Guida per i produttori
Allevare galline ovaiole: registrazione, codice, benessere sopra le 350 galline, biosicurezza
Allevare galline per vendere le uova: registrazione e codice del produttore, le norme sul benessere da 350 galline in su (nidi, posatoi, lettiera, 9 per metro quadrato), le diciture «all'aperto» e «a terra», influenza aviaria e biosicurezza.
Verificata il 12/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.
In breve
- Chi vuole vendere le uova registra l'allevamento presso il servizio veterinario della ASL e riceve il codice del produttore, prima di cominciare.
- Sopra le 350 galline valgono le norme europee sul benessere delle ovaiole: niente gabbie non modificate, nidi, posatoi, lettiera e al massimo 9 galline per metro quadrato negli allevamenti a terra.
- Sotto le 350 galline restano le norme generali sul benessere degli animali da allevamento.
- Per l'influenza aviaria valgono regole di biosicurezza anche per i piccoli pollai, soprattutto nei periodi e nelle zone a rischio.
Registrazione e codice
Chi detiene galline ovaiole e vuole vendere le uova deve ottenere la registrazione dell'allevamento e il codice distintivo del produttore, con domanda al servizio veterinario della ASL, che registra l'allevamento nella Banca dati nazionale (D.M. 11 dicembre 2009, articolo 11). È il codice che finisce stampato sulle uova e che serve per la tracciabilità; ogni modifica va comunicata. Per gli allevamenti da 350 galline in su, la registrazione va chiesta prima dell'inizio dell'attività, e chi parte senza rischia una sanzione da 1.030 a 6.180 euro e il divieto di proseguire finché non è registrato (D.Lgs. 267/2003, articoli 4 e 7).
Il codice e le regole per vendere le uova (vendita diretta in azienda o entro 10 km, la soglia delle 50 galline per il mercato, la categoria A per negozi e ristoranti) sono nella guida sulle uova.
Il benessere delle galline: la soglia delle 350
Le norme minime sulla protezione delle galline ovaiole non si applicano agli stabilimenti con meno di 350 galline, ai quali restano le regole generali sul benessere degli animali negli allevamenti (D.Lgs. 267/2003, articolo 1, comma 3). Da 350 in su, per gli allevamenti a terra e all'aperto (i «sistemi alternativi», allegato B) servono, tra l'altro:
- almeno un nido ogni 7 galline, o un metro quadrato di nido di gruppo ogni 120;
- posatoi con almeno 15 cm per gallina;
- lettiera di almeno 250 cm² per gallina, su almeno un terzo del pavimento;
- mangiatoie e abbeveratoi di lunghezza adeguata per tutte;
- non più di 9 galline per metro quadrato di zona utilizzabile;
- al massimo quattro livelli sovrapposti, nei sistemi multipiano.
Chi non rispetta questi requisiti rischia sanzioni da 3.100 a 18.600 euro per capannone (articolo 7).
«All'aperto», «a terra», «biologiche»
Se vendi uova di categoria A, il metodo di allevamento va indicato con le diciture ufficiali e ha requisiti precisi: per «uova da allevamento all'aperto», per esempio, le galline devono avere accesso continuo, durante il giorno, a spazi esterni coperti prevalentemente di vegetazione (Reg. delegato UE 2023/2465, allegato II). Per «biologiche» serve la certificazione biologica. Anche a voce o su un cartello, il metodo che dichiari deve essere vero.
Biosicurezza e influenza aviaria
- Le galline vanno protette dal contatto con gli uccelli selvatici: mangiatoie e abbeveratoi al coperto, reti dove serve. Nei periodi e nelle zone di rischio le autorità possono imporre di tenere i volatili al chiuso.
- Pulizia di ricoveri e attrezzi, cambio di calzature, accesso limitato agli estranei.
- Mortalità anomala, cali di deposizione o sintomi respiratori vanno segnalati subito al veterinario della ASL.
Conviene?
Con poche decine di galline la vendita diretta delle uova in azienda o al mercato è semplice e richiesta; oltre, i costi (mangime, ricoveri, imballaggio in un centro autorizzato per la categoria A) crescono e serve un canale di vendita stabile. Le galline a fine carriera si macellano in un macello o, in piccoli quantitativi, con le regole per pollame e conigli macellati in azienda (vedi carne e salumi).
Fonti
- D.Lgs. 29 luglio 2003, n. 267, artt. 1, 4, 7 e allegato B — protezione delle galline ovaiole (Normattiva)
- D.M. 11 dicembre 2009, art. 11 — codice distintivo del produttore (MASAF)
- Reg. delegato (UE) 2023/2465, allegato II — metodi di allevamento (EUR-Lex)
Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.