Guida per i produttori
Droni per i trattamenti fitosanitari: la sperimentazione fino al 2028, SCIA e regole del volo
Il divieto di irrorazione aerea, la sperimentazione triennale con i droni dal 18 dicembre 2025, la SCIA al servizio fitosanitario con relazione agronomica, la formazione e l'autorizzazione ENAC nella categoria specifica.
Verificata il 17/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.
In breve
- Spargere prodotti fitosanitari da un aereo o da un elicottero è vietato, salvo deroghe rare autorizzate dalla Regione con il parere del Ministero della salute (D.Lgs. 150/2012, articolo 13).
- Per i droni (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) dal 18 dicembre 2025 c'è una regola a parte: l'irrorazione è consentita in via sperimentale per tre anni, sui terreni agricoli, alle condizioni dell'articolo 13-bis.
- Prima di ogni ciclo di trattamenti serve una SCIA al servizio fitosanitario regionale, con una relazione agronomica; chi pilota deve essere un utilizzatore professionale con una formazione specifica.
- Per le regole del volo, un drone che lascia cadere materiale non rientra nella categoria «aperta»: serve l'autorizzazione operativa della categoria «specifica».
Il divieto generale e le deroghe
Per «irrorazione aerea» la legge intende l'applicazione di prodotti fitosanitari da un aeromobile, aereo o elicottero (D.Lgs. 150/2012, articolo 3). È vietata (articolo 13, comma 1). La Regione può autorizzarla solo in casi particolari, con il parere favorevole del Ministero della salute, se tra l'altro non esistono alternative praticabili o l'irrorazione aerea riduce l'impatto su salute e ambiente, i prodotti sono autorizzati proprio per l'uso aereo, la zona non è vicina a case e la popolazione viene avvisata (commi 2-6). Sono strade lunghe, pensate per emergenze.
I droni: la sperimentazione triennale
La legge 182/2025 ha aggiunto l'articolo 13-bis, in vigore dal 18 dicembre 2025. L'irrorazione con droni è consentita in deroga e in via sperimentale per tre anni (fino a dicembre 2028), sui terreni qualificati agricoli dagli strumenti urbanistici, a queste condizioni:
- rispetto dei principi del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (comma 2, a);
- a irrorare è un utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari, con le competenze e la formazione specifica stabilite dal decreto attuativo (comma 2, b): il patentino per i trattamenti è la base, non basta da solo (vedi patentino e registro dei trattamenti);
- rispetto delle regole sull'uso dello spazio aereo per i droni (comma 2, c);
- prima dell'irrorazione o del ciclo di irrorazioni, una SCIA al servizio fitosanitario regionale, con la cadenza degli interventi (anche per l'intero periodo sperimentale) e una relazione agronomica asseverata; si può presentare anche tramite un'associazione a cui si aderisce (comma 4);
- sopra parchi e aree protette serve l'autorizzazione dell'ente gestore (comma 6).
Un decreto ministeriale (comma 3), da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore, individua i tipi di terreni e di colture, gli organismi nocivi da trattare, i prodotti utilizzabili e le modalità. Prima di partire verifica con il servizio fitosanitario della tua Regione che il decreto sia in vigore e cosa consente per la tua coltura: la SCIA va riempita su quelle regole.
Le regole del volo
Le operazioni con i droni seguono il regolamento europeo 2019/947. La categoria «aperta», quella con meno adempimenti, richiede tra l'altro che il drone pesi meno di 25 kg, voli in vista del pilota entro 120 metri dal suolo e non lasci cadere alcun materiale (articolo 4). Un drone che irrora quindi non vi rientra: l'operatore deve ottenere un'autorizzazione operativa nella categoria «specifica», con una valutazione dei rischi (articolo 5). In Italia l'autorità competente è l'ENAC.
Prima di comprare un drone (o di chiamare un contoterzista)
- Chiedi al servizio fitosanitario regionale se la tua coltura e i tuoi prodotti rientrano nel decreto attuativo.
- Se affidi il lavoro a un'impresa, verifica che abbia l'autorizzazione operativa ENAC e la formazione richiesta, e che la SCIA sia stata presentata: vedi la guida sul contoterzismo.
- Registra i trattamenti come quelli fatti da terra, e rispetta le fasce e le distanze di sicurezza.
- Fuori dalle condizioni dell'articolo 13-bis, l'irrorazione con un drone ricade nel divieto generale dell'articolo 13.
Fonti
- D.Lgs. 150/2012, articoli 3, 13 e 13-bis — irrorazione aerea e con droni (Normattiva)
- Legge 182/2025, articolo 6 — introduzione dell'articolo 13-bis, in vigore dal 18/12/2025 (Normattiva)
- Reg. di esecuzione (UE) 2019/947, articoli 4 e 5 — categorie aperta e specifica (EUR-Lex)
Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.