Guida per i produttori
Trattore e macchine agricole su strada: libretto, intestazione, passaggio di proprietà e revisione
Carta di circolazione o certificato di idoneità, chi può intestarsi un trattore (e il limite delle 6 tonnellate per i privati), il passaggio di proprietà entro 30 giorni, la revisione e le sanzioni.
Verificata il 17/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.
In breve
- Trattori, macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi e rimorchi agricoli oltre 1,5 tonnellate, per circolare su strada vanno immatricolati e hanno una carta di circolazione; motocoltivatori, macchine trainate e rimorchi leggeri hanno un certificato di idoneità tecnica (Codice della strada, articolo 110).
- Non tutti possono intestarsi un trattore: serve essere impresa agricola o forestale, contoterzista, noleggiatore, ente o commerciante. Solo per le macchine fino a 6 tonnellate basta dichiararsi proprietari.
- Chi compra un trattore usato deve far registrare il passaggio di proprietà entro 30 giorni, altrimenti rischia la sanzione e il ritiro della carta di circolazione.
- La revisione delle macchine agricole è prevista dalla legge, con un calendario fissato per decreto e più volte rinviato: verifica la scadenza della tua macchina alla Motorizzazione.
Immatricolazione o certificato di idoneità
Il Codice della strada (D.Lgs. 285/1992, articolo 110, comma 1) distingue:
- immatricolazione e carta di circolazione per le trattrici agricole, le macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi e i rimorchi agricoli, esclusi quelli fino a 1,5 tonnellate di massa complessiva con le caratteristiche fissate dal regolamento;
- certificato di idoneità tecnica alla circolazione per le macchine operatrici a un asse guidate da terra (motocoltivatori, fino a 0,7 tonnellate col conducente), per le macchine operatrici trainate e per i rimorchi agricoli fino a 1,5 tonnellate (articoli 57 e 110).
Li rilascia l'ufficio della Motorizzazione civile, anche tramite le agenzie di pratiche automobilistiche, con procedure telematiche (commi 2, 5 e 5-bis).
Chi può intestarsi una macchina agricola
L'immatricolazione si fa a nome di chi dichiara di essere (articolo 110, comma 2):
- titolare di impresa agricola o forestale;
- titolare di impresa che fa lavorazioni agromeccaniche (il contoterzista, vedi la guida sul contoterzismo) o noleggio di macchine agricole;
- ente o consorzio pubblico, o commerciante di macchine agricole.
Per le trattrici e le macchine semoventi con massa massima fino a 6 tonnellate, e per i rimorchi agricoli fino a 6 tonnellate, basta invece dichiararsi proprietario: è il caso di chi ha un piccolo trattore per l'orto o il bosco senza un'impresa agricola. Le imprese agricole riunite in una rete di imprese possono intestare le macchine alla rete (comma 2-bis).
Comprare (o vendere) un trattore usato
- Controlla che i dati del libretto (telaio, targa, massa) corrispondano alla macchina e che il venditore sia l'intestatario.
- Verifica di avere i requisiti per intestartela: l'annotazione del passaggio è possibile solo se il nuovo titolare li possiede (articolo 110, comma 4). Una macchina oltre 6 tonnellate non si può intestare a un privato senza impresa agricola.
- Comunica il trasferimento di proprietà entro 30 giorni alla Motorizzazione, con la carta di circolazione e la documentazione richiesta (comma 3). Lo stesso termine vale se l'intestatario cambia sede o residenza.
- Aggiorna le pratiche collegate: assicurazione, e il libretto UMA per il gasolio agevolato (vedi la guida sul gasolio agricolo).
La revisione
Il Codice della strada prevede la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette a immatricolazione, per accertarne l'efficienza e i requisiti di sicurezza, in ragione dell'età e con precedenza per quelle immatricolate prima del 2009; il calendario e le modalità li stabilisce un decreto ministeriale (articolo 111, comma 1). La Motorizzazione può anche ordinare in qualsiasi momento la revisione di una singola macchina se ha dubbi sulla sua efficienza (comma 2).
Le scadenze del calendario sono state rinviate più volte: prima di pianificare, chiedi alla Motorizzazione o a un'officina autorizzata quando tocca alla tua macchina.
Le sanzioni
| Violazione | Sanzione (testo vigente) | Norma |
|---|---|---|
| Circolare senza carta di circolazione o certificato di idoneità | da 173 a 694 euro | art. 110, c. 6 |
| Non rispettare le prescrizioni del libretto | da 87 a 344 euro | art. 110, c. 7 |
| Non comunicare passaggio di proprietà, sede o residenza entro 30 giorni | da 42 a 173 euro, più ritiro del libretto | art. 110, c. 8 |
| Circolare con una macchina non presentata alla revisione | da 87 a 344 euro, più ritiro del libretto | art. 111, c. 6 |
Gli importi sono aggiornati periodicamente per legge: quelli in tabella sono quelli del testo vigente su Normattiva alla data di verifica.
Per guidare il trattore servono la patente e, sul lavoro, l'abilitazione: vedi la guida sul patentino del trattore. Per trasportare animali con il rimorchio vedi trasporto di animali.
Fonti
- D.Lgs. 285/1992, articolo 57 — classificazione delle macchine agricole (Normattiva)
- D.Lgs. 285/1992, articolo 110 — immatricolazione e carta di circolazione delle macchine agricole (Normattiva)
- D.Lgs. 285/1992, articolo 111 — revisione delle macchine agricole (Normattiva)
Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.