Guida per i produttori
Etichetta ambientale degli imballaggi: codici dei materiali, raccolta e CONAI
L'etichettatura ambientale obbligatoria dal 2023 per vasetti, bottiglie, sacchetti e scatole: i codici dei materiali, le indicazioni per la raccolta, le sanzioni, il CONAI per chi riempie gli imballaggi e l'etichetta europea dal 2028.
Verificata il 13/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.
In breve
- Dal 1° gennaio 2023 tutti gli imballaggi immessi sul mercato italiano devono avere l'etichettatura ambientale: il materiale di cui sono fatti, con il codice europeo (per esempio GL 71 per il vetro verde, PAP 21 per il cartoncino), e, per quelli che arrivano al consumatore, come conferirli nella raccolta differenziata.
- Vale anche per il piccolo produttore che riempie vasetti, bottiglie, sacchetti e scatole: chi riempie gli imballaggi è un «utilizzatore» per la legge.
- Imballaggi senza etichettatura ambientale: sanzione da 5.000 a 25.000 euro.
- Gli utilizzatori partecipano al CONAI, il consorzio nazionale degli imballaggi. Dal 2028 arriverà un'etichetta europea armonizzata a pittogrammi.
Cosa dice la legge
Il Testo unico ambientale (D.Lgs. 152/2006, articolo 219, comma 5) stabilisce che tutti gli imballaggi siano etichettati secondo le norme tecniche UNI e le decisioni europee, per facilitare raccolta, riutilizzo, recupero e riciclo e per informare i consumatori sulla destinazione finale, e che i produttori indichino la natura dei materiali secondo il sistema di identificazione della decisione 97/129/CE. L'obbligo vale dal 1° gennaio 2023 (comma 5.2); il Ministero dell'ambiente ha adottato linee guida tecniche per applicarlo (comma 5.1).
Chi immette sul mercato imballaggi privi di questi requisiti paga da 5.000 a 25.000 euro (articolo 261, comma 3).
Cosa scrivere
- Codice del materiale di ogni componente separabile, secondo la decisione 97/129/CE: per esempio GL 70 vetro incolore, GL 71 vetro verde, GL 72 vetro marrone, FE 40 acciaio (le capsule dei vasetti), ALU 41 alluminio, PAP 20 cartone ondulato, PAP 21 cartoncino, PAP 22 carta, PET 1, HDPE 2, LDPE 4, PP 5, FOR 50 legno.
- Per gli imballaggi che arrivano al consumatore, anche l'indicazione della raccolta: «Vetro», «Carta», «Plastica» componente per componente (vasetto: vetro; capsula: metalli), e l'invito a verificare le regole del proprio Comune.
- Per gli imballaggi destinati solo ad altre imprese (cartoni da trasporto, pallet) basta il codice del materiale.
Le informazioni stanno sull'imballaggio o sull'etichetta del prodotto; le linee guida ministeriali (D.M. 360/2022) descrivono i casi particolari, come gli imballaggi molto piccoli, e le modalità ammesse: per questi casi consultale o chiedi al CONAI. Molti fornitori di vasetti, bottiglie e scatole riportano già il codice sul materiale: chiedi la scheda tecnica e completa l'etichetta con le indicazioni di raccolta.
Il CONAI
La legge chiama «utilizzatori» i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento e gli utenti di imballaggi (articolo 218). Produttori e utilizzatori sono responsabili della gestione ambientale degli imballaggi dei propri prodotti e partecipano al CONAI (articoli 221 e 224). Il contributo ambientale CONAI lo paga di solito il fornitore degli imballaggi e lo ribalta in fattura; l'adesione dell'utilizzatore si fa online sul sito del consorzio. Chiedi al tuo commercialista o all'associazione di categoria se sei già iscritto.
Cosa cambia con il regolamento europeo
Il regolamento europeo sugli imballaggi (Reg. UE 2025/40) si applica dal 12 agosto 2026 e prevede, dal 12 agosto 2028 (o 24 mesi dopo gli atti di esecuzione, se più tardi), un'etichetta armonizzata a pittogrammi sui materiali per aiutare la cernita, uguale in tutta l'Unione; si potrà affiancare un QR code con le informazioni sulla destinazione di ogni componente (articolo 12). Fino ad allora resta l'etichettatura italiana: quando rifai le etichette, segui gli aggiornamenti del CONAI.
Per l'etichetta del prodotto alimentare e per i materiali a contatto con gli alimenti vedi etichetta e MOCA.
Fonti
- D.Lgs. 152/2006, articolo 219 — criteri per la gestione degli imballaggi (Normattiva)
- D.Lgs. 152/2006, articolo 261 — sanzioni sugli imballaggi (Normattiva)
- Decisione 97/129/CE — sistema di identificazione dei materiali di imballaggio (EUR-Lex)
- Reg. (UE) 2025/40, articolo 12 — etichettatura armonizzata degli imballaggi (EUR-Lex)
Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.