Guida per i produttori

Certificazione biologica: notifica, conversione, controlli ed etichetta

Come diventare produttore biologico: notifica sul SIB e organismo di controllo, anni di conversione, controlli annuali, logo europeo e marchio biologico italiano, esenzioni, certificazione di gruppo e sanzioni per chi usa «bio» senza certificato.

Verificata il 11/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.

In breve

Cosa protegge la certificazione

Il regolamento europeo sulla produzione biologica (Reg. UE 2018/848, articolo 30) riserva i termini «biologico», i loro derivati e le abbreviazioni come «bio» ed «eco» ai prodotti conformi al regolamento. Vale per l'etichettatura, la pubblicità e i documenti commerciali, e anche per i termini usati nei marchi o nel nome dell'azienda che possono far credere al consumatore che il prodotto sia biologico.

In Italia, chi usa queste indicazioni senza essere nel sistema di controllo, sulla confezione, nei marchi, nella ragione sociale, su internet o nei documenti, rischia una sanzione fino al 5% del fatturato, e comunque tra 5.000 e 100.000 euro (D.Lgs. 148/2023, articolo 23). Per le microimprese la sanzione può essere ridotta fino a un terzo.

«Coltivato senza chimica», «naturale», «come una volta» non sono termini riservati, ma non devono suggerire una certificazione che non c'è.

Come si entra nel sistema: la notifica

  1. Fascicolo aziendale aggiornato sul SIAN, di solito tramite un CAA: superfici, colture, allevamenti.
  2. Notifica dell'attività biologica sul SIB, il Sistema informativo biologico, indicando l'organismo di controllo scelto (D.Lgs. 148/2023, articolo 17). La notifica arriva al Ministero, alla Regione e all'organismo di controllo. La prima notifica sconta l'imposta di bollo.
  3. Visita dell'organismo di controllo, che verifica l'azienda e rilascia il certificato entro 90 giorni dalla notifica, o comunica i motivi del rifiuto. Il certificato vale 36 mesi e si rinnova dopo le verifiche (articoli 7 e 18).

Gli organismi di controllo sono enti privati autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e accreditati (norma ISO/IEC 17065). Ognuno pubblica le sue tariffe: confrontale prima di scegliere. Puoi avere un solo organismo per la stessa categoria di prodotti.

La conversione: quanto si aspetta

Il periodo di conversione comincia non prima della notifica (articolo 10). Per vendere i vegetali come biologici, le regole biologiche devono essere state applicate (allegato II, punto 1.7):

Un periodo precedente può essere riconosciuto retroattivamente solo in due casi: se i terreni erano già in un programma agroambientale che escludeva i prodotti non ammessi, o se puoi dimostrare che per almeno tre anni non sono stati trattati con sostanze non ammesse (terreni incolti o naturali).

«In conversione» in etichetta

Durante la conversione i prodotti non si vendono come biologici. Fa eccezione un caso: gli alimenti di origine vegetale con un solo ingrediente agricolo, dopo almeno 12 mesi di conversione prima del raccolto, possono riportare la dicitura «in conversione», senza il logo europeo (articoli 10 e 30).

I controlli

Ogni operatore certificato riceve una verifica di conformità almeno una volta all'anno, con un'ispezione in azienda. Se per tre anni di fila non emergono non conformità che compromettono il prodotto e il rischio è valutato basso, l'ispezione fisica può avvenire ogni 24 mesi al massimo (articolo 38). Parte dei controlli è senza preavviso, e gli organismi prelevano campioni da analizzare.

Devi tenere le registrazioni che dimostrano la conformità: acquisti di sementi, concimi e prodotti fitosanitari ammessi, operazioni colturali, raccolti, vendite. Se in azienda hai anche produzioni non biologiche, la separazione tra le unità e tra i prodotti deve essere chiara e documentata.

L'etichetta biologica

Sui prodotti biologici preimballati sono obbligatori (articoli 32 e 33):

Per un alimento trasformato (una confettura, un sugo, un formaggio) il nome può dire «biologico» solo se almeno il 95% degli ingredienti agricoli in peso è biologico. Sotto quella soglia, il biologico si indica solo nell'elenco degli ingredienti.

Il marchio «biologico italiano»

Dal 15 settembre 2026 si può chiedere al Ministero, tramite il SIAN-SIB, l'uso del marchio biologico italiano previsto dalla legge 23/2022 (articolo 6). È volontario, si affianca al logo europeo e spetta solo ai prodotti con materie prime agricole nazionali, cioè quelli che possono riportare «Agricoltura Italia». Usarlo in modo da ingannare sull'origine italiana costa da 4.000 a 100.000 euro (D.Lgs. 148/2023, articolo 23).

Le esenzioni: valgono per chi rivende, non per chi produce

Spesso si legge che «per la vendita diretta la certificazione non serve». Il regolamento prevede due esenzioni, ma sono pensate per i negozi, non per i produttori:

Entrambe valgono solo se l'operatore non produce, non prepara e non immagazzina i prodotti se non presso il punto vendita. Chi coltiva o trasforma deve essere certificato anche se vende tutto in azienda.

Piccole aziende: la certificazione di gruppo

Gli agricoltori piccoli possono certificarsi insieme come gruppo di operatori (articolo 36). Il gruppo deve avere personalità giuridica, membri vicini geograficamente, un sistema di vendita comune e un sistema di controlli interni. Possono farne parte agricoltori con aziende fino a 5 ettari (0,5 in serra, 15 di soli pascoli permanenti), oppure con un fatturato biologico fino a 25.000 euro l'anno e costi di certificazione individuale superiori al 2% del fatturato. Il certificato è unico: se il controllo interno non funziona, viene revocato per tutto il gruppo.

Prima di partire

Fonti

Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.

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