Guida per i produttori
Lupo e allevamento: cosa cambia col declassamento, prevenzione e indennizzi
Da gennaio 2026 il lupo non è più a protezione rigorosa, ma resta specie particolarmente protetta: abbatterlo è reato. Cosa possono fare Regioni ed Enti parco, come prevenire le predazioni e come chiedere l'indennizzo.
Verificata il 20/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.
In breve
- Con il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 gennaio 2026, in Italia il lupo non è più tra le specie a protezione rigorosa: è passato tra quelle il cui prelievo può essere oggetto di misure di gestione, dopo il declassamento europeo del 2025.
- Per l'allevatore non cambia la regola di fondo: il lupo resta specie particolarmente protetta dalla legge sulla caccia, e abbatterlo o catturarlo è un reato. Eventuali prelievi li decidono Regioni ed Enti parco, non il singolo.
- Contro le predazioni contano la prevenzione (recinzioni elettrificate, cani da guardiania, ricovero notturno) e l'indennizzo regionale: la predazione va denunciata subito.
- Il quadro può cambiare ancora: il Governo deve adeguare la legge sulla caccia alla nuova direttiva.
Cosa è cambiato
La direttiva (UE) 2025/1237 ha spostato il lupo da specie «strettamente protetta» a «protetta» nella direttiva Habitat. In Italia l'ha recepito un decreto del Ministero dell'ambiente del 6 novembre 2025 (Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2026), che modifica gli allegati del regolamento sugli habitat (D.P.R. 357/1997):
- il lupo esce dall'allegato D, le specie che richiedono una protezione rigorosa: per queste è vietato catturare, uccidere e disturbare (articolo 8);
- entra nell'allegato E, le specie il cui prelievo e sfruttamento possono essere oggetto di misure di gestione.
Per le specie dell'allegato E, se i dati di monitoraggio lo rendono necessario, Regioni ed Enti parco nazionali stabiliscono misure per rendere il prelievo compatibile con uno stato di conservazione soddisfacente: limiti di accesso, divieti temporanei, periodi e metodi, autorizzazioni o quote (D.P.R. 357/1997, articolo 10). Restano vietati i mezzi di cattura non selettivi.
Cosa non è cambiato per chi alleva
La legge sulla caccia (L. 157/1992, articolo 2) elenca ancora il lupo tra le specie particolarmente protette, «anche sotto il profilo sanzionatorio». Chi abbatte, cattura o detiene un esemplare commette un reato punito con l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda (articolo 30, comma 1, lettera b). Il declassamento europeo non autorizza l'allevatore a difendersi sparando: le misure di prelievo, se arrivano, sono decise e organizzate da Regioni ed Enti parco sulla base del monitoraggio.
La legge di delegazione europea 2025 (L. 36/2026, articolo 7) delega il Governo a modificare il D.P.R. 357/1997 e la legge sulla caccia per recepire del tutto la direttiva; il termine europeo è il 15 gennaio 2027. Finché i decreti legislativi non arrivano, valgono le regole descritte qui: controlla gli aggiornamenti della tua Regione.
Prevenire le predazioni
- Recinzioni elettrificate per il pascolo e soprattutto per il ricovero notturno, con altezza e numero di fili adatti ai lupi e la manutenzione della vegetazione sotto i fili.
- Cani da guardiania (pastore maremmano abruzzese e razze simili) che vivono con il gregge fin da cuccioli; sono cani a tutti gli effetti, con anagrafe canina e responsabilità del proprietario.
- Ricovero notturno degli animali, sorveglianza durante i parti, rimozione rapida di placente e carcasse che attirano i predatori (vedi animali morti).
Molte Regioni finanziano recinzioni e cani con fondi propri o con lo sviluppo rurale, e alcune legano l'indennizzo all'avere adottato misure di prevenzione: chiedi all'ufficio regionale prima di comprare.
Dopo una predazione: l'indennizzo
Ogni Regione ha un fondo per la prevenzione e il risarcimento dei danni della fauna selvatica, «in particolare da quella protetta», alla produzione agricola e alle opere sui terreni coltivati e a pascolo (L. 157/1992, articolo 26). Il proprietario o il conduttore deve denunciare tempestivamente il danno; la verifica, anche con sopralluogo, avviene entro trenta giorni e la liquidazione nei centottanta successivi. In pratica:
- non spostare gli animali predati prima del sopralluogo, se non è necessario;
- fotografa carcasse, ferite e recinzioni, annota data e ora;
- avvisa subito l'ufficio indicato dalla Regione (spesso anche il servizio veterinario dell'ASL, che accerta la causa);
- conserva le prove delle misure di prevenzione che usi.
Moduli, tempi e importi li fissa ogni Regione: vedi anche danni da fauna selvatica. Per le specie al pascolo vedi pecore, capre da latte e bovini da carne.
Fonti
- D.M. 6 novembre 2025 — lupo dall'allegato D all'allegato E del D.P.R. 357/1997 (Gazzetta Ufficiale)
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, artt. 8, 10 e 11 — tutela, prelievi e deroghe (Normattiva)
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 2, 19, 26 e 30 — specie protette, controllo, fondo per i danni, sanzioni (Normattiva)
- Legge 17 marzo 2026, n. 36, art. 7 — delega per il recepimento della direttiva sul lupo (Normattiva)
- Direttiva (UE) 2025/1237 — status di protezione del lupo, recepimento entro il 15 gennaio 2027 (EUR-Lex)
Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.