Guida per i produttori
Animali e sciami d'api sul fondo altrui: danni, recupero e pascolo abusivo
Chi risponde dei danni causati da animali scappati, come riprenderli dal fondo del vicino, gli sciami d'api da inseguire entro due giorni, gli animali mansuefatti e il pascolo abusivo.
Verificata il 13/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.
In breve
- Chi possiede o usa un animale risponde dei danni che causa, anche se è scappato o si è smarrito, salvo il caso fortuito.
- Il proprietario del fondo deve lasciar entrare chi viene a riprendere un animale scappato, oppure consegnarglielo; se l'accesso causa danni, ha diritto a un'indennità.
- Uno sciame d'api si può inseguire sul fondo altrui pagando i danni; se il proprietario non lo insegue entro due giorni, lo può tenere il proprietario del fondo.
- Portare o lasciare animali a pascolare nel fondo altrui è un reato, perseguibile a querela.
Chi paga i danni
Il codice civile (articolo 2052) rende il proprietario di un animale, o chi lo usa per il tempo in cui lo ha in uso, responsabile dei danni che l'animale causa, sia sotto custodia sia smarrito o fuggito; si libera solo provando il caso fortuito, cioè un evento imprevedibile e inevitabile. Vacche che sfondano una recinzione e mangiano un campo di mais, un cane che uccide le galline del vicino, un cavallo che finisce in strada: paga il proprietario. Un'assicurazione di responsabilità civile per l'azienda e gli animali è la prima protezione.
Riprendere gli animali scappati
- Il proprietario di un fondo deve permettere l'accesso a chi vuole riprendere una cosa sua o l'animale che vi si è rifugiato sfuggendo alla custodia; può evitarlo consegnando lui l'animale. Se l'accesso causa danni, spetta un'indennità (articolo 843).
- Gli animali mansuefatti (allevati e abituati all'uomo) si possono inseguire nel fondo altrui, pagando i danni; appartengono a chi se ne è impossessato se il proprietario non li reclama entro venti giorni da quando ha saputo dove si trovano (articolo 925).
- Conigli e pesci che passano spontaneamente in un'altra conigliera o peschiera, e i colombi in un'altra colombaia, diventano del nuovo proprietario, se non sono stati attirati con l'inganno (articolo 926).
Gli sciami d'api
Il proprietario di uno sciame ha diritto di inseguirlo sul fondo altrui, ma deve un'indennità per il danno causato al fondo; se non lo insegue entro due giorni, o smette di inseguirlo per due giorni, il proprietario del fondo può prenderlo e tenerlo (articolo 924). Chi raccoglie uno sciame deve poi registrare gli alveari in anagrafe apistica: vedi iniziare l'apicoltura.
Il pascolo abusivo
Il codice penale (articolo 636) punisce chi introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui, con pene più gravi se lo fa per farli pascolare e ancora più gravi se il pascolo avviene o il fondo viene danneggiato; il delitto è punibile a querela della persona offesa. Per i greggi transumanti e i pascoli in affitto serve sempre un titolo scritto (vedi affitto e comodato e allevare pecore).
Prevenire
- Recinzioni adeguate alla specie e controllate, soprattutto lungo strade e confini con colture.
- Animali identificati (marche, microchip), così chi li trova sa a chi riportarli.
- Accordi scritti con i vicini per i passaggi del bestiame e per l'uso comune di pascoli.
Per i danni causati dalla fauna selvatica, che non ha un proprietario, vedi danni da fauna selvatica.
Fonti
- Codice civile, articoli 923-926 — sciami, animali mansuefatti, migrazioni (Normattiva)
- Codice civile, articolo 843 — accesso al fondo (Normattiva)
- Codice civile, articolo 2052 — danno cagionato da animali (Normattiva)
- Codice penale, articolo 636 — pascolo abusivo (Normattiva)
Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.