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Vietare la caccia sul proprio terreno: fondo chiuso, colture in atto e richiesta alla Regione

Quando i cacciatori possono entrare in un fondo agricolo e quando no: fondo chiuso con recinzione di 1,20 metri, colture in atto, distanze da case e macchine agricole, la richiesta motivata alla Regione e le tabelle.

Verificata il 13/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.

In breve

La regola generale

Il codice civile (articolo 842) stabilisce che il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per cacciare, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno; può sempre opporsi a chi non ha la licenza. Per la pesca serve invece il consenso del proprietario. Dal 1997 questa regola vale solo nei territori a gestione programmata della caccia (legge 157/1992, articolo 15, comma 11).

Dove la caccia è sempre vietata

Come vietare la caccia sul proprio fondo

  1. Richiesta motivata al presidente della giunta regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio; la Regione decide entro 60 giorni (articolo 15, comma 3).
  2. La richiesta è accolta se non ostacola la pianificazione faunistica e, nei casi previsti dalle leggi regionali, quando la caccia contrasta con colture specializzate, produzioni sperimentali o di ricerca, o danneggia attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale (comma 4): per esempio un allevamento all'aperto, una fattoria didattica, un agriturismo.
  3. Se accolta, metti le tabelle (esenti da tasse) che delimitano in modo chiaro e visibile il perimetro (comma 5). Nel fondo sottratto alla caccia nessuno può cacciare, nemmeno il proprietario (comma 6).

In alternativa, una recinzione di almeno 1,20 metri rende il fondo chiuso; verifica però prima le regole edilizie e le distanze dalle strade (vedi distanze e recinzioni lungo le strade e costruire in zona agricola).

Contributi e danni

Ai proprietari e conduttori dei fondi inclusi nella gestione programmata della caccia spetta un contributo regionale legato a estensione e condizioni agronomiche (articolo 15, comma 1). Per i danni della fauna selvatica alle colture vedi danni da fauna selvatica.

Fonti

Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.

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