Guida per i produttori
Farmaci veterinari in allevamento: ricetta elettronica, registro, antibiotici e tempi di attesa
Le regole per i farmaci negli animali da reddito: la ricetta veterinaria elettronica e la sua validità, la registrazione dei trattamenti per cinque anni, i limiti sugli antibiotici, i tempi di attesa e la scorta di medicinali in azienda.
Verificata il 16/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.
In breve
- I farmaci per gli animali da reddito si usano con la ricetta veterinaria elettronica, che indica anche il tempo di attesa prima di vendere carne, latte o uova.
- L'allevatore registra ogni trattamento (data, farmaco, quantità, animali, durata, tempo di attesa) nel sistema informativo di tracciabilità e conserva i dati per almeno cinque anni.
- Antibiotici: niente uso sistematico, niente per far crescere gli animali, profilassi solo su singoli animali in casi eccezionali; la ricetta per un antimicrobico vale solo cinque giorni.
- Tenere una scorta di farmaci in azienda è possibile solo con l'autorizzazione dell'ASL e un veterinario responsabile.
La ricetta veterinaria
La ricetta si rilascia solo dopo un esame clinico o un'altra adeguata valutazione degli animali da parte del veterinario, e contiene tra l'altro l'identificazione degli animali, il farmaco, la dose, la durata e, per gli animali da reddito, il tempo di attesa, anche se pari a zero (Reg. UE 2019/6, articolo 105). In Italia è elettronica, emessa nel sistema informativo di tracciabilità (D.Lgs. 218/2023, articolo 28), e vale:
- 30 giorni se non ripetibile, se serve per la scorta o per un uso fuori dalle indicazioni autorizzate;
- 6 mesi, per un massimo di dieci utilizzi, se ripetibile;
- 5 giorni per i farmaci antimicrobici.
Il registro dei trattamenti
Proprietari e detentori di animali destinati alla produzione di alimenti registrano i farmaci che usano (Reg. UE 2019/6, articolo 108): data della prima somministrazione, nome e quantità del farmaco, fornitore e prova d'acquisto, animali trattati, veterinario prescrittore, tempo di attesa e durata del trattamento. Le registrazioni restano a disposizione dei controlli per almeno cinque anni. In Italia si tengono nel sistema informativo di tracciabilità dei medicinali veterinari (D.Lgs. 218/2023, articolo 16); per i cavalli parte delle informazioni sta nel passaporto (vedi allevare cavalli).
Antibiotici: cosa non si può fare
Gli antimicrobici (Reg. UE 2019/6, articolo 107):
- non si usano in modo sistematico, né per compensare igiene carente, cattive pratiche zootecniche o cattiva gestione;
- non si usano per far crescere gli animali o aumentarne la produttività;
- per profilassi (prima che ci sia la malattia) solo in casi eccezionali e, per gli antibiotici, solo su un singolo animale;
- per metafilassi (trattare il gruppo quando alcuni sono malati) solo con rischio elevato e senza alternative, dopo la diagnosi del veterinario.
Il tempo di attesa
È il periodo dopo l'ultimo trattamento in cui carne, latte o uova non possono andare al consumo. Lo indica la ricetta. Se il veterinario usa un farmaco fuori dalle indicazioni autorizzate per quella specie, fissa un tempo di attesa con criteri minimi (articolo 115): per esempio almeno 28 giorni per la carne e 7 giorni per il latte se il farmaco non è autorizzato per animali da reddito, 10 giorni per le uova. Vendere latte, uova o animali prima della fine del tempo di attesa espone a gravi sanzioni e al ritiro dei prodotti.
La scorta in azienda
Tenere farmaci in allevamento oltre a quelli della singola terapia richiede che l'operatore lo comunichi all'autorità competente, indicando il veterinario responsabile della scorta, e che l'autorità lo consenta; i locali devono essere accessibili ai controlli e l'autorità ispeziona entro dodici mesi (D.Lgs. 218/2023, articoli 31 e 32). Non si possono tenere in scorta antimicrobici da somministrare a tutto il gruppo con il mangime o l'acqua, salvo eccezioni limitate. I farmaci avanzati da una terapia non costituiscono scorta e vanno gestiti come indicato dalla norma.
Per l'identificazione degli animali e le regole delle singole specie vedi bovini, maiali, pecore, capre e galline.
Fonti
- Reg. (UE) 2019/6, articoli 105, 107, 108 e 115 — medicinali veterinari (EUR-Lex)
- D.Lgs. 218/2023, articoli 16, 28, 31 e 32 — prescrizione, tracciabilità e scorte (Normattiva)
Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.