Guida per i produttori

Data di scadenza, termine minimo di conservazione e donazione delle eccedenze

La differenza tra «da consumare entro» e «da consumarsi preferibilmente entro», quando la data non serve, le sanzioni per la vendita oltre la scadenza e come donare invenduti, prodotti oltre il TMC e raccolti in campo con la legge contro lo spreco.

Verificata il 16/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.

In breve

Scadenza o termine minimo di conservazione?

Il regolamento europeo sull'informazione ai consumatori (Reg. UE 1169/2011, articolo 24 e allegato X) prevede:

La scelta tra scadenza e TMC spetta al produttore, sulla base del rischio del prodotto: è parte del piano di autocontrollo (vedi HACCP).

Quando la data non serve

Il TMC non è richiesto (allegato X, punto 1, lettera d) per: ortofrutticoli freschi, comprese le patate, non sbucciati né tagliati (ma sì per i germogli); vini e bevande a base di frutta simili; bevande con almeno il 10% di alcol; prodotti di panetteria e pasticceria che si consumano normalmente entro 24 ore; aceti; sale; zuccheri solidi; confetteria a base quasi solo di zucchero.

Le sanzioni

In Italia (D.Lgs. 231/2017, articolo 12): da 1.000 a 8.000 euro se il TMC manca o è indicato male; da 2.000 a 16.000 per la data di scadenza o di congelamento; da 5.000 a 40.000 euro per chi cede o espone in vendita al consumatore un alimento oltre la data di scadenza. La legge sanziona la vendita oltre la scadenza, non quella oltre il TMC: un prodotto oltre il TMC deve però essere ancora sicuro e non deve trarre in inganno chi compra.

Donare le eccedenze

La legge contro lo spreco alimentare (legge 166/2016) permette agli operatori alimentari, comprese le aziende agricole, di:

Chi dona deve selezionare i prodotti per qualità e igiene, mantenere i requisiti fino alla cessione e tenere separati i prodotti destinati a usi diversi (articolo 5). Sul piano fiscale, per le eccedenze donate agli enti non opera la presunzione di cessione e i beni non si considerano destinati a fini estranei all'impresa, se la cessione è documentata con un documento di trasporto e le comunicazioni previste (articolo 16): chiedi i dettagli al commercialista.

Per l'etichetta completa vedi etichetta e allergeni.

Fonti

Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.

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