Guida per i produttori
Contratto di soccida: come funziona l'allevamento in associazione
La soccida semplice, parziaria e con conferimento di pascolo: chi mette gli animali, chi dirige, come si dividono accrescimento, prodotti e perdite, durata e disdetta, e perché è ancora ammessa nei contratti agrari.
Verificata il 14/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.
In breve
- La soccida è il contratto con cui due parti si associano per allevare bestiame e dividersi l'accrescimento (i nuovi nati e il maggior valore degli animali) e gli altri prodotti e utili.
- Nella soccida semplice gli animali li mette il soccidante, che dirige l'impresa; il soccidario mette il lavoro. Nella parziaria il bestiame lo mettono entrambi.
- Senza un termine scritto dura tre anni e si rinnova di anno in anno se non c'è disdetta almeno sei mesi prima.
- È ancora ammessa: la legge sui contratti agrari vieta nuove mezzadrie e colonie, ma non la soccida. Oggi la si usa soprattutto nell'allevamento a contratto di polli, maiali e vitelli.
Come funziona
Il codice civile (articolo 2170) definisce la soccida come l'associazione tra soccidante e soccidario per allevare e sfruttare una certa quantità di bestiame, e per le attività connesse, allo scopo di dividersi l'accrescimento (i parti e il maggior valore degli animali a fine contratto) e gli altri prodotti e utili.
- Soccida semplice (articoli 2171-2181): il bestiame lo conferisce il soccidante, che ne resta proprietario anche se viene stimato; la stima iniziale indica numero, razza, qualità, sesso, peso, età e prezzo di mercato.
- Soccida parziaria (articoli 2182-2185): il bestiame lo conferiscono entrambi, che ne diventano comproprietari in proporzione.
- Soccida con conferimento di pascolo (articolo 2186): il bestiame lo porta il soccidario, il soccidante mette il terreno per il pascolo; qui la direzione spetta al soccidario e il soccidante controlla la gestione.
Diritti e obblighi
- Direzione: nella soccida semplice spetta al soccidante, secondo la buona tecnica dell'allevamento; i lavoratori estranei alla famiglia del soccidario si scelgono con il suo consenso (articolo 2173).
- Lavoro: il soccidario custodisce e alleva gli animali, lavora i prodotti e li trasporta fino ai luoghi di deposito, con la diligenza del buon allevatore (articolo 2174).
- Animali morti: il soccidario non ne risponde se prova che la causa non dipende da lui, ma deve rendere conto delle parti recuperabili (articolo 2175). Se nella prima metà di un contratto di almeno tre anni muore la maggior parte del bestiame per causa non sua, può chiedere che venga reintegrato o recedere (articolo 2176).
- Divisione: accrescimenti, prodotti, utili e spese si dividono secondo il contratto o gli usi; è nullo il patto che fa sopportare al soccidario una parte delle perdite maggiore di quella che gli spetta nei guadagni (articolo 2178).
- Fine del contratto: nuova stima; il soccidante preleva capi corrispondenti a quelli conferiti all'inizio, il resto si divide (articolo 2181).
- Durata: tre anni se non è fissata; rinnovo annuale tacito senza disdetta sei mesi prima (articolo 2172). La soccida non si scioglie per la morte del soccidante (articolo 2179) e si può sciogliere per fatti che impediscono di proseguire (articolo 2180).
Soccida e contratti agrari
La legge sui contratti agrari (legge 203/1982, articolo 45) vieta di stipulare nuovi contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione agraria, ma esclude dal divieto le compartecipazioni stagionali e la soccida. Alcune soccide con conferimento di pascolo, in cui il soccidante apporta meno del 20% del bestiame, potevano essere convertite in affitto (articolo 25). Per affittare terreni e pascoli vedi affitto e comodato.
Prima di firmare un contratto di soccida
- Fallo per iscritto, con la stima iniziale degli animali, le quote di divisione, chi paga mangimi, farmaci, energia e lavoro, e il calendario dei pagamenti.
- Nell'allevamento a contratto con un'industria (il soccidante fornisce animali e mangimi, l'allevatore struttura e lavoro) controlla come si calcola il compenso e cosa succede in caso di mortalità o di malattie.
- Chiarisci chi è il detentore degli animali per l'anagrafe zootecnica, il benessere animale e i registri dei farmaci: gli obblighi sanitari non si dividono a metà (vedi maiali, bovini, galline).
- Il trattamento fiscale del reddito delle due parti va verificato con il commercialista.
Fonti
- Codice civile, articoli 2170-2187 — soccida (Normattiva)
- Legge 203/1982, articoli 25 e 45 — conversione dei contratti associativi e divieti (Normattiva)
Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.