Guida per i produttori
Vendere frutta e verdura di produzione propria: mercato, banco, norme e km zero
Come vendere frutta e verdura del proprio orto o della propria azienda: chi può farlo, mercati e mercati contadini, norme di commercializzazione ed esenzioni, cosa esporre al banco, cosa significa davvero «km zero».
Verificata il 11/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.
In breve
- Per vendere con regolarità la frutta e la verdura che coltivi devi essere un imprenditore agricolo: in azienda, al mercato, porta a porta o online, con la vendita diretta.
- Frutta e verdura fresche hanno norme di commercializzazione europee, ma chi vende direttamente al consumatore in azienda, in un mercato riservato ai produttori o con la consegna diretta ne è esentato.
- Fuori da questi casi, accanto a ogni prodotto servono il paese d'origine e, per dieci prodotti, categoria e calibro. Il prezzo va esposto sempre.
- «Km zero» non è uno slogan libero: per legge significa entro 70 km dal luogo di vendita o dalla stessa provincia, e chi lo usa a sproposito rischia da 1.600 a 9.500 euro.
- Per mirtilli, lamponi, more e ribes c'è una guida apposta: piccoli frutti.
«Vendere frutta e verdura senza partita IVA»: si può?
Chi ha un orto e vende ogni tanto il surplus ai vicini non ha una norma che lo preveda: la vendita abituale di prodotti agricoli, anche al mercato, è riservata all'imprenditore agricolo iscritto al registro delle imprese, con le regole della vendita diretta. Per l'IVA, chi ha un volume d'affari fino a 7.000 euro è esonerato da quasi tutti gli adempimenti: è la strada pensata per i piccoli produttori, spiegata nella guida IVA in agricoltura.
Un caso a parte sono i prodotti selvatici raccolti occasionalmente (per esempio frutti di bosco o asparagi spontanei): il raccoglitore occasionale può venderli senza partita IVA, entro i limiti previsti dal Testo unico IVA e dalle regole regionali sulla raccolta.
Dove e come vendere
- In azienda, anche all'aperto: è il canale più semplice, senza comunicazione al Comune se vendi su superfici all'aperto dell'azienda.
- Al mercato su area pubblica: comunicazione al Comune in cui vendi, con la richiesta di posteggio. La legge sul km zero (L. 61/2022, articolo 4) chiede ai Comuni di riservare agli imprenditori agricoli che vendono direttamente prodotti a km zero o di filiera corta almeno il 30% dell'area del mercato.
- Nei mercati contadini, i mercati riservati alla vendita diretta istituiti o autorizzati dai Comuni (D.M. 20 novembre 2007): l'azienda deve trovarsi nella Regione o nell'ambito fissato dall'amministrazione, i prodotti devono venire dalla propria azienda (o da quella dei soci, o dallo stesso territorio, nel rispetto della prevalenza), con l'indicazione del luogo d'origine e dell'impresa. Ogni mercato ha il suo disciplinare.
- Porta a porta e con le cassette a domicilio: vendita itinerante, con la comunicazione al Comune in cui ha sede l'azienda.
- Online: vedi la guida vendere online. Ricorda che frutta e verdura fresche non hanno il diritto di recesso, perché si deteriorano rapidamente.
Le norme di commercializzazione, e quando non valgono
La frutta e la verdura fresche hanno regole di qualità europee (Reg. UE 1308/2013, articolo 76, e regolamento delegato UE 2023/2429):
- una norma generale per quasi tutti i prodotti: interi, sani, puliti, praticamente privi di parassiti, senza umidità anormale né odori estranei, con una maturazione sufficiente ma non eccessiva, e il paese d'origine indicato per esteso;
- norme specifiche, con categorie (Extra, I, II) e calibri, per dieci prodotti: mele, agrumi, kiwi, lattughe e indivie, pesche e nettarine, pere, fragole, peperoni dolci, uva da tavola e pomodori (articolo 4).
L'esenzione per chi vende direttamente
Non sono soggetti alle norme di commercializzazione i prodotti venduti dal produttore direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale (Reg. 2023/2429, articolo 5):
- nella propria azienda;
- oppure, entro una zona di produzione definita dall'autorità competente, su un mercato locale in un luogo riservato soltanto ai produttori o con la consegna diretta.
Il decreto nazionale del 2024 non precisa quale sia la «zona di produzione»: se vendi lontano dall'azienda, chiedi conferma ad Agecontrol o alla Regione.
Se invece vendi in un mercato ordinario, fuori dagli spazi riservati ai produttori, a un negozio, a un ristorante o a un grossista, le norme si applicano: per i dieci prodotti con norma specifica servono categoria e calibro, e sulle fatture e sui documenti di accompagnamento vanno il nome del prodotto e il paese d'origine (articolo 6).
I prodotti «brutti ma buoni»
I prodotti fuori norma (deformi, piccoli, segnati) si possono vendere al consumatore se sono chiaramente contrassegnati come «destinati alla trasformazione» o con una dicitura equivalente: i pomodori per la passata, la frutta per la confettura (articolo 5, paragrafo 1). È un modo legale per non buttare lo scarto di calibro.
Il banco: cosa esporre
- Accanto ai prodotti soggetti alle norme, in caratteri chiari: il paese d'origine e, se richiesti, categoria, calibro e varietà, senza aggiungere descrittori di qualità non previsti (articolo 7).
- Il prezzo, al chilo per i prodotti sfusi venduti a peso, come chiede il Codice del consumo.
- Per le confezioni preimballate, il peso netto e le indicazioni del Reg. UE 1169/2011.
- La bilancia usata per vendere deve essere uno strumento metrico legale, sottoposto alla verificazione periodica.
Anche quando sei esentato, indicare varietà, origine e data di raccolta è il modo più semplice per distinguerti dal banco accanto.
«Km zero» e «filiera corta»: le definizioni di legge
La legge 17 maggio 2022, n. 61 (articolo 2) definisce:
- prodotti a chilometro zero: prodotti agricoli e alimentari provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima posti entro 70 km di raggio dal luogo di vendita, o comunque dalla stessa provincia del luogo di vendita;
- prodotti da filiera corta: prodotti nazionali senza intermediari commerciali, o con un solo intermediario tra il produttore e il consumatore finale. Le cooperative agricole e i loro consorzi non contano come intermediari.
Chi usa queste definizioni in modo non conforme nell'etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione o nei documenti commerciali rischia una sanzione da 1.600 a 9.500 euro (articolo 7). Se vendi la tua verdura al mercato del tuo paese, «km zero» è un argomento vero: usalo bene. La legge prevede anche un logo ufficiale da istituire con decreto ministeriale, e il logo potrà essere esposto nei luoghi di vendita ma non apposto sui prodotti o sulle confezioni.
Igiene e trattamenti
La coltivazione e la raccolta sono produzione primaria: valgono le regole d'igiene dell'allegato I del Reg. CE 852/2004, che chiedono, tra l'altro, di usare acqua pulita, di proteggere i prodotti dalle contaminazioni e di tenere le registrazioni sull'uso dei prodotti fitosanitari. Chi usa prodotti fitosanitari ad uso professionale deve avere il certificato di abilitazione (il «patentino») e tenere il registro dei trattamenti, il quaderno di campagna.
Se vendi a negozi, ristoranti o grossisti, verifica anche l'iscrizione alla banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO) gestita da AGEA e Agecontrol, prevista per chi commercializza prodotti soggetti alle norme di commercializzazione (D.M. 20 dicembre 2024, articolo 5): alcune categorie di operatori sono esentate dalle disposizioni di AGEA.
Oltre il fresco
Con la tua frutta e la tua verdura puoi fare anche confetture, conserve e succhi, e venderli come prodotti trasformati della tua azienda: le regole sono nella guida sui prodotti fatti in casa. Se coltivi in biologico, la parola «biologico» richiede la certificazione di un organismo di controllo.
Fonti
- Reg. delegato (UE) 2023/2429 — norme di commercializzazione degli ortofrutticoli, artt. 4–7 e allegato I (EUR-Lex)
- D.M. MASAF 20 dicembre 2024 — controlli di conformità nel settore ortofrutticolo, artt. 5 e 6 (copia di Unionalimentari)
- D.M. 20 novembre 2007 — mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli (Regione Lazio)
- L. 17 maggio 2022, n. 61 — prodotti a chilometro zero e da filiera corta, artt. 2, 4, 5 e 7 (Normattiva)
- Reg. (CE) 852/2004, allegato I — igiene della produzione primaria, testo consolidato (EUR-Lex)
Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.