Guida per i produttori
Patentino fitosanitario e registro dei trattamenti: chi deve averli, il registro elettronico dal 2026
Il certificato di abilitazione per acquistare e usare prodotti fitosanitari (corso, validità 5 anni, rinnovo), il registro dei trattamenti o quaderno di campagna, cosa scriverci e l'obbligo del formato elettronico dal 1° gennaio 2026.
Verificata il 12/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.
In breve
- Per comprare e usare prodotti fitosanitari professionali serve il certificato di abilitazione (il «patentino»), rilasciato dalla Regione dopo un corso, valido 5 anni.
- Ogni trattamento va annotato nel registro dei trattamenti, il «quaderno di campagna», da conservare almeno tre anni.
- Dal 1° gennaio 2026 il registro deve essere in formato elettronico leggibile da una macchina: chi lo scrive a mano lo deve convertire entro 30 giorni, salvo i termini più lunghi che lo Stato può concedere fino al 2030.
- Per il registro valgono contenuti precisi: prodotto e numero di autorizzazione, data, dose, appezzamento, superficie, coltura e stadio.
Il patentino
Dal 26 novembre 2015, chi acquista prodotti fitosanitari e coadiuvanti per usarli direttamente, per sé o per conto terzi, deve avere il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, e i prodotti possono essere usati solo da chi lo possiede (D.Lgs. 150/2012, articolo 9). Per ottenerlo:
- bisogna essere maggiorenni;
- frequentare un corso riconosciuto dalla Regione e superare la valutazione sulle materie previste (rischi per la salute e l'ambiente, lettura dell'etichetta, dosi, irroratrici, difesa integrata, primo soccorso);
- il certificato vale 5 anni e si rinnova frequentando un corso di aggiornamento.
I corsi li organizzano le Regioni, direttamente o con enti accreditati e associazioni agricole; durata e costi cambiano da Regione a Regione. I prodotti per uso non professionale, venduti per l'orto e il giardino di casa, non richiedono il patentino.
Il registro dei trattamenti
Gli utilizzatori professionali tengono un registro dei prodotti fitosanitari usati, con nome del prodotto, data, dose, superficie e coltura, e lo conservano per almeno tre anni (Reg. CE 1107/2009, articolo 67). Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/564 ne ha fissato il contenuto e il formato. Per ogni trattamento in campo vanno indicati:
- denominazione del prodotto e numero di autorizzazione;
- data e, quando serve, ora di inizio;
- dose: quantità di prodotto per ettaro, in chili o litri;
- appezzamento trattato, identificato con le parcelle della domanda PAC o con il metodo indicato dalla Regione;
- superficie trattata in ettari;
- coltura con i codici EPPO e, se pertinente, lo stadio di sviluppo secondo la scala BBCH.
Per i trattamenti in ambienti chiusi (serre, magazzini) si indicano il volume o la superficie trattati.
Il registro elettronico dal 2026
- Dal 1° gennaio 2026 il registro si tiene in un formato elettronico leggibile meccanicamente (Reg. UE 2023/564, articoli 2 e 5): un foglio scansionato non basta, servono dati strutturati, come quelli di un software o di un'applicazione.
- Ogni trattamento si registra senza indebito ritardo. Chi annota prima su carta deve convertire il registro in formato elettronico entro 30 giorni dall'uso; per i trattamenti fatti prima del 2030 gli Stati possono concedere più tempo, purché tutto sia in formato elettronico entro il 31 gennaio dell'anno successivo (articolo 3).
- Se l'autorità lo chiede, i dati si forniscono subito (articolo 4).
In pratica: molti CAA, associazioni agricole e Regioni mettono a disposizione un quaderno di campagna digitale collegato al fascicolo aziendale. Chiedi al tuo CAA quale usare e quali termini ha fissato l'Italia per la conversione.
Perché tenerlo bene
- Le registrazioni sui fitosanitari sono parte delle regole d'igiene della produzione primaria (vedi l'HACCP in azienda agricola).
- Servono per la condizionalità della PAC, per il biologico (la guida) e per le certificazioni chieste dalla grande distribuzione.
- Sono la tua prova se un cliente o un controllo trova un residuo: con il registro dimostri dosi e tempi di carenza rispettati.
Fonti
- D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, art. 9 — certificato di abilitazione (Normattiva)
- Reg. di esecuzione (UE) 2023/564 — contenuto e formato dei registri dei prodotti fitosanitari (EUR-Lex)
- Reg. (CE) 1107/2009, art. 67 — tenuta dei registri (EUR-Lex)
Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.