Guida per i produttori
Rintracciabilità e ritiro dei prodotti alimentari: obblighi, lotti e sanzioni
Gli obblighi di ogni produttore alimentare: sapere da chi compra e a chi vende, i lotti, cosa fare se un prodotto non è sicuro (ritiro, informazione all'ASL, richiamo dai consumatori) e le sanzioni fino a 48.000 euro.
Verificata il 17/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.
In breve
- Ogni produttore deve sapere da chi ha comprato materie prime, mangimi e animali e a quali imprese ha venduto i propri prodotti: è la rintracciabilità «un passo indietro, un passo avanti».
- Se scopri che un prodotto già uscito dall'azienda è non sicuro, devi ritirarlo subito, informare l'ASL e, se può essere arrivato ai consumatori, avvisarli e richiamarlo.
- Le sanzioni sono alte: da 6.000 a 48.000 euro per la mancata rintracciabilità, da 3.000 a 18.000 per il mancato ritiro.
- Un buon sistema di lotti limita il danno: si ritira solo il lotto coinvolto, non tutta la produzione.
Gli alimenti a rischio
Il regolamento generale sulla legislazione alimentare (Reg. CE 178/2002, articolo 14) vieta di immettere sul mercato alimenti a rischio: dannosi per la salute o inadatti al consumo umano (contaminati, avariati, decomposti). Se un alimento a rischio fa parte di un lotto, si presume che lo sia tutto il lotto, salvo una valutazione approfondita contraria. La responsabilità di rispettare le regole spetta all'operatore, in ogni fase (articolo 17).
La rintracciabilità
- Bisogna poter individuare chi ha fornito alimenti, mangimi, animali e ogni sostanza che entra in un alimento, e a quali imprese si sono forniti i propri prodotti, e dare queste informazioni all'autorità che le chiede (articolo 18).
- Per la vendita al consumatore finale non serve registrare i singoli clienti; serve per negozi, ristoranti, grossisti, GAS e altre imprese.
- I prodotti devono essere etichettati o identificati in modo da poterli rintracciare: in pratica con il lotto e i documenti di trasporto o le fatture.
Chi non adempie paga da 6.000 a 48.000 euro, o il 3% del fatturato se maggiore, fino a 150.000 euro; per le violazioni solo documentali che non toccano la sicurezza o la tracciabilità sostanziale, l'autorità concede prima 15 giorni per mettersi in regola (D.Lgs. 190/2006, articolo 2).
Ritiro e richiamo
Se ritieni o hai motivo di ritenere che un alimento che hai prodotto, trasformato o distribuito non sia sicuro e non sia più sotto il tuo controllo (Reg. CE 178/2002, articolo 19):
- avvia subito il ritiro dal mercato, avvisando i clienti a cui l'hai venduto;
- informa l'autorità competente (l'ASL) e comunica le misure prese;
- se il prodotto può essere arrivato ai consumatori, informali in modo efficace e accurato del motivo e, se necessario, richiama i prodotti già venduti (cartelli nel punto vendita, messaggi ai clienti, social, sito);
- collabora con l'autorità e non scoraggiare nessuno dal farlo.
Chi sa che un prodotto non è sicuro e non lo ritira paga da 3.000 a 18.000 euro; chi lo ritira senza informare l'autorità da 500 a 3.000; chi non fornisce informazioni o collaborazione da 2.000 a 12.000 (D.Lgs. 190/2006, articolo 3), oltre alle eventuali conseguenze penali.
In pratica, in un'azienda piccola
- Dai un lotto a ogni produzione (per esempio la data di confezionamento) e scrivilo in etichetta (vedi etichetta).
- Conserva fatture e documenti di acquisto delle materie prime e dei contenitori, con il loro lotto.
- Tieni un registro semplice delle vendite alle imprese: data, cliente, prodotto, lotto, quantità.
- Scrivi nel piano di autocontrollo la procedura di ritiro: chi chiamare, come avvisare i clienti, dove tenere i prodotti ritirati (vedi HACCP).
- Per gli animali e i mangimi valgono anche le registrazioni specifiche (vedi fieno e mangimi e farmaci veterinari).
Per la data di scadenza e la donazione dei prodotti ancora sicuri vedi scadenza, TMC e donazioni.
Fonti
- Reg. (CE) 178/2002, articoli 14, 17, 18 e 19 — sicurezza, rintracciabilità e ritiro, testo consolidato (EUR-Lex)
- D.Lgs. 190/2006, articoli 2 e 3 — sanzioni per rintracciabilità e ritiro (Normattiva)
Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.