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Lupo e allevamento: cosa cambia col declassamento, prevenzione e indennizzi

Da gennaio 2026 il lupo non è più a protezione rigorosa, ma resta specie particolarmente protetta: abbatterlo è reato. Cosa possono fare Regioni ed Enti parco, come prevenire le predazioni e come chiedere l'indennizzo.

Verificata il 20/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.

In breve

Cosa è cambiato

La direttiva (UE) 2025/1237 ha spostato il lupo da specie «strettamente protetta» a «protetta» nella direttiva Habitat. In Italia l'ha recepito un decreto del Ministero dell'ambiente del 6 novembre 2025 (Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2026), che modifica gli allegati del regolamento sugli habitat (D.P.R. 357/1997):

Per le specie dell'allegato E, se i dati di monitoraggio lo rendono necessario, Regioni ed Enti parco nazionali stabiliscono misure per rendere il prelievo compatibile con uno stato di conservazione soddisfacente: limiti di accesso, divieti temporanei, periodi e metodi, autorizzazioni o quote (D.P.R. 357/1997, articolo 10). Restano vietati i mezzi di cattura non selettivi.

Cosa non è cambiato per chi alleva

La legge sulla caccia (L. 157/1992, articolo 2) elenca ancora il lupo tra le specie particolarmente protette, «anche sotto il profilo sanzionatorio». Chi abbatte, cattura o detiene un esemplare commette un reato punito con l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda (articolo 30, comma 1, lettera b). Il declassamento europeo non autorizza l'allevatore a difendersi sparando: le misure di prelievo, se arrivano, sono decise e organizzate da Regioni ed Enti parco sulla base del monitoraggio.

La legge di delegazione europea 2025 (L. 36/2026, articolo 7) delega il Governo a modificare il D.P.R. 357/1997 e la legge sulla caccia per recepire del tutto la direttiva; il termine europeo è il 15 gennaio 2027. Finché i decreti legislativi non arrivano, valgono le regole descritte qui: controlla gli aggiornamenti della tua Regione.

Prevenire le predazioni

Molte Regioni finanziano recinzioni e cani con fondi propri o con lo sviluppo rurale, e alcune legano l'indennizzo all'avere adottato misure di prevenzione: chiedi all'ufficio regionale prima di comprare.

Dopo una predazione: l'indennizzo

Ogni Regione ha un fondo per la prevenzione e il risarcimento dei danni della fauna selvatica, «in particolare da quella protetta», alla produzione agricola e alle opere sui terreni coltivati e a pascolo (L. 157/1992, articolo 26). Il proprietario o il conduttore deve denunciare tempestivamente il danno; la verifica, anche con sopralluogo, avviene entro trenta giorni e la liquidazione nei centottanta successivi. In pratica:

Moduli, tempi e importi li fissa ogni Regione: vedi anche danni da fauna selvatica. Per le specie al pascolo vedi pecore, capre da latte e bovini da carne.

Fonti

Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.

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