Guida per i produttori

Pozzo e acqua per irrigare: uso domestico, concessione, licenza e acqua piovana

Quando si può usare liberamente l'acqua del proprio pozzo, quando serve una concessione di derivazione o una licenza di attingimento per irrigare, le sanzioni per i prelievi abusivi e la raccolta dell'acqua piovana.

Verificata il 12/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.

In breve

Il principio: l'acqua è pubblica

Il Testo unico sulle acque (R.D. 1775/1933, articolo 17) vieta di derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente. Chi lo fa paga una sanzione amministrativa da 8.000 a 50.000 euro (da 2.000 a 10.000 nei casi di particolare tenuità), più i canoni non pagati, e l'amministrazione fa cessare il prelievo. La sanzione è ridotta di un terzo se è in corso la procedura per mettersi in regola.

Le competenze del vecchio «Genio civile» sono oggi delle Regioni, che le esercitano direttamente o tramite Province e uffici territoriali: le domande, i moduli e i canoni sono regionali.

Il pozzo per uso domestico

Il proprietario di un fondo può estrarre e usare liberamente, anche con una pompa, le acque sotterranee del suo fondo per gli usi domestici, rispettando distanze e cautele (articolo 93). Sono usi domestici anche l'innaffiamento di giardini e orti che servono direttamente al proprietario e alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.

L'orto di casa sì, quindi; il campo di ortaggi da vendere no. Anche per il pozzo domestico molte Regioni chiedono una denuncia o una comunicazione, e lo scavo può richiedere un'autorizzazione; nelle zone in cui le acque sotterranee sono sotto tutela, la ricerca e lo scavo di pozzi vanno autorizzati (articoli 94 e 95). Prima di chiamare il pozzista, informati all'ufficio regionale.

Acqua per irrigare: concessione o licenza

Le concessioni prevedono di solito un misuratore dei volumi prelevati e la comunicazione annuale dei consumi; nei periodi di siccità le Regioni possono limitare i prelievi.

L'acqua piovana

La raccolta delle acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli è libera e non richiede licenza o concessione; le opere seguono le leggi edilizie, sismiche e sulle dighe (articolo 17, comma 2). Le vasche fino a 50 metri cubi per ettaro coltivato sono anche edilizia libera (vedi costruire in zona agricola); i laghetti più grandi richiedono progetto e titoli.

Acqua e alimenti

L'acqua usata per lavare gli ortaggi, per gli animali da latte o nei laboratori di trasformazione deve essere adatta: nel piano di autocontrollo vanno indicati la fonte e le analisi (vedi HACCP e frutta e verdura). Un pozzo non controllato non è acqua potabile.

Fonti

Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.

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