Guida per i produttori
Origine obbligatoria in etichetta: latte, pasta, riso, pomodoro e salumi
Le diciture d'origine obbligatorie in Italia per latte e formaggi, pasta di grano duro, riso, passata e sughi, salumi di maiale: cosa scrivere, quando basta «origine: Italia», chi è escluso e la proroga al 31 dicembre 2026.
Verificata il 19/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.
In breve
- In Italia cinque gruppi di prodotti devono dichiarare l'origine della materia prima in etichetta: latte e latticini, pasta secca di grano duro, riso, derivati e sughi di pomodoro, salumi e preparati di carne suina.
- Le regole sono quelle di cinque decreti nazionali sperimentali, prorogati di anno in anno: l'ultima proroga li porta al 31 dicembre 2026.
- Se tutte le fasi avvengono in Italia basta una riga: «origine del latte: Italia», «origine del riso: Italia», «origine del pomodoro: Italia», «Origine: Italia» per i suini. Per la pasta servono sempre due indicazioni.
- Riguardano l'etichetta dei prodotti confezionati (i decreti su latte e pomodoro lo dicono espressamente) e non si applicano ai prodotti DOP e IGP.
Perché sono regole «sperimentali»
Il regolamento europeo sull'etichetta (Reg. UE 1169/2011, articolo 26) rende l'origine obbligatoria solo per alcuni alimenti e quando tacerla inganna il consumatore. L'Italia ha aggiunto, con decreti del 2016-2020, l'obbligo per cinque prodotti in attesa che l'Unione europea decida le regole comuni. Ogni decreto aveva una scadenza; da allora sono stati prorogati più volte, l'ultima con il decreto del 26 dicembre 2025 (Gazzetta Ufficiale dell'11 febbraio 2026), che fissa il termine al 31 dicembre 2026. Prima di stampare etichette per il 2027 conviene verificare se è arrivata una nuova proroga.
In tutti i casi le indicazioni devono essere indelebili, visibili e leggibili, mai nascoste o separate da altre scritte o immagini. Per pasta, riso, pomodoro e suini c'è anche un minimo di 1,2 millimetri di altezza della x, e pasta, riso e suini le vogliono nel campo visivo principale o nello stesso campo visivo.
Latte e prodotti lattiero-caseari
Il decreto del 9 dicembre 2016 riguarda il latte e i prodotti lattiero-caseari preimballati: latte e panna, latte UHT e sterilizzato, yogurt, kefir e latti fermentati, siero, burro, formaggi, latticini e cagliate. «Latte» è quello vaccino, bufalino, ovicaprino, d'asina e di ogni altra specie. In etichetta:
- «Paese di mungitura»: dove è stato munto il latte;
- «Paese di condizionamento o di trasformazione»: dove è stato confezionato o trasformato.
Se mungitura e trasformazione avvengono nello stesso paese basta «origine del latte: Italia». Con più paesi si scrive per esempio «latte di Paesi UE» o «latte condizionato o trasformato in Paesi non UE». Non si applica ai prodotti DOP e IGP, ai prodotti biologici e al latte fresco, che ha già le sue regole. Vedi burro, yogurt e latticini e formaggi a latte crudo.
Pasta secca di grano duro
Il decreto del 26 luglio 2017 riguarda la pasta di semola di grano duro, esclusa la pasta fresca e stabilizzata e quella prodotta per l'esportazione. In etichetta servono sempre due indicazioni:
- «Paese di coltivazione del grano»: dove è stato coltivato il grano duro;
- «Paese di molitura»: dove è stata ottenuta la semola.
Con più paesi si usano «UE», «non UE» o «UE e non UE». Se almeno il 50% del grano viene da un solo paese si può scrivere quel paese seguito da «e altri Paesi UE», «non UE» o «UE e non UE». Chi produce pasta con il proprio grano scrive per esempio «Paese di coltivazione del grano: Italia» e «Paese di molitura: Italia». Vedi pasta fresca e secca.
Riso
Il decreto del 26 luglio 2017 sul riso chiede il «Paese di coltivazione del riso», il «Paese di lavorazione» e il «Paese di confezionamento», oppure «origine del riso: Italia» se le tre fasi avvengono in Italia. Vedi vendere riso.
Derivati del pomodoro, sughi e salse
Il decreto del 16 novembre 2017 riguarda i derivati del pomodoro preimballati definiti dalla legge 154/2016 (articolo 24) e i sughi e salse fatti almeno per il 50% del peso con quei derivati. In etichetta:
- «Paese di coltivazione del pomodoro»;
- «Paese di trasformazione del pomodoro».
Se il pomodoro è coltivato e trasformato in un solo paese basta «Origine del pomodoro: Italia»; con più paesi «UE», «non UE» o «UE e non UE». Vedi passata e conserve di pomodoro.
Salumi e preparati di carne suina
Il decreto del 6 agosto 2020 riguarda la carne suina macinata, separata meccanicamente, le preparazioni (per esempio la salsiccia fresca) e i prodotti a base di carne suina, cioè i salumi. In etichetta, nel campo visivo principale:
- «Paese di nascita» dei suini;
- «Paese di allevamento»;
- «Paese di macellazione».
Se i suini sono nati, allevati e macellati nello stesso paese basta «Origine: Italia»; si possono usare anche «Origine: UE» ed «Origine: extra UE». «100% italiano» è ammesso solo se i suini sono nati, allevati, macellati e trasformati in Italia. Sulle confezioni con la faccia più grande sotto gli 80 cm² l'altezza minima scende a 0,9 mm. Non si applica alle indicazioni geografiche protette. Vedi carne e salumi.
Cosa non coprono questi decreti
- Prodotti DOP e IGP: l'origine è già nel disciplinare (vedi DOP e IGP).
- Prodotti fabbricati o venduti legalmente in un altro paese dell'Unione europea, che entrano in Italia.
- Le altre indicazioni di origine volontarie («prodotto in Italia», bandiere, «della nostra valle»): devono essere vere e, se l'ingrediente principale viene da altrove, va detto. Vedi etichetta.
Le violazioni si sanzionano con le norme sull'etichetta richiamate da ciascun decreto. Per i suini il decreto rinvia al decreto legislativo 231/2017.
Fonti
- Reg. UE 1169/2011, articolo 26 — paese d'origine e luogo di provenienza (EUR-Lex)
- D.M. 9 dicembre 2016 — origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari (Gazzetta Ufficiale)
- D.M. 26 luglio 2017 — origine del grano duro nella pasta (Gazzetta Ufficiale)
- D.M. 26 luglio 2017 — origine del riso (Gazzetta Ufficiale)
- D.M. 16 novembre 2017 — origine del pomodoro (Gazzetta Ufficiale)
- D.M. 6 agosto 2020 — provenienza delle carni suine trasformate (Gazzetta Ufficiale)
- D.M. 26 dicembre 2025 — proroga dei cinque regimi al 31 dicembre 2026 (Gazzetta Ufficiale)
- D.P.R. 187/2001, articoli 9 e 12 — paste fresche e per l'esportazione, escluse (Normattiva)
Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.