Guida per i produttori
Etichetta dei prodotti alimentari: cosa scrivere, esenzioni e cartello per la vendita diretta
Le indicazioni obbligatorie in etichetta, l'altezza dei caratteri, le esenzioni per i piccoli produttori (dichiarazione nutrizionale, confezioni piccole), il cartello per i prodotti confezionati per la vendita diretta, lotto e sede dello stabilimento.
Verificata il 12/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.
In breve
- Un alimento confezionato riporta dodici indicazioni obbligatorie, dalla denominazione alla dichiarazione nutrizionale, in caratteri alti almeno 1,2 mm (0,9 mm sulle confezioni piccole).
- Il piccolo produttore che vende direttamente piccole quantità è esentato dalla dichiarazione nutrizionale.
- Se confezioni i tuoi prodotti per venderli direttamente al banco o in azienda, in Italia basta un cartello con le informazioni principali, come per lo sfuso.
- In Italia va indicata anche la sede dello stabilimento, se è diversa dall'indirizzo già in etichetta, e il lotto, salvo poche eccezioni.
Le indicazioni obbligatorie
Il regolamento europeo sull'informazione ai consumatori (Reg. UE 1169/2011, articolo 9) elenca le indicazioni obbligatorie per gli alimenti preimballati:
- la denominazione dell'alimento («confettura extra di albicocche», non solo «Albicocca»);
- l'elenco degli ingredienti, in ordine di peso decrescente;
- gli allergeni, evidenziati nell'elenco con un carattere diverso (grassetto, maiuscolo, sottolineato);
- la quantità di alcuni ingredienti, quando compaiono nel nome o nelle immagini («con il 60% di fragole»);
- la quantità netta;
- il termine minimo di conservazione («da consumarsi preferibilmente entro») o, per i prodotti molto deperibili, la data di scadenza («da consumare entro»);
- le condizioni di conservazione o d'impiego, se servono («conservare in frigorifero dopo l'apertura»);
- il nome e l'indirizzo dell'operatore responsabile;
- il paese d'origine o il luogo di provenienza, quando è obbligatorio o quando ometterlo potrebbe trarre in inganno;
- le istruzioni per l'uso, se senza di esse il prodotto non si usa bene;
- il titolo alcolometrico per le bevande oltre l'1,2% vol;
- la dichiarazione nutrizionale.
Le indicazioni devono essere in un punto evidente, leggibili, non nascoste da immagini o altri testi, in caratteri con altezza della «x» di almeno 1,2 mm, o 0,9 mm se la faccia più grande della confezione è sotto gli 80 cm² (articolo 13). Denominazione, quantità netta e titolo alcolometrico stanno nello stesso campo visivo.
Le esenzioni che interessano i piccoli produttori
La dichiarazione nutrizionale
Non è obbligatoria, tra gli altri, per gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante in piccole quantità al consumatore finale o ai negozi locali che li vendono direttamente al consumatore (Reg. UE 1169/2011, allegato V, punto 19). Sono esentati anche i prodotti non trasformati con un solo ingrediente, come frutta e verdura fresche, e le confezioni con la faccia più grande sotto i 25 cm².
«Piccole quantità» non ha una soglia numerica fissa: conta che tu sia il produttore, che venda direttamente o a negozi del territorio, e che le quantità siano quelle di un'attività locale. Se rifornisci la grande distribuzione o vendi online in tutta Italia, la dichiarazione è prudente farla.
Le confezioni molto piccole
Se la faccia più grande della confezione è inferiore a 10 cm², bastano denominazione, allergeni, quantità netta e termine di conservazione; gli ingredienti si possono dare in altro modo, su richiesta (articolo 16). Utile per bustine di zafferano, mignon di liquore, campioni.
Preimballato per la vendita diretta: basta il cartello
In Italia, i prodotti venduti senza preimballaggio, quelli confezionati sul posto su richiesta del cliente e i prodotti preimballati ai fini della vendita diretta seguono la regola dello sfuso (D.Lgs. 231/2017, articolo 19): le informazioni stanno su un cartello applicato ai recipienti o su un sistema equivalente, anche digitale, nel punto in cui sono esposti. Il cartello riporta almeno:
- la denominazione;
- l'elenco degli ingredienti con gli allergeni evidenziati;
- le modalità di conservazione per i prodotti rapidamente deperibili;
- la data di scadenza per la pasta fresca;
- il titolo alcolometrico per le bevande alcoliche;
- la dicitura «decongelato» quando serve.
Per pasticceria, panetteria, pasta fresca e gastronomia gli ingredienti possono stare in un unico cartello o in un registro ben in vista vicino al banco, purché gli allergeni siano riconducibili a ogni prodotto.
Attenzione: vale quando sei tu a vendere direttamente al consumatore (in azienda, al mercato, al tuo banco). Lo stesso vasetto messo sullo scaffale di un negozio, o spedito a un cliente online, deve avere l'etichetta completa.
Lotto e sede dello stabilimento: le regole italiane
- Lotto: un alimento non si può vendere senza l'indicazione del lotto, preceduta dalla lettera «L» (D.Lgs. 231/2017, articolo 17). Non serve se il termine di conservazione indica almeno giorno e mese, per i prodotti non preimballati e per le confezioni con la faccia più grande sotto i 10 cm².
- Sede dello stabilimento: i preimballati destinati al consumatore devono indicare la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento (D.Lgs. 145/2017, articolo 3). Si può omettere se coincide con l'indirizzo già in etichetta o se c'è il marchio di identificazione ovale (articolo 4). Per un'azienda agricola che produce e confeziona nella propria sede, di solito basta l'indirizzo. La sanzione per chi la omette quando è dovuta va da 2.000 a 15.000 euro (articolo 5).
Origine, «nostro», «artigianale»: le parole volontarie
Tutto quello che scrivi in più dell'obbligatorio deve essere vero, non ambiguo e dimostrabile (Reg. UE 1169/2011, articolo 36). Alcuni casi frequenti:
- se indichi un'origine («prodotto in Italia», una bandiera, «della nostra valle») e l'ingrediente principale viene da un'altra parte, devi dirlo;
- «km zero» e «filiera corta» hanno una definizione di legge: vedi la guida su frutta e verdura;
- «biologico» richiede la certificazione: vedi la guida;
- «senza glutine» richiede meno di 20 mg/kg: vedi la guida;
- i nomi DOP e IGP si usano solo rispettando il disciplinare.
Le regole del tuo prodotto
Molti prodotti hanno indicazioni in più, che si aggiungono a quelle generali: l'olio (categoria e origine), il vino (allergeni e valori nutrizionali, anche via QR code), il miele (paesi d'origine con le percentuali), le uova (codice del produttore), i formaggi a latte crudo, le confetture (frutta utilizzata), la carne (origine). Le trovi nelle guide per prodotto. Online, le stesse informazioni vanno nella scheda prodotto prima dell'acquisto: vedi vendere online.
Fonti
- Reg. (UE) 1169/2011, artt. 9, 13, 16, 36 e allegato V — informazioni sugli alimenti (EUR-Lex)
- D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 231, artt. 17 e 19 — lotto e prodotti non preimballati (Normattiva)
- D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 145, artt. 3–5 — sede dello stabilimento (Normattiva)
Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.