Guida per i produttori

Contratto di soccida: come funziona l'allevamento in associazione

La soccida semplice, parziaria e con conferimento di pascolo: chi mette gli animali, chi dirige, come si dividono accrescimento, prodotti e perdite, durata e disdetta, e perché è ancora ammessa nei contratti agrari.

Verificata il 14/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.

In breve

Come funziona

Il codice civile (articolo 2170) definisce la soccida come l'associazione tra soccidante e soccidario per allevare e sfruttare una certa quantità di bestiame, e per le attività connesse, allo scopo di dividersi l'accrescimento (i parti e il maggior valore degli animali a fine contratto) e gli altri prodotti e utili.

Diritti e obblighi

Soccida e contratti agrari

La legge sui contratti agrari (legge 203/1982, articolo 45) vieta di stipulare nuovi contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione agraria, ma esclude dal divieto le compartecipazioni stagionali e la soccida. Alcune soccide con conferimento di pascolo, in cui il soccidante apporta meno del 20% del bestiame, potevano essere convertite in affitto (articolo 25). Per affittare terreni e pascoli vedi affitto e comodato.

Prima di firmare un contratto di soccida

Fonti

Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.

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