Guida per i produttori
Acque, fossi e scoli tra vicini: cosa dice il codice civile e il Codice della strada
Lo scolo naturale delle acque dal fondo più alto a quello più basso, l'indennità per le sistemazioni agrarie, la distanza dei fossi dal confine, argini e spese, e gli obblighi lungo le strade per ripe e irrigazione.
Verificata il 13/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.
In breve
- Il fondo più basso deve ricevere le acque che scolano naturalmente da quello più alto; chi sta a valle non può bloccarle, chi sta a monte non può renderle più gravose.
- Se una sistemazione agraria (livellamento, drenaggio, nuovi fossi) cambia il deflusso naturale, si deve un'indennità al vicino danneggiato.
- Un fosso o un canale presso il confine si scava a una distanza almeno pari alla sua profondità, salvo diversi regolamenti locali.
- Lungo le strade il proprietario mantiene le ripe e regola l'irrigazione perché l'acqua non finisca sulla carreggiata: le violazioni costano da 159 a 641 euro più il ripristino.
Lo scolo naturale delle acque
Il codice civile (articolo 913) stabilisce che il fondo inferiore deve ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza opera dell'uomo:
- chi sta a valle non può impedire lo scolo (per esempio chiudendo un fosso o alzando un argine);
- chi sta a monte non può renderlo più gravoso (per esempio concentrando le acque in un punto con scoline e tubi che prima non c'erano);
- se opere di sistemazione agraria di uno dei due fondi rendono necessaria una modifica del deflusso naturale, è dovuta un'indennità al proprietario danneggiato.
Anche le acque dei tetti vanno fatte scolare sul proprio terreno o nei colatoi pubblici, non sul fondo del vicino (articolo 908).
Fossi e canali presso il confine
Chi scava fossi o canali vicino al confine deve stare a una distanza almeno uguale alla profondità del fosso, se i regolamenti locali non dicono diversamente; la distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, che deve essere a scarpa naturale o con opere di sostegno (articolo 891). Chi apre sorgenti, pozzi, canali o modifica letti e pendenze deve rispettare anche le distanze e le opere necessarie a non danneggiare sorgenti, canali e acquedotti altrui già esistenti (articolo 911). Per pozzi e prelievi vedi pozzo e acqua per irrigare.
Argini, ingombri e spese
- Se argini o sponde che contenevano le acque sono distrutti e il proprietario non li ripara in fretta, ogni vicino che ne subisce o può subirne danno può farlo lui, con l'autorizzazione d'urgenza del tribunale (articolo 915). Lo stesso vale per togliere ingombri da fossi, rivi e colatoi (articolo 916).
- Le spese si dividono tra tutti i proprietari che ne traggono vantaggio, in proporzione al vantaggio; se il danno è colpa di uno, paga lui, oltre al risarcimento (articolo 917).
- Quando servono opere comuni di scolo o contro i ristagni, l'autorità può costituire un consorzio tra i proprietari che ne beneficiano (articolo 914). Dove c'è un consorzio di bonifica, fossi e canali consortili sono gestiti da lui.
Le acque che nascono nel fondo sono del proprietario, salve le leggi sulle acque pubbliche; dopo averle usate non può deviarle a danno di altri fondi (articolo 909).
Lungo le strade
Il Codice della strada (D.Lgs. 285/1992) impone ai proprietari dei fondi laterali di:
- mantenere le ripe, a monte e a valle della strada, in modo da evitare frane, cedimenti e caduta di terra o sassi sulla strada (articolo 31): sanzione da 159 a 641 euro e ripristino a proprie spese;
- regolare l'irrigazione in modo che l'acqua non cada sulla strada né la attraversi (articolo 32, comma 3);
- conservare il fosso stradale, se si ha il diritto di scaricarvi le acque, e costruire e mantenere ponticelli e opere per attraversare la strada con canali o condotte (articolo 32, commi 1-2; articolo 33).
Le arature fino al ciglio della strada, che franano nel fosso, sono una delle contestazioni più comuni: lascia una fascia di rispetto. Per alberi, siepi e recinzioni lungo le strade vedi distanze di alberi e siepi.
Fonti
- Codice civile, articoli 891 e 908-917 — fossi, scolo delle acque, argini (Normattiva)
- D.Lgs. 285/1992, articoli 31-33 — ripe, condotta delle acque, canali lungo le strade (Normattiva)
Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.