Guida per i produttori
Allevare polli da carne: benessere sopra i 500 capi, diciture «all'aperto» e «rurale», vendita
Le regole per i polli da carne: il decreto benessere oltre i 500 capi (33 kg/m², luce, corso), le diciture riservate «all'aperto», «rurale all'aperto» e «rurale in libertà» del regolamento 2026, la macellazione e i piccoli quantitativi.
Verificata il 16/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.
In breve
- Le regole europee sul benessere dei polli da carne (densità, luce, lettiera, formazione) si applicano dai 500 polli in su, e non agli allevamenti estensivi, all'aperto e biologici, che hanno regole proprie.
- Le diciture «all'aperto», «rurale all'aperto», «rurale in libertà» ed «estensivo al coperto» sono riservate: si usano solo rispettando densità, spazi esterni ed età di macellazione fissati dal regolamento europeo del 2026.
- La carne si vende dopo la macellazione in un macello riconosciuto; per piccole quantità di pollame macellato in azienda e venduto direttamente valgono le regole nazionali e regionali.
- Come ogni allevamento, va registrato all'ASL, con le regole di biosicurezza contro l'influenza aviaria.
Benessere: le regole sopra i 500 polli
Il decreto sui polli da carne (D.Lgs. 181/2010) si applica agli allevamenti di polli per la produzione di carne, ma esclude (articolo 1, comma 2) gli stabilimenti con meno di 500 polli, quelli con soli riproduttori, gli incubatoi, i polli allevati in modo estensivo al coperto e all'aperto secondo le norme di commercializzazione e quelli biologici. Per gli altri:
- densità massima di 33 kg/m², elevabile a 39 (e fino a 42) con autorizzazione e requisiti aggiuntivi (articolo 3);
- lettiera sempre asciutta e friabile, ventilazione, rumore basso, luce di almeno 20 lux con almeno 6 ore di buio al giorno (di cui 4 continue), ispezione almeno due volte al giorno, pulizia e disinfezione tra un ciclo e l'altro, registrazioni per capannone (allegato I);
- il detentore deve frequentare un corso e avere il certificato di formazione (articolo 4).
Sotto i 500 polli restano comunque le regole generali di benessere degli animali da allevamento.
«All'aperto», «rurale», «estensivo»: le diciture riservate
Le norme di commercializzazione delle carni di pollame (Reg. delegato UE 2026/343, che dall'8 marzo 2026 sostituisce il Reg. CE 543/2008, articolo 10 e allegato VI) riservano queste indicazioni facoltative:
- «Alimentato con il …% di…»: per esempio almeno il 65% di cereali nel mangime per la maggior parte dell'ingrasso;
- «Estensivo al coperto»: al massimo 15 polli e 25 kg di peso vivo per m², macellazione non prima di 56 giorni per i polli;
- «All'aperto»: accesso permanente di giorno, per almeno metà della vita, a parchetti esterni in gran parte inerbiti di almeno 1 m² per pollo (2 per anatre e capponi, 4 per tacchini e oche), mangime di ingrasso con almeno il 70% di cereali, densità nel ricovero fino a 13 polli e 27,5 kg/m²;
- «Rurale all'aperto»: densità ancora più basse (12 polli e 25 kg/m²), ricoveri piccoli, accesso ai parchetti almeno dalle sei settimane d'età e almeno 2 m² per pollo;
- «Rurale in libertà»: come il precedente, ma con accesso a spazi all'aperto di superficie illimitata.
Solo «all'aperto», «rurale all'aperto» e «rurale in libertà» possono indicare un allevamento all'aperto: per il pollo che non li rispetta sono vietate etichette, pubblicità o immagini che lo suggeriscano. Le menzioni sono controllate da organismi designati.
Vendere la carne
- La macellazione si fa in un macello riconosciuto, anche per conto terzi, e la carne esce con il marchio di identificazione (vedi bollo CE e riconoscimento).
- Le regole europee d'igiene non si applicano alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni di pollame e conigli macellati in azienda al consumatore o ai negozi e ristoranti locali: i limiti e i locali richiesti li fissano le norme nazionali e regionali (vedi carne e salumi e macellazione domestica).
- In etichetta, oltre alle indicazioni generali, l'origine (paese di allevamento e di macellazione) è obbligatoria per la carne di pollame preconfezionata.
Per le galline da uova vedi galline ovaiole; per le carcasse e i capi morti vedi animali morti in azienda.
Fonti
- D.Lgs. 181/2010, articoli 1-4 e allegato I — protezione dei polli da carne (Normattiva)
- Reg. delegato (UE) 2026/343, articoli 2, 10 e allegato VI — norme di commercializzazione delle carni di pollame (EUR-Lex)
Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.