Guida per i produttori
Acque reflue di cantine, caseifici e frantoi: scarico assimilato al domestico e utilizzo agronomico
Dove vanno le acque di lavaggio di cantina, caseificio e frantoio: le acque delle aziende agricole assimilate alle domestiche, l'autorizzazione allo scarico e la fognatura, l'utilizzo agronomico con comunicazione e le acque di vegetazione.
Verificata il 16/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.
In breve
- Le acque di lavaggio di cantine, caseifici, frantoi e laboratori aziendali non si possono scaricare dove capita: ogni scarico deve essere autorizzato, salvo quelli domestici in fognatura.
- Le acque reflue delle aziende agricole, comprese quelle che trasformano in prevalenza i propri prodotti, sono assimilate alle domestiche: regole più semplici, fissate dalla Regione.
- In alternativa allo scarico, queste acque, le acque di vegetazione dei frantoi e quelle delle piccole aziende agroalimentari si possono utilizzare in agricoltura, spargendole sui campi, con una comunicazione e le regole regionali.
- Scaricare senza autorizzazione è un illecito, anche penale nei casi più gravi.
Le acque assimilate alle domestiche
Il Testo unico ambientale (D.Lgs. 152/2006, articolo 101, comma 7) assimila alle acque reflue domestiche, ai fini degli scarichi e delle autorizzazioni, le acque reflue che provengono da:
- imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno o alla silvicoltura;
- imprese di allevamento di bestiame;
- imprese agricole che trasformano o valorizzano la propria produzione, quando la trasformazione è normale e complementare al ciclo aziendale e la materia prima viene in prevalenza dai propri terreni: la cantina con la propria uva, il caseificio con il proprio latte, il frantoio con le proprie olive;
- piccoli impianti di acquacoltura e piscicoltura;
- attività con acque di qualità equivalente a quella domestica secondo la normativa regionale.
Le acque di vegetazione dei frantoi sono assimilate alle domestiche anche per lo scarico in pubblica fognatura, ma solo alle condizioni del comma 7-bis: olive solo regionali, terreni scoscesi o terrazzati dove lo spandimento non è praticabile, trattamento preventivo e assenso del gestore della fognatura.
Lo scarico
- Tutti gli scarichi devono essere autorizzati in anticipo; l'autorizzazione dura quattro anni e va rinnovata un anno prima della scadenza (articolo 124, commi 1 e 8).
- Gli scarichi di acque domestiche, e quindi anche di quelle assimilate, in fognatura sono sempre ammessi se rispettano il regolamento del gestore del servizio idrico (comma 4).
- Per gli scarichi domestici o assimilati fuori fognatura (sul suolo, in un fosso, con una fossa Imhoff o una fitodepurazione) il regime autorizzativo lo fissa la Regione (comma 3); la domanda si presenta di solito alla Provincia o tramite il SUAP, spesso con l'autorizzazione unica ambientale.
L'utilizzo agronomico
Invece di scaricarle, le acque reflue delle aziende agricole e delle piccole aziende agroalimentari e le acque di vegetazione dei frantoi si possono spargere sui campi come fertilizzante, con una comunicazione all'autorità competente e le regole tecniche regionali (articolo 112): quantità, periodi, distanze, terreni esclusi, con procedure semplificate o esoneri per le attività di minore impatto. È la stessa disciplina degli effluenti di allevamento (vedi effluenti e direttiva nitrati).
In pratica
- Cantina: le acque di lavaggio della vendemmia sono concentrate in poche settimane; una vasca di accumulo e lo spandimento autorizzato sono spesso la soluzione più semplice. Le fecce e le vinacce seguono le regole dei sottoprodotti della vinificazione.
- Caseificio: il siero non va mai nello scarico: si usa per la ricotta, per l'alimentazione animale o si cede a impianti autorizzati; nello scarico vanno solo le acque di lavaggio.
- Frantoio: acque di vegetazione e sanse si spargono con la comunicazione prevista, oppure si conferiscono a impianti.
- Chiedi all'ufficio ambiente della Provincia o della Regione quale regime vale per te prima di aprire il laboratorio, e inseriscilo nel progetto (vedi costruire in zona agricola e acque e fossi).
Fonti
- D.Lgs. 152/2006, articolo 101 — acque reflue assimilate alle domestiche (Normattiva)
- D.Lgs. 152/2006, articolo 112 — utilizzazione agronomica (Normattiva)
- D.Lgs. 152/2006, articolo 124 — autorizzazione agli scarichi (Normattiva)
Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.