Guida per i produttori
Macellare in casa per autoconsumo: maiale, pollame e conigli, cosa è ammesso
La macellazione per consumo domestico privato: obbligo di stordimento e competenza per maiali, pecore e capre, le eccezioni per pollame e conigli, perché la carne non si può vendere, i piccoli quantitativi aziendali e le regole regionali (periodi, ASL, trichinella).
Verificata il 14/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.
In breve
- Macellare in casa per il consumo della propria famiglia è ammesso: le regole d'igiene europee non si applicano all'uso domestico privato, ma quelle sul benessere animale sì.
- Maiali, pecore, capre e vitelli vanno storditi prima della morte, da una persona competente, senza sofferenze evitabili.
- La carne macellata in casa non si vende e non si regala fuori dalla famiglia; fanno eccezione piccoli quantitativi di pollame e conigli dell'azienda, ceduti direttamente secondo le regole nazionali e regionali.
- Le Regioni fissano periodi, comunicazioni all'ASL e, per i suini, di solito l'esame per la trichina: informati prima.
Cosa dice il regolamento sul benessere
Il regolamento europeo sulla protezione degli animali durante l'abbattimento (Reg. CE 1099/2009) si applica anche alla macellazione per consumo domestico privato fuori dal macello, fatta dal proprietario o da una persona sotto la sua responsabilità (articolo 10). In questo caso valgono:
- il divieto di causare dolore, ansia o sofferenze evitabili (articolo 3, comma 1);
- l'obbligo di stordimento prima della morte, con i metodi ammessi, mantenendo l'animale incosciente fino alla morte: se lo stordimento non uccide, deve seguire subito il dissanguamento (articolo 4, comma 1);
- l'obbligo che a macellare sia una persona con un adeguato livello di competenze (articolo 7, comma 1);
- per suini, ovini e caprini anche alcune regole tecniche sull'immobilizzazione e sullo stordimento (allegato III).
Il regolamento non si applica invece a pollame, conigli e lepri macellati fuori dal macello dai loro proprietari per il consumo domestico privato (articolo 1, comma 3).
Igiene: perché la carne non si può vendere
Il regolamento sull'igiene degli alimenti di origine animale (Reg. CE 853/2004, articolo 1, comma 3) non si applica alla produzione primaria per uso domestico privato né alla preparazione e conservazione domestica di alimenti per il consumo domestico privato. Proprio per questo la carne macellata in casa è fuori dai controlli ufficiali: non può essere venduta, ceduta a ristoranti o negozi, né usata in agriturismo. Per vendere, la macellazione si fa in un macello riconosciuto (vedi carne e salumi).
Lo stesso articolo esclude dal regolamento la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni di pollame e conigli macellati in azienda al consumatore finale o ai negozi e ristoranti locali che li vendono direttamente: è una possibilità che ogni Stato regola con norme nazionali (comma 4), con limiti di quantità, locali idonei e registrazione. Chiedi all'ASL come funziona nella tua Regione.
Regole regionali e ASL
- Molte Regioni consentono la macellazione domestica dei suini solo in certi mesi (di solito l'inverno) e chiedono una comunicazione preventiva al servizio veterinario.
- Per i suini (e per i cinghiali cacciati) è di norma richiesto l'esame per la trichinella su un campione di muscolo prima di consumare la carne cruda o i salumi.
- Gli animali devono essere identificati e registrati, e la macellazione annotata come uscita dall'allevamento (vedi allevare maiali).
- I sottoprodotti (sangue, visceri non usati, ossa) non vanno abbandonati: segui le indicazioni dell'ASL.
- Nelle zone sottoposte a restrizioni per la peste suina africana possono valere divieti o regole particolari.
Fonti
- Reg. (CE) 1099/2009, articoli 1, 3, 4, 7 e 10 — protezione degli animali durante l'abbattimento (EUR-Lex)
- Reg. (CE) 853/2004, articolo 1, commi 3 e 4 — esclusioni per il consumo domestico e i piccoli quantitativi, testo consolidato (EUR-Lex)
Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.