Guida per i produttori
Data di scadenza, termine minimo di conservazione e donazione delle eccedenze
La differenza tra «da consumare entro» e «da consumarsi preferibilmente entro», quando la data non serve, le sanzioni per la vendita oltre la scadenza e come donare invenduti, prodotti oltre il TMC e raccolti in campo con la legge contro lo spreco.
Verificata il 16/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.
In breve
- «Da consumare entro» è la data di scadenza: per i prodotti molto deperibili; dopo quella data l'alimento è considerato a rischio e non si vende né si regala.
- «Da consumarsi preferibilmente entro» è il termine minimo di conservazione (TMC): la data fino alla quale il prodotto mantiene le sue qualità; oltre, se integro e ben conservato, si può ancora donare.
- Frutta e verdura fresche intere, vino, aceto, sale, zucchero, bevande oltre il 10% di alcol e pane da consumare in giornata non hanno bisogno della data.
- Le eccedenze (invenduti, fuori calibro, prodotti in campo non raccolti) si possono cedere gratuitamente a enti caritativi e del Terzo settore, con regole semplificate.
Scadenza o termine minimo di conservazione?
Il regolamento europeo sull'informazione ai consumatori (Reg. UE 1169/2011, articolo 24 e allegato X) prevede:
- termine minimo di conservazione: «da consumarsi preferibilmente entro il…» (con il giorno) o «entro fine…» (con mese o anno), con le eventuali modalità di conservazione. Bastano giorno e mese per i prodotti che durano meno di tre mesi, mese e anno fino a diciotto mesi, l'anno oltre;
- data di scadenza per gli alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico (carne fresca, latte fresco, pasta fresca, latticini freschi): «da consumare entro…», con giorno, mese ed eventualmente anno, le condizioni di conservazione e la data su ogni porzione preconfezionata. Dopo la scadenza l'alimento è considerato a rischio;
- «congelato il…» per carne, preparazioni di carne e pesce non trasformato congelati.
La scelta tra scadenza e TMC spetta al produttore, sulla base del rischio del prodotto: è parte del piano di autocontrollo (vedi HACCP).
Quando la data non serve
Il TMC non è richiesto (allegato X, punto 1, lettera d) per: ortofrutticoli freschi, comprese le patate, non sbucciati né tagliati (ma sì per i germogli); vini e bevande a base di frutta simili; bevande con almeno il 10% di alcol; prodotti di panetteria e pasticceria che si consumano normalmente entro 24 ore; aceti; sale; zuccheri solidi; confetteria a base quasi solo di zucchero.
Le sanzioni
In Italia (D.Lgs. 231/2017, articolo 12): da 1.000 a 8.000 euro se il TMC manca o è indicato male; da 2.000 a 16.000 per la data di scadenza o di congelamento; da 5.000 a 40.000 euro per chi cede o espone in vendita al consumatore un alimento oltre la data di scadenza. La legge sanziona la vendita oltre la scadenza, non quella oltre il TMC: un prodotto oltre il TMC deve però essere ancora sicuro e non deve trarre in inganno chi compra.
Donare le eccedenze
La legge contro lo spreco alimentare (legge 166/2016) permette agli operatori alimentari, comprese le aziende agricole, di:
- cedere gratuitamente le eccedenze a enti pubblici e privati senza scopo di lucro con finalità solidaristiche, compresi gli enti del Terzo settore, che le destinano prioritariamente alle persone indigenti (articoli 2 e 3);
- donarle anche oltre il termine minimo di conservazione, se l'imballaggio primario è integro e il prodotto è stato conservato bene (articolo 4); mai oltre la data di scadenza;
- donare alimenti con irregolarità di etichetta, salvo quelle sulla data di scadenza e sugli allergeni (articolo 3, comma 4);
- cedere le eccedenze di prodotti agricoli in campo e di allevamento, che gli enti possono raccogliere direttamente sotto la propria responsabilità (articolo 3, comma 5);
- destinare ciò che non è più adatto al consumo umano all'alimentazione animale o al compostaggio (articolo 3, comma 3);
- donare il pane e i prodotti da forno non venduti entro 24 ore, anche dagli agriturismi (articolo 4, comma 3).
Chi dona deve selezionare i prodotti per qualità e igiene, mantenere i requisiti fino alla cessione e tenere separati i prodotti destinati a usi diversi (articolo 5). Sul piano fiscale, per le eccedenze donate agli enti non opera la presunzione di cessione e i beni non si considerano destinati a fini estranei all'impresa, se la cessione è documentata con un documento di trasporto e le comunicazioni previste (articolo 16): chiedi i dettagli al commercialista.
Per l'etichetta completa vedi etichetta e allergeni.
Fonti
- Reg. (UE) 1169/2011, articolo 24 e allegato X — date sugli alimenti, testo consolidato (EUR-Lex)
- D.Lgs. 231/2017, articolo 12 — sanzioni su TMC e scadenza (Normattiva)
- Legge 166/2016, articoli 2-5 e 16 — donazione delle eccedenze alimentari (Normattiva)
Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.