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Servitù di passaggio e di acquedotto: far passare acqua e mezzi sul fondo del vicino
Quando si ha diritto a far passare tubi e canali d'acqua o i mezzi agricoli sul fondo del vicino, cosa bisogna dimostrare, quanto si paga, il passaggio temporaneo fino a nove anni, scarichi e bonifiche, accordo o sentenza.
Verificata il 14/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.
In breve
- Chi ha il diritto di usare un'acqua per bisogni di vita, usi agrari o industriali può ottenere di farla passare nei fondi altrui (acquedotto coattivo), pagando il valore del terreno occupato e i danni.
- Il fondo intercluso, senza uscita sulla strada pubblica, ha diritto a un passaggio sul fondo vicino, con un'indennità.
- Case, cortili, giardini e aie sono esenti da queste servitù.
- Le servitù si costituiscono con un contratto o, se il vicino rifiuta, con una sentenza che fissa modalità e indennità; prima del pagamento il vicino può opporsi all'esercizio.
Portare l'acqua attraverso il fondo del vicino
Il proprietario di un fondo deve dare passaggio alle acque di ogni specie che vuole condurre chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di usarle per i bisogni della vita o per usi agrari o industriali; sono esenti case, cortili, giardini e aie (codice civile, articolo 1033). Chi chiede il passaggio deve dimostrare (articolo 1037):
- di poter disporre dell'acqua per il tempo del passaggio (per esempio una concessione di derivazione: vedi pozzo e acqua per irrigare);
- che l'acqua è sufficiente per l'uso previsto;
- che il percorso è il più conveniente e il meno dannoso per il fondo attraversato, tenuto conto dei fondi vicini, della pendenza e dello sbocco.
L'acquedotto lo costruisce chi lo chiede; il vicino può invece offrire il passaggio nei propri acquedotti esistenti, se non c'è un notevole pregiudizio, contro un'indennità (articolo 1034). Si possono attraversare sopra o sotto acquedotti esistenti senza danneggiarli (articolo 1035); per strade e corsi d'acqua pubblici valgono le loro leggi (articolo 1036).
Quanto si paga
- Prima di costruire: il valore di stima del terreno occupato, senza detrarre imposte e carichi, più l'indennità per i danni, compresi quelli per la divisione del fondo in più parti (articolo 1038).
- Per i terreni usati solo per depositare il materiale di scavo e di spurgo: metà del valore, e il proprietario può continuare a coltivarli senza danneggiare l'acquedotto.
- Per un passaggio temporaneo, fino a nove anni: la metà, con l'obbligo di rimettere tutto com'era alla scadenza; si può rendere perpetuo pagando l'altra metà con gli interessi (articolo 1039).
- Più acqua di quella che l'acquedotto può portare, o nuove opere, richiedono un nuovo accordo e nuovi pagamenti (articolo 1040).
Scarichi e bonifiche
- Le stesse regole valgono per scaricare acque in eccesso che il vicino non vuole ricevere, anche acque impure, con le precauzioni necessarie a evitare danni (articolo 1043). Per gli scarichi dei laboratori e degli allevamenti valgono anche le norme ambientali.
- Chi vuole prosciugare o bonificare i propri terreni può far passare le acque di scolo, con fogne o fossi, nei fondi che lo separano da un corso d'acqua o da un colatoio, pagando l'indennità (articolo 1044). Vedi anche acque e fossi tra vicini.
Il passaggio per raggiungere il campo
Il proprietario di un fondo circondato da fondi altrui, senza uscita sulla via pubblica o con un'uscita possibile solo con spese o disagi eccessivi, ha diritto al passaggio sul fondo vicino per coltivarlo e usarlo; il passaggio va dove l'accesso è più breve e meno dannoso, ed è possibile anche allargarlo per i mezzi agricoli (articolo 1051). Si paga un'indennità proporzionata al danno, e il valore della zona occupata con opere stabili o lasciata incolta (articolo 1053).
Come si fa
- Prova l'accordo con il vicino: un atto scritto, meglio se dal notaio e trascritto, con percorso, larghezza, profondità dei tubi, manutenzione e indennità.
- Se il vicino rifiuta, la servitù si costituisce con sentenza, che fissa modalità e indennità; finché l'indennità non è pagata, il vicino può opporsi (articolo 1032).
- Prima di comprare un terreno, verifica le servitù esistenti e gli accessi (vedi comprare un terreno agricolo).
Anche le linee elettriche hanno diritto di passaggio sui fondi, secondo le leggi di settore (articolo 1056).
Fonti
- Codice civile, articoli 1032-1044 — servitù coattive di acquedotto, scarico e bonifica (Normattiva)
- Codice civile, articoli 1051-1056 — passaggio coattivo e condutture elettriche (Normattiva)
Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.