Guida per i produttori
Vendere pesce pescato o allevato: imprenditore ittico, cartello al banco e cosa non si vende
L'imprenditore ittico e il regime dell'imprenditore agricolo, vendita del proprio pescato, pesca-turismo e ittiturismo, le informazioni obbligatorie al banco, il divieto di vendere la pesca sportiva e le taglie minime.
Verificata il 17/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.
In breve
- Il pescatore professionale e l'acquacoltore sono imprenditori ittici, e a loro si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo, salvo regole di settore più favorevoli (D.Lgs. 4/2012, articolo 4).
- Trasformare, distribuire e vendere il proprio pescato, il pesca-turismo e l'ittiturismo sono attività del pescatore professionale (articolo 2).
- Il pesce della pesca sportiva o ricreativa non si vende: la sanzione va da 4.000 a 12.000 euro (articoli 6 e 13-octies).
- Al banco il cartello deve indicare nome commerciale e scientifico, pescato o allevato, zona di cattura o allevamento e attrezzo di pesca, e se il prodotto è scongelato (Reg. UE 1379/2013, articolo 35).
Chi è imprenditore ittico
È imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca che esercita professionalmente la pesca e le attività connesse, anche in cooperativa o società; lo è anche l'acquacoltore (D.Lgs. 4/2012, articolo 4, commi 1-3). L'acquacoltura è l'allevamento o la coltura di organismi acquatici in acque dolci, salmastre o marine (articolo 3).
Per l'imprenditore ittico valgono le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo, fatte salve quelle di settore più favorevoli (articolo 4, comma 4). Restano necessarie le iscrizioni e le autorizzazioni di settore: licenza di pesca, iscrizione nel registro dei pescatori, concessioni demaniali per l'acquacoltura in mare (commi 5 e 8).
Cosa può fare oltre a pescare
- Trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, con promozione e valorizzazione, purché non prevalenti sulla pesca e con prodotti in prevalenza propri (D.Lgs. 4/2012, articolo 2, comma 2-bis). Per l'acquacoltore le stesse attività connesse sono all'articolo 3, comma 2.
- Pesca-turismo: imbarcare persone non dell'equipaggio a scopo turistico-ricreativo, con autorizzazione dell'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave (articolo 2, commi 2 e 4).
- Ittiturismo: ospitalità, attività ricreative, didattiche e culturali nella propria abitazione o in strutture dell'impresa (articolo 2, comma 2). È il corrispettivo dell'agriturismo: vedi la guida su aprire un agriturismo per l'impostazione generale e chiedi alla Regione le regole sull'ittiturismo.
Per la vendita diretta in generale vedi la guida sulla vendita diretta; per i mercati, quella sui mercati contadini.
Il cartello al banco
I prodotti della pesca e dell'acquacoltura venduti al consumatore finale o a una collettività (mense, ristoranti), comunque siano commercializzati, devono avere un contrassegno o un'etichetta con (Reg. UE 1379/2013, articolo 35):
- la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico;
- il metodo di produzione: «pescato», «pescato in acque dolci» o «allevato»;
- la zona di cattura o di allevamento e la categoria di attrezzi usati per pescare (nella dicitura del regolamento: reti da traino, reti da imbrocco, ami e palangari, nasse e trappole…);
- se il prodotto è stato scongelato, salvo le eccezioni del regolamento (ad esempio il pesce congelato per ragioni sanitarie o scongelato prima di affumicatura, salatura, cottura o marinatura);
- il termine minimo di conservazione, se appropriato.
Per il pesce non preimballato queste informazioni possono stare su un cartello o un poster (paragrafo 2). La zona si indica così (articolo 38): per il pescato in mare, la sottozona o divisione FAO con un nome comprensibile (ad esempio «Mar Mediterraneo, Adriatico»); per il pescato in acque dolci, il corpo idrico; per l'allevato, il Paese in cui il pesce ha raggiunto più di metà del peso o passato più di metà dell'allevamento.
Lo Stato può esonerare dagli obblighi i piccoli quantitativi venduti direttamente dal peschereccio al consumatore, entro il valore fissato dal regolamento europeo sui controlli (paragrafo 4): chiedi alla Capitaneria di porto se e come l'esenzione si applica.
Le regole generali dell'etichetta e degli allergeni valgono anche qui: vedi le guide su etichetta e allergeni (pesce, crostacei e molluschi sono allergeni).
Cosa non si vende
- Il pescato della pesca non professionale (sportiva, ricreativa, subacquea): è vietato venderlo (D.Lgs. 4/2012, articolo 6, comma 3), con sanzione da 4.000 a 12.000 euro (articolo 13-octies). Chi svolge attività di pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi rischia da 2.000 a 6.000 euro (stesso articolo).
- Il pesce sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione: non si trasporta, non si vende, non si serve (articolo 13-septies).
- Il prodotto pescato in zone o periodi vietati: chi lo detiene, trasporta o commercia rischia da 1.000 a 6.000 euro (articolo 11).
Chi viola gli obblighi di etichettatura e tracciabilità, compresa la corretta informazione all'acquirente finale, in qualunque fase dalla cattura alla vendita al dettaglio, rischia da 1.000 a 6.000 euro (articolo 13-sexies). Per la rintracciabilità vedi la guida su rintracciabilità e ritiro.
Igiene e trasporto
Il pesce è un prodotto molto deperibile: catena del freddo, ghiaccio e mezzi idonei sono la regola. La vendita fuori dal peschereccio, la trasformazione (filetti, marinati, affumicati) e il trasporto richiedono la registrazione o il riconoscimento sanitario: vedi le guide su registrazione o bollo CE, HACCP e trasporto degli alimenti. Per molluschi bivalvi vivi (cozze, vongole, ostriche) le regole sanitarie sono specifiche: chiedi all'ASL prima di vendere.
Per portare turisti a bordo o ospitarli, vedi pescaturismo e ittiturismo.
Fonti
- D.Lgs. 4/2012, articoli 2-4, 6, 11, 13-sexies, 13-septies, 13-octies — pesca e acquacoltura (Normattiva)
- Reg. UE 1379/2013, articoli 35 e 38, allegato III — informazioni al consumatore (testo consolidato 27/11/2024, EUR-Lex)
Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.