Guida per i produttori
Vendita diretta dei prodotti agricoli: cosa dice la legge
Chi può vendere direttamente i prodotti della propria azienda agricola, quando serve la comunicazione al Comune, vendita online e itinerante, prodotti di terzi: l'art. 4 del D.Lgs. 228/2001 spiegato.
Verificata il 11/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.
In breve
- Se sei un imprenditore agricolo iscritto al registro delle imprese puoi vendere al dettaglio, in tutta Italia, i prodotti che vengono in prevalenza dalla tua azienda.
- Per la vendita itinerante, su aree pubbliche, in un punto vendita aperto al pubblico o online serve una comunicazione al Comune; puoi iniziare dal giorno in cui la invii.
- Per vendere in azienda all'aperto, o a sagre, fiere e manifestazioni di promozione dei prodotti tipici, la comunicazione non serve.
- Puoi vendere anche prodotti di altri agricoltori, a patto che i tuoi restino la parte prevalente del fatturato.
Chi può vendere direttamente
La vendita diretta è regolata dall'articolo 4 del decreto legislativo 228 del 2001. Possono praticarla gli imprenditori agricoli, da soli o associati, iscritti nel registro delle imprese. I prodotti venduti devono provenire in prevalenza dalla propria azienda, e restano ferme le norme di igiene e sanità degli alimenti.
Valgono anche per i prodotti trasformati (l'olio dalle tue olive, il formaggio dal tuo latte, la confettura dalla tua frutta), quando la trasformazione serve a sfruttare per intero il ciclo produttivo dell'azienda.
Quando serve la comunicazione al Comune
Dipende da come vendi:
- Vendita itinerante: comunicazione al Comune in cui ha sede l'azienda. L'attività può iniziare dalla data di invio.
- Punto vendita o banco su area pubblica (non itinerante): comunicazione al sindaco del Comune in cui vendi. Se ti serve un posteggio su area pubblica, la comunicazione contiene anche la richiesta di assegnazione.
- Vendita online: anche il commercio elettronico si comunica al Comune, e può iniziare insieme all'invio della comunicazione.
- In azienda all'aperto, a sagre, fiere e manifestazioni (anche di promozione dei prodotti tipici o locali): nessuna comunicazione.
La comunicazione indica chi sei, l'iscrizione al registro delle imprese, dove si trova l'azienda, quali prodotti vendi e in che modo, compreso l'eventuale e-commerce.
Posso vendere prodotti di altri agricoltori?
Sì, anche di altri comparti agricoli e alimentari, purché li acquisti direttamente da altri imprenditori agricoli e il fatturato dei tuoi prodotti resti prevalente.
C'è un limite: se nell'anno solare precedente i ricavi dei prodotti non tuoi superano 160.000 euro (imprenditore individuale) o 4 milioni di euro (società), non si applicano più le regole della vendita diretta ma quelle del commercio (D.Lgs. 114/1998).
Degustazione e consumo sul posto
Nell'ambito della vendita diretta puoi vendere prodotti pronti da consumare, anche con strutture mobili su aree pubbliche o private, e permetterne il consumo sul posto nei tuoi locali. Non è ammesso il servizio assistito al tavolo, e valgono le regole igienico-sanitarie. I locali della vendita diretta non cambiano destinazione d'uso.
Chi non può farlo
Non può esercitare la vendita diretta chi, nei cinque anni precedenti, ha riportato una condanna definitiva per reati in materia di igiene e sanità o di frode alimentare (vale anche per i soci delle società di persone e per gli amministratori delle società). Il divieto dura cinque anni dalla condanna definitiva.
E la partita IVA? Il regime speciale continua anche dal 2027
Molti piccoli produttori chiedono se si possa vendere «senza partita IVA». La vendita diretta descritta qui è riservata agli imprenditori agricoli iscritti al registro delle imprese. Per l'IVA, gli imprenditori agricoli hanno un regime speciale e, sotto i 7.000 euro di volume d'affari, un regime di esonero quasi senza adempimenti.
Dal 1° gennaio 2027 queste regole passano dall'articolo 34 del D.P.R. 633/1972 al nuovo Testo unico IVA (D.Lgs. 10/2026, articolo 133), con lo stesso contenuto. Tutti i dettagli nella guida IVA in agricoltura: il regime speciale e l'esonero.
Fonti
- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 4 (testo vigente, Normattiva)
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 34 — norma vigente fino al 31/12/2026 (Normattiva)
- D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 — Testo unico IVA, artt. 133 e 171: regime speciale dei produttori agricoli, si applica dal 1° gennaio 2027 (Normattiva)
Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.