luglio 2017, articolo 4); chi usa una deroga (trasformazione fuori zona) lo comunica alla Regione e, per conoscenza, al Ministero dell'agricoltura, entro 30 giorni dall'avvio delle operazioni (articolo 3).
- Garantisci la tracciabilità di prodotti, materie prime e mangimi in ogni fase, con i documenti da mostrare ai controlli: fascicolo aziendale, registri di stalla e dei pascoli, acquisti di mangimi, registri di lavorazione (articolo 4). I controlli li fanno l'Ispettorato repressione frodi e le Regioni (articolo 5).
- Se vuoi, usa il logo nazionale del prodotto di montagna, istituito con decreto ministeriale nel 2018, rispettandone il manuale d'uso.
L'indicazione non sostituisce le regole dell'etichetta e non va confusa con nomi come «di malga» o «d'alpeggio», né con le DOP: per i prodotti tradizionali vedi anche PAT e De.Co..
Fonti
- Reg. (UE) 2024/1143, articolo 82 — prodotto di montagna (EUR-Lex)
- Reg. delegato (UE) 665/2014 — condizioni d'uso del «prodotto di montagna» (EUR-Lex)
- D.M. 26 luglio 2017 — disposizioni nazionali sul «prodotto di montagna», GU n. 214 del 13/9/2017, testo originario (Gazzetta Ufficiale)
- Provincia autonoma di Trento — modelli di comunicazione e logo
Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.