Guida per i produttori

Allergeni: i 14 da dichiarare, in etichetta e sui prodotti sfusi, e le sanzioni

I 14 allergeni del regolamento europeo, come evidenziarli negli ingredienti, «contiene solfiti», l'obbligo di indicarli anche sui prodotti sfusi con cartello o registro, le diciture «può contenere» e le sanzioni fino a 40.000 euro.

Verificata il 16/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.

In breve

I 14 allergeni

L'elenco è nell'allegato II del regolamento europeo sull'informazione ai consumatori (Reg. UE 1169/2011):

  1. Cereali contenenti glutine: grano (compresi farro e khorasan), segale, orzo, avena e derivati (con poche eccezioni, come gli sciroppi di glucosio di grano);
  2. crostacei;
  3. uova;
  4. pesce (non la colla di pesce usata per chiarificare vino e birra);
  5. arachidi;
  6. soia (non l'olio di soia raffinato);
  7. latte, compreso il lattosio;
  8. frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, anacardi, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, macadamia;
  9. sedano;
  10. senape;
  11. semi di sesamo;
  12. anidride solforosa e solfiti oltre 10 mg/kg o 10 mg/litro (il vino, molte conserve e la frutta secca trattata);
  13. lupini;
  14. molluschi.

Le castagne, i pinoli e le noci di cocco non sono nell'elenco della frutta a guscio.

Sui prodotti confezionati

Se l'allergene manca del tutto, la sanzione va da 5.000 a 40.000 euro (D.Lgs. 231/2017, articolo 5); se è indicato ma in modo non conforme (non evidenziato, nome sbagliato), da 2.000 a 16.000 euro (articolo 10).

Sui prodotti sfusi e venduti al banco

Per i prodotti venduti senza imballaggio, confezionati sul momento su richiesta o preimballati per la vendita diretta, gli allergeni sono sempre obbligatori (Reg. UE 1169/2011, articolo 44). In Italia (D.Lgs. 231/2017, articolo 19):

Omettere gli allergeni negli sfusi costa da 3.000 a 24.000 euro; indicarli in modo non conforme da 1.000 a 8.000 (articolo 23). Vale anche al mercato contadino e nello spaccio aziendale (vedi mercati contadini e vendita a bordo strada).

«Può contenere tracce di…»

Le indicazioni precauzionali sulla presenza non intenzionale di allergeni sono volontarie e devono essere corrette, non ambigue e basate su dati, cioè su una reale valutazione del rischio di contaminazione (articolo 36). Non sostituiscono le buone pratiche: se nel laboratorio lavori frutta a guscio e farine, separa tempi e attrezzature e documentalo nel piano di autocontrollo (vedi HACCP). Per «senza glutine» valgono regole proprie (vedi senza glutine); per il resto dell'etichetta vedi etichetta.

Nella vetrina su produttori.it puoi indicare, prodotto per prodotto, gli allergeni che contiene o che non ne contiene nessuno: chi ha un'allergia ti trova nelle pagine come senza uova, senza frutta a guscio o senza latte.

Fonti

Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.

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