Guida per i produttori

Etichetta dei prodotti alimentari: cosa scrivere, esenzioni e cartello per la vendita diretta

Le indicazioni obbligatorie in etichetta, l'altezza dei caratteri, le esenzioni per i piccoli produttori (dichiarazione nutrizionale, confezioni piccole), il cartello per i prodotti confezionati per la vendita diretta, lotto e sede dello stabilimento.

Verificata il 12/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.

In breve

Le indicazioni obbligatorie

Il regolamento europeo sull'informazione ai consumatori (Reg. UE 1169/2011, articolo 9) elenca le indicazioni obbligatorie per gli alimenti preimballati:

  1. la denominazione dell'alimento («confettura extra di albicocche», non solo «Albicocca»);
  2. l'elenco degli ingredienti, in ordine di peso decrescente;
  3. gli allergeni, evidenziati nell'elenco con un carattere diverso (grassetto, maiuscolo, sottolineato);
  4. la quantità di alcuni ingredienti, quando compaiono nel nome o nelle immagini («con il 60% di fragole»);
  5. la quantità netta;
  6. il termine minimo di conservazione («da consumarsi preferibilmente entro») o, per i prodotti molto deperibili, la data di scadenza («da consumare entro»);
  7. le condizioni di conservazione o d'impiego, se servono («conservare in frigorifero dopo l'apertura»);
  8. il nome e l'indirizzo dell'operatore responsabile;
  9. il paese d'origine o il luogo di provenienza, quando è obbligatorio o quando ometterlo potrebbe trarre in inganno;
  10. le istruzioni per l'uso, se senza di esse il prodotto non si usa bene;
  11. il titolo alcolometrico per le bevande oltre l'1,2% vol;
  12. la dichiarazione nutrizionale.

Le indicazioni devono essere in un punto evidente, leggibili, non nascoste da immagini o altri testi, in caratteri con altezza della «x» di almeno 1,2 mm, o 0,9 mm se la faccia più grande della confezione è sotto gli 80 cm² (articolo 13). Denominazione, quantità netta e titolo alcolometrico stanno nello stesso campo visivo.

Le esenzioni che interessano i piccoli produttori

La dichiarazione nutrizionale

Non è obbligatoria, tra gli altri, per gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante in piccole quantità al consumatore finale o ai negozi locali che li vendono direttamente al consumatore (Reg. UE 1169/2011, allegato V, punto 19). Sono esentati anche i prodotti non trasformati con un solo ingrediente, come frutta e verdura fresche, e le confezioni con la faccia più grande sotto i 25 cm².

«Piccole quantità» non ha una soglia numerica fissa: conta che tu sia il produttore, che venda direttamente o a negozi del territorio, e che le quantità siano quelle di un'attività locale. Se rifornisci la grande distribuzione o vendi online in tutta Italia, la dichiarazione è prudente farla.

Le confezioni molto piccole

Se la faccia più grande della confezione è inferiore a 10 cm², bastano denominazione, allergeni, quantità netta e termine di conservazione; gli ingredienti si possono dare in altro modo, su richiesta (articolo 16). Utile per bustine di zafferano, mignon di liquore, campioni.

Preimballato per la vendita diretta: basta il cartello

In Italia, i prodotti venduti senza preimballaggio, quelli confezionati sul posto su richiesta del cliente e i prodotti preimballati ai fini della vendita diretta seguono la regola dello sfuso (D.Lgs. 231/2017, articolo 19): le informazioni stanno su un cartello applicato ai recipienti o su un sistema equivalente, anche digitale, nel punto in cui sono esposti. Il cartello riporta almeno:

Per pasticceria, panetteria, pasta fresca e gastronomia gli ingredienti possono stare in un unico cartello o in un registro ben in vista vicino al banco, purché gli allergeni siano riconducibili a ogni prodotto.

Attenzione: vale quando sei tu a vendere direttamente al consumatore (in azienda, al mercato, al tuo banco). Lo stesso vasetto messo sullo scaffale di un negozio, o spedito a un cliente online, deve avere l'etichetta completa.

Lotto e sede dello stabilimento: le regole italiane

Origine, «nostro», «artigianale»: le parole volontarie

Tutto quello che scrivi in più dell'obbligatorio deve essere vero, non ambiguo e dimostrabile (Reg. UE 1169/2011, articolo 36). Alcuni casi frequenti:

Le regole del tuo prodotto

Molti prodotti hanno indicazioni in più, che si aggiungono a quelle generali: l'olio (categoria e origine), il vino (allergeni e valori nutrizionali, anche via QR code), il miele (paesi d'origine con le percentuali), le uova (codice del produttore), i formaggi a latte crudo, le confetture (frutta utilizzata), la carne (origine). Le trovi nelle guide per prodotto. Online, le stesse informazioni vanno nella scheda prodotto prima dell'acquisto: vedi vendere online.

Fonti

Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.

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