Guida per i produttori
Vietare la caccia sul proprio terreno: fondo chiuso, colture in atto e richiesta alla Regione
Quando i cacciatori possono entrare in un fondo agricolo e quando no: fondo chiuso con recinzione di 1,20 metri, colture in atto, distanze da case e macchine agricole, la richiesta motivata alla Regione e le tabelle.
Verificata il 13/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.
In breve
- Di regola il proprietario non può impedire ai cacciatori con licenza di entrare nel suo fondo, nelle zone a gestione programmata della caccia.
- La caccia è però vietata nei fondi chiusi (muro, rete o altra chiusura alta almeno 1,20 metri, o corsi d'acqua profondi almeno 1,5 m e larghi 3 m), nelle colture in atto che possono essere danneggiate e entro 100 metri da case e luoghi di lavoro.
- Per sottrarre il fondo alla caccia si può presentare una richiesta motivata alla Regione entro 30 giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio.
- Divieti e fondi chiusi vanno segnalati con tabelle lungo il perimetro, a cura del proprietario.
La regola generale
Il codice civile (articolo 842) stabilisce che il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per cacciare, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno; può sempre opporsi a chi non ha la licenza. Per la pesca serve invece il consenso del proprietario. Dal 1997 questa regola vale solo nei territori a gestione programmata della caccia (legge 157/1992, articolo 15, comma 11).
Dove la caccia è sempre vietata
- Fondi chiusi da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura alta almeno 1,20 metri, o da corsi o specchi d'acqua perenni profondi almeno 1,5 metri e larghi almeno 3. Il fondo chiuso va notificato agli uffici regionali e segnalato con tabelle a spese del proprietario (articolo 15, comma 8).
- Terreni in attualità di coltivazione, per la caccia vagante: colture erbacee da seme, frutteti specializzati, vigneti e oliveti specializzati fino al raccolto, soia, riso e mais da seme fino al raccolto, e le altre colture individuate dalla Regione (comma 7).
- Aie, corti e pertinenze dei fabbricati rurali; entro 100 metri da case e luoghi di lavoro; entro 50 metri da ferrovie e strade carrozzabili, escluse quelle poderali (articolo 21, lettera e).
- È vietato sparare a meno di 150 metri (con fucile a canna liscia) in direzione di case, luoghi di lavoro, strade, stalle, recinti e aree per il bestiame in uso; e cacciare a meno di 100 metri da macchine agricole al lavoro (articolo 21, lettere f e l).
- Nei fondi con bestiame allo stato brado o semibrado decide la Regione, secondo carico e ambiente (comma 10).
Come vietare la caccia sul proprio fondo
- Richiesta motivata al presidente della giunta regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio; la Regione decide entro 60 giorni (articolo 15, comma 3).
- La richiesta è accolta se non ostacola la pianificazione faunistica e, nei casi previsti dalle leggi regionali, quando la caccia contrasta con colture specializzate, produzioni sperimentali o di ricerca, o danneggia attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale (comma 4): per esempio un allevamento all'aperto, una fattoria didattica, un agriturismo.
- Se accolta, metti le tabelle (esenti da tasse) che delimitano in modo chiaro e visibile il perimetro (comma 5). Nel fondo sottratto alla caccia nessuno può cacciare, nemmeno il proprietario (comma 6).
In alternativa, una recinzione di almeno 1,20 metri rende il fondo chiuso; verifica però prima le regole edilizie e le distanze dalle strade (vedi distanze e recinzioni lungo le strade e costruire in zona agricola).
Contributi e danni
Ai proprietari e conduttori dei fondi inclusi nella gestione programmata della caccia spetta un contributo regionale legato a estensione e condizioni agronomiche (articolo 15, comma 1). Per i danni della fauna selvatica alle colture vedi danni da fauna selvatica.
Fonti
- Codice civile, articolo 842 — caccia e pesca (Normattiva)
- Legge 157/1992, articolo 15 — utilizzazione dei fondi e divieti (Normattiva)
- Legge 157/1992, articolo 21 — divieti (Normattiva)
Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.