Guida per i produttori

Mercati contadini: chi può vendere, come entrare e le regole del banco

I mercati agricoli di vendita diretta (farmers' market): chi può vendere, i prodotti ammessi, il ruolo del Comune e del disciplinare, come chiedere un mercato nuovo, igiene, etichette e prezzi al banco.

Verificata il 12/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.

In breve

Cosa dice la norma

Il decreto del Ministro delle politiche agricole del 20 novembre 2007, attuativo della legge finanziaria 2007, fissa le linee di indirizzo per i mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli, comprese le loro cooperative (articolo 1). I mercati possono stare su area pubblica, in locali aperti al pubblico o su aree private. Le Regioni possono avere leggi proprie, che si applicano insieme al decreto.

Chi può vendere

Possono vendere gli imprenditori agricoli iscritti al registro delle imprese che (articolo 2):

Al banco possono stare il titolare, i soci, i familiari coadiuvanti e i dipendenti dell'impresa. Non un rivenditore, non un amico che «dà una mano» senza essere in regola con il lavoro.

Come si entra in un mercato

  1. Cerca i mercati della tua zona: li organizzano spesso le associazioni agricole o i Comuni, e alcuni hanno reti nazionali con propri marchi e regolamenti.
  2. Leggi il disciplinare: indica i prodotti ammessi, i giorni, il posteggio, il costo, l'obbligo di esporre i prezzi e, spesso, controlli sulla provenienza.
  3. Presenta la domanda al gestore, con visura camerale, fascicolo aziendale, elenco dei prodotti e, per i trasformati e gli alimenti di origine animale, la registrazione sanitaria.
  4. Invia la comunicazione di vendita diretta al Comune, se ti serve un posteggio su area pubblica (vedi vendita diretta).

Se un mercato non c'è, il decreto prevede che il Comune lo istituisca o lo autorizzi anche su richiesta degli agricoltori, singoli o associati: una richiesta completa, se il Comune non risponde entro sessanta giorni, si intende accolta (articolo 1, comma 2).

La legge sul chilometro zero (legge 61/2022, articolo 4) obbliga inoltre i Comuni a riservare agli imprenditori agricoli che vendono direttamente prodotti a chilometro zero o di filiera corta almeno il 30% dell'area dei mercati, e consente di riservare loro spazi anche nei nuovi mercati agricoli. «Chilometro zero» per legge vuol dire entro 70 km dal luogo di vendita o dalla stessa provincia, e usarlo a sproposito costa da 1.600 a 9.500 euro (vedi frutta e verdura).

Al banco: igiene, etichette, prezzi

Il Comune controlla il rispetto del decreto e del disciplinare, e dopo più violazioni può revocare l'autorizzazione del mercato (articolo 3).

Perché conviene

Il mercato contadino è il modo più semplice per farsi conoscere: clienti che tornano ogni settimana, ordini per i gruppi d'acquisto e i ristoranti della zona, e un banco di prova per prodotti nuovi prima di investire in confezioni ed etichette.

Fonti

Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.

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