Guida per i produttori
Allevare pecore: registrazione, latte, agnelli e lana
Allevare pecore da latte, da carne o per la lana: registrazione in Banca dati nazionale e identificazione, requisiti del latte, vendita degli agnelli e regole per la lana come sottoprodotto di origine animale.
Verificata il 12/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.
In breve
- Anche poche pecore vanno registrate in Banca dati nazionale tramite la ASL, e ogni capo va identificato con marca auricolare e, salvo gli agnelli da macello, un secondo identificativo.
- Le pecore danno tre prodotti: latte (per formaggi e ricotta), carne (agnelli e castrati) e lana. Ognuno ha le sue regole.
- Il latte di pecora segue le stesse regole del latte di capra; la carne passa sempre da un macello riconosciuto.
- La lana non lavata è un sottoprodotto di origine animale: va conservata asciutta e chiusa e ceduta a chi la tratta, oppure venduta nei modi ammessi dall'autorità sanitaria.
Registrazione e identificazione
L'allevamento si registra presso il servizio veterinario della ASL, che lo inserisce in Banca dati nazionale con un codice aziendale. Le pecore si identificano come le capre (Reg. delegato UE 2019/2035, articolo 45):
- gli agnelli destinati al macello prima dei 12 mesi, almeno con una marca auricolare con il codice dello stabilimento di nascita o dell'animale;
- tutti gli altri capi con una marca auricolare con il codice individuale e un secondo identificativo approvato (bolo ruminale, marca elettronica e simili), o con un identificativo elettronico dove ammesso;
- gli identificativi si applicano nell'allevamento di nascita e non si tolgono senza autorizzazione.
Nascite, movimenti, morti e vendite si registrano in BDN; gli spostamenti, compresi quelli verso i pascoli estivi e la transumanza, viaggiano con il documento di accompagnamento e le regole sanitarie della Regione. I dettagli pratici sono nella guida sulle capre da latte, che seguono la stessa disciplina.
Il latte e i formaggi
Il latte di pecora deve venire da animali sani, in allevamenti indenni da brucellosi, e rispettare i criteri di carica batterica del regolamento sull'igiene dei prodotti di origine animale (Reg. CE 853/2004, allegato III, sezione IX): fino a 1.500.000 germi per ml, 500.000 se serve per prodotti a latte crudo senza trattamento termico. Pecorini e ricotte si fanno in un caseificio aziendale registrato o riconosciuto: vedi formaggi a latte crudo e latte crudo.
Agnelli e carne
Gli agnelli si vendono vivi ad altri allevatori o ai commercianti, con identificazione e documenti di movimentazione, oppure come carne: la macellazione si fa in un macello riconosciuto, anche per conto terzi, e i tagli si preparano in un laboratorio in regola (vedi carne e salumi). La macellazione in azienda è ammessa solo per il consumo familiare, nei limiti e con le comunicazioni previste dalla Regione, e quella carne non si vende.
La lana
La lana tosata da animali sani è un sottoprodotto di origine animale di categoria 3 (Reg. CE 1069/2009, articolo 10, lettera h). La lana non trattata, cioè non lavata industrialmente né trattata in altro modo, deve essere saldamente chiusa in imballaggi e asciutta (Reg. UE 142/2011, allegato XIII, capo VII).
- La lana lavata industrialmente o trattata in modo da eliminare i rischi si vende senza restrizioni.
- Gli Stati membri possono ammettere la vendita senza restrizioni della lana non trattata che viene da aziende registrate come operatori di sottoprodotti, se non presenta rischi: chiedi alla ASL come si fa nella tua Regione prima di vendere velli sucidi ad artigiani e privati.
- La lana che non si vende non si brucia e non si abbandona: si cede a un impianto o a un operatore autorizzato per i sottoprodotti, con il documento commerciale previsto. Chiedi alla ASL quali usi in azienda sono ammessi.
Il prezzo della lana grezza spesso non copre la tosatura: la lana rende quando la valorizzi con filati, feltri o prodotti fatti lavare e filare da una filiera locale.
Pascolo e predatori
Recinzioni elettrificate, cani da guardiania e ricovero notturno sono le difese principali contro il lupo; molte Regioni le finanziano e indennizzano le predazioni (vedi lupo e allevamento e danni da fauna selvatica). Il pascolo su terreni altrui richiede un titolo (affitto, concessione d'uso civico, accordo scritto: vedi affitto e comodato).
Fonti
- Reg. delegato (UE) 2019/2035, art. 45 — identificazione di ovini e caprini (EUR-Lex)
- Reg. (CE) 853/2004, allegato III, sezione IX — latte crudo, testo consolidato (EUR-Lex)
- Reg. (CE) 1069/2009, art. 10 — materiali di categoria 3 (EUR-Lex)
- Reg. (UE) 142/2011, allegato XIII, capo VII — lana e peli (EUR-Lex)
Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.