Guida per i produttori
Rifiuti agricoli: deposito temporaneo, registro, formulari e circuiti di raccolta
Come gestire teli, tubi, contenitori di fitosanitari, oli e batterie in azienda agricola: rifiuti speciali, deposito temporaneo trimestrale o fino a 30 m³, esonero dal registro sotto 8.000 euro, formulari, movimenti entro 15 km e circuiti organizzati.
Verificata il 14/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.
In breve
- I rifiuti dell'azienda agricola (teli e tubi di plastica, contenitori di fitosanitari, oli esausti, batterie, pneumatici) sono rifiuti speciali: non vanno nei cassonetti né si bruciano, ma si danno a un raccoglitore autorizzato o a un circuito organizzato di raccolta.
- Si possono tenere in deposito temporaneo in azienda, divisi per tipo, e avviarli alla raccolta almeno ogni tre mesi o quando arrivano a 30 m³ (al massimo 10 di pericolosi), e comunque entro un anno.
- L'imprenditore agricolo con volume d'affari fino a 8.000 euro l'anno non tiene il registro di carico e scarico; gli altri, per i rifiuti pericolosi, possono sostituirlo conservando per tre anni formulari o documenti di conferimento.
- Spostare i rifiuti tra i propri fondi entro 15 km, o fino alla cooperativa di cui si è soci, per raggiungere il deposito, non è trasporto.
Che rifiuti sono
Il Testo unico ambientale classifica come rifiuti speciali quelli prodotti nelle attività agricole, agro-industriali, forestali e della pesca (D.Lgs. 152/2006, articolo 184, comma 3, lettera a). Alcuni sono pericolosi: oli esausti, batterie, contenitori di fitosanitari non bonificati, farmaci veterinari scaduti. Altri no: teli di pacciamatura e per serre, tubi per l'irrigazione, reti, imballaggi puliti.
Non sono rifiuti, se gestiti come prevede la legge, i residui vegetali usati in azienda come ammendanti (vedi bruciare sterpaglie) e gli effluenti usati in agricoltura (vedi effluenti e nitrati).
Il deposito temporaneo in azienda
Raggruppare i rifiuti in attesa della raccolta non richiede autorizzazione se si rispettano le condizioni del deposito temporaneo (articolo 185-bis):
- nel luogo di produzione, cioè l'area dell'azienda, oppure presso il sito della cooperativa agricola o del consorzio agrario di cui si è soci;
- raccolta almeno ogni tre mesi, oppure quando il deposito arriva a 30 metri cubi, di cui al massimo 10 di rifiuti pericolosi; se non si raggiungono queste quantità, il deposito non può durare più di un anno;
- rifiuti divisi per categorie omogenee, e i pericolosi tenuti e etichettati secondo le regole delle sostanze che contengono. In pratica: contenitori chiusi, al coperto, su una superficie che non lasci percolare nulla nel terreno.
Registro, formulari e trasporto
- Registro di carico e scarico: è obbligatorio per i produttori di rifiuti pericolosi, ma sono esonerati gli imprenditori agricoli con volume d'affari annuo non superiore a 8.000 euro (articolo 190, comma 5). Gli altri imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi possono adempiere conservando per tre anni i formulari di trasporto o i documenti di conferimento rilasciati dal circuito organizzato di raccolta, validi anche per la comunicazione annuale al catasto dei rifiuti (comma 6).
- Formulario di identificazione (FIR): accompagna il trasporto dei rifiuti (articolo 193). Non serve per i trasporti occasionali dei propri rifiuti agricoli (fino a cinque volte l'anno, massimo 30 kg o 30 litri al giorno) fatti dal produttore per conferirli al servizio pubblico o a un circuito organizzato con cui ha una convenzione (commi 7 e 8).
- Movimenti in azienda: spostare rifiuti in aree private, o tra fondi della stessa azienda anche passando per strada, fino a 15 km, solo per portarli al deposito temporaneo, oppure dai propri fondi al sito della cooperativa di cui si è soci, non è trasporto (commi 11 e 12).
In pratica
- Chiedi alla tua organizzazione agricola, al consorzio agrario o al Comune se c'è un circuito organizzato di raccolta dei rifiuti agricoli: è il modo più semplice e spesso economico, con giornate di raccolta e documenti già pronti.
- Risciacqua i contenitori di fitosanitari subito dopo l'uso, versando l'acqua di lavaggio nella botte, e conferiscili secondo le istruzioni del circuito di raccolta (vedi patentino e registro fitosanitari).
- Tieni i documenti di conferimento per tre anni.
- Mai bruciare plastica, teli o contenitori: è combustione illecita di rifiuti, un reato.
Fonti
- D.Lgs. 152/2006, articolo 184 — classificazione dei rifiuti (Normattiva)
- D.Lgs. 152/2006, articolo 185-bis — deposito temporaneo prima della raccolta (Normattiva)
- D.Lgs. 152/2006, articolo 190 — registro di carico e scarico (Normattiva)
- D.Lgs. 152/2006, articolo 193 — trasporto dei rifiuti (Normattiva)
Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.