Guida per i produttori

Vendere prodotti fatti in casa: confetture, conserve, pasta fresca e pane

Si può produrre in casa per vendere? Home food e registrazione, requisiti della cucina, confetture e «marmellata di agrumi» dal 2026, conserve e botulino, pasta fresca sfusa o confezionata, pane fresco.

Verificata il 11/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.

In breve

Si può davvero vendere quello che si fa in casa?

Il regolamento europeo sull'igiene degli alimenti (Reg. CE 852/2004, allegato II, capitolo III) ha un capitolo dedicato ai «locali utilizzati principalmente come abitazione privata ma dove gli alimenti sono regolarmente preparati per essere commercializzati», con gli stessi requisiti dei banchi di vendita e delle strutture temporanee. Quindi la cucina di casa non è esclusa per principio: deve rispettare quei requisiti.

In Italia le modalità le danno le Regioni, e non sono uguali dappertutto. In generale:

Alcune Regioni hanno linee guida ufficiali: per esempio l'Emilia-Romagna (determinazione n. 4888 dell'8 marzo 2023). Se in altre Regioni basti la sola notifica o serva anche una SCIA dipende dalle regole locali: chiedi al SUAP del tuo Comune prima di cominciare.

Se sei un imprenditore agricolo, puoi vendere direttamente anche i prodotti trasformati ottenuti dalla tua produzione (D.Lgs. 228/2001, articolo 4, comma 5): le confetture con la tua frutta, le conserve con le tue verdure. Le regole sono nella guida sulla vendita diretta. Se non lo sei, l'home food è un'attività d'impresa a tutti gli effetti, da avviare con l'iscrizione e gli adempimenti del caso.

Cosa chiede la legge alla cucina

Per i locali di un'abitazione usati per produrre alimenti in vendita, il capitolo III chiede, per quanto ragionevolmente possibile e ove necessario:

Confetture e marmellate

Le denominazioni sono riservate dal D.Lgs. 50/2004 e ciascuna ha un contenuto minimo di frutta: per la confettura almeno 450 grammi di polpa e/o purea per 1.000 grammi di prodotto, salvo eccezioni per alcuni frutti. In etichetta, nello stesso campo visivo del nome, va scritto «frutta utilizzata: … g per 100 g», e il nome si completa con il frutto o i frutti in ordine decrescente di peso (con tre o più frutti si può scrivere «frutti misti»).

Dal 14 giugno 2026 (D.Lgs. 207/2025) il prodotto a base di agrumi si chiama «marmellata di agrumi», e «agrumi» si può sostituire con il nome del frutto («marmellata di arance»). Per fragole, albicocche, ciliegie e la frutta non agrume la denominazione resta «confettura». Le confezioni etichettate prima di quella data con le vecchie regole si possono vendere fino a esaurimento. I dettagli (confettura extra, gelatine, zuccheri, ingredienti ammessi) sono nella guida su confetture e marmellate.

Conserve sott'olio e in salamoia: il botulino

Le conserve di vegetali sott'olio e in acqua o salamoia sono la prima causa di botulismo in Italia, e i casi nascono per lo più da preparazioni domestiche. Le linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità indicano le regole di base: acidificare tutti gli ingredienti fino a un pH pari o inferiore a 4, usare aceto di acidità adeguata, salamoie con almeno il 10% di sale, e trattamenti termici corretti.

Per vendere non basta la ricetta della nonna: il tuo piano di autocontrollo deve dimostrare che il processo controlla il rischio (misure di pH, tempi e temperature di trattamento), e la ASL può chiedere di vederlo. Se non sei in grado di misurarlo e documentarlo, le conserve a bassa acidità sono il prodotto da evitare.

Pasta fresca

Il regolamento sulle paste alimentari (D.P.R. 187/2001, articolo 9) fa una distinzione che conta molto per chi produce in piccolo:

In pratica, vendere pasta fresca sfusa al mercato o in azienda, con la catena del freddo, è molto più semplice che confezionarla.

Pane

Si può chiamare «pane fresco» solo il pane preparato con un processo continuo, senza congelamento o surgelazione (salvo il rallentamento della lievitazione), senza conservanti, e con non più di 72 ore dall'inizio della lavorazione alla messa in vendita (D.M. 131/2018, articolo 2). Il pane prodotto con metodi di conservazione va venduto con una dicitura che lo indichi e in scomparti separati.

L'etichetta

Per i prodotti confezionati valgono le regole generali (Reg. UE 1169/2011): denominazione, ingredienti con gli allergeni evidenziati (glutine, uova, frutta a guscio…), quantità netta, termine di conservazione, condizioni di conservazione, nome e indirizzo, lotto, dichiarazione nutrizionale con le esenzioni per le piccole quantità vendute direttamente. Per lo sfuso, le informazioni sugli allergeni vanno comunque fornite al cliente. Se vendi anche online, le stesse informazioni vanno nella scheda prodotto: vedi la guida vendere online.

Fonti

Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.

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