Guida per i produttori
Materiali a contatto con gli alimenti (MOCA): barattoli, tappi, sacchetti e dichiarazione di conformità
Cosa sono i MOCA, i requisiti di idoneità, il simbolo bicchiere e forchetta, la dichiarazione di conformità del fornitore, cosa deve fare il produttore che confeziona, i materiali tipici e le sanzioni.
Verificata il 12/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.
In breve
- Barattoli, bottiglie, tappi, sacchetti, vaschette, pellicole, cassette, ma anche attrezzi e superfici del laboratorio, sono MOCA: materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.
- Devono essere idonei: non devono cedere sostanze pericolose agli alimenti né alterarne gusto, odore o composizione.
- Compra solo materiali con l'indicazione «per alimenti» o il simbolo del bicchiere e forchetta e, per plastica e molti altri materiali, chiedi e conserva la dichiarazione di conformità del fornitore.
- Usali come dice la dichiarazione: tipo di alimento, temperatura e durata del contatto contano.
Le regole di base
Il regolamento europeo sui materiali a contatto con gli alimenti (Reg. CE 1935/2004) stabilisce che materiali e oggetti devono essere prodotti secondo le buone pratiche di fabbricazione e, nelle condizioni d'uso normali o prevedibili, non trasferire agli alimenti componenti in quantità che possano mettere in pericolo la salute, modificarne in modo inaccettabile la composizione o deteriorarne le caratteristiche organolettiche (articolo 3).
- Chi li produce e li vende segue le buone pratiche di fabbricazione (Reg. CE 2023/2006) e, in Italia, comunica i propri stabilimenti alla ASL (D.Lgs. 29/2017, articolo 6).
- I materiali non ancora a contatto con alimenti, venduti come tali, riportano la dicitura «per contatto con i prodotti alimentari», un'indicazione specifica d'uso o il simbolo del bicchiere e forchetta, e le eventuali istruzioni d'uso (articolo 15).
- Per i materiali con norme specifiche (come la plastica) il fornitore rilascia una dichiarazione di conformità scritta, con le condizioni d'uso per cui il materiale è idoneo (articolo 16).
- Lungo tutta la filiera i materiali devono essere rintracciabili (articolo 17).
Cosa fa un produttore agricolo che confeziona
- Acquista barattoli, bottiglie, tappi e buste da fornitori che li vendono per uso alimentare, e conserva fatture e dichiarazioni di conformità: sono la prima cosa che chiede un controllo.
- Leggi le condizioni d'uso: un sacchetto di plastica idoneo per la verdura fresca a temperatura ambiente può non esserlo per un alimento grasso, acido o caldo; un tappo per conserve deve resistere alla sterilizzazione.
- Attenzione ai materiali riutilizzati: vasetti recuperati, secchi di vernice, taniche non alimentari, cassette di legno trattate non sono idonei.
- Laboratorio: superfici, contenitori, utensili e guarnizioni delle macchine devono essere per alimenti e in buono stato; il piano di autocontrollo li considera (vedi l'HACCP).
- Etichetta: la confezione porta anche le informazioni obbligatorie sull'alimento (la guida sull'etichetta).
Materiali tipici
- Vetro: inerte e adatto a quasi tutto; attenzione alle capsule e alle guarnizioni dei tappi, che sono plastica.
- Plastica: ha una norma europea specifica con limiti di migrazione; serve sempre la dichiarazione di conformità.
- Acciaio inox e alluminio: idonei con limiti per alimenti molto acidi o salati (l'alluminio a contatto con alimenti acidi o salati si usa solo per tempi brevi o in frigorifero).
- Legno: tradizionale per formaggi e salumi; per i prodotti tradizionali sono ammesse deroghe (vedi PAT e De.Co.), ma deve essere pulito e non trattato.
- Carta e cartone: per il contatto diretto (per esempio con alimenti grassi o umidi) devono essere idonei e dichiarati tali.
Le sanzioni
Il decreto sanzionatorio (D.Lgs. 29/2017) prevede sanzioni anche elevate, soprattutto per chi produce o distribuisce materiali non conformi e non li ritira, o non ne garantisce la rintracciabilità (articolo 5, da 3.000 a 60.000 euro). Per chi li usa, la tutela migliore è comprare bene e conservare i documenti.
Fonti
- Reg. (CE) 1935/2004, artt. 3, 15, 16 e 17 — materiali e oggetti a contatto con gli alimenti (EUR-Lex)
- D.Lgs. 10 febbraio 2017, n. 29, artt. 5 e 6 — sanzioni e comunicazione degli stabilimenti (Normattiva)
Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.