Guida per i produttori
Dichiarazioni di vendemmia, produzione e giacenza del vino: chi, cosa e quando
Le dichiarazioni annuali del settore del vino: vendemmia e produzione entro il 15 gennaio, giacenza al 31 luglio entro il 10 settembre, cosa contengono, l'esonero per chi conferisce alla cantina sociale e il legame con schedario viticolo e registri.
Verificata il 16/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.
In breve
- Chi produce vino presenta ogni anno la dichiarazione di produzione entro il 15 gennaio; chi coltiva uva, la dichiarazione di vendemmia, sempre entro il 15 gennaio.
- Chi detiene vino o mosto al 31 luglio (produttori, imbottigliatori, commercianti) presenta la dichiarazione di giacenza entro il 10 settembre.
- In Italia le dichiarazioni si fanno per via telematica nel SIAN, collegate allo schedario viticolo, di solito tramite il CAA o l'associazione.
- Chi conferisce tutta l'uva alla cantina sociale e tiene meno di 10 ettolitri per la famiglia è esonerato dalla dichiarazione di produzione: la fa la cantina.
Perché si fanno
Le dichiarazioni annuali servono a conoscere il potenziale produttivo e le scorte di vino dell'Unione e a controllare le rese delle denominazioni. Le stabiliscono il regolamento delegato UE 2018/273 (articoli 31-35) e il regolamento di esecuzione UE 2018/274 (articoli 22-24), con date e contenuti minimi; gli Stati possono anticipare le scadenze e chiedere informazioni in più.
Dichiarazione di vendemmia
La presentano i produttori di uva, quando lo Stato la richiede (l'Italia la richiede), entro il 15 gennaio, o entro il 1° marzo per le vendemmie tardive (Reg. 2018/274, articolo 24). Contiene:
- l'identità del produttore e la superficie vitata in produzione, con le particelle;
- la quantità di uva raccolta, in quintali;
- la destinazione: vinificata in proprio, conferita alla cantina cooperativa, venduta a un produttore di vino, altro.
Dichiarazione di produzione
La presentano i produttori di vino per la vendemmia della campagna in corso, entro il 15 gennaio (articolo 22). Indica dove sono i prodotti, che cosa si è vinificato (uve, mosti, vini nuovi), da chi si è comprato, le superfici di provenienza e i volumi ottenuti per colore e per tipo: DOP, IGP, varietale o senza indicazione geografica.
Sono esonerati i viticoltori soci di una cantina cooperativa o associazione che le conferiscono tutta l'uva o il mosto, tenendo per il consumo familiare meno di 10 ettolitri di vino, se la cantina presenta la propria dichiarazione (Reg. 2018/273, articolo 31, comma 2). Gli Stati possono esonerare chi in una campagna non ha prodotto nulla (articolo 35).
Dichiarazione di giacenza
Produttori, trasformatori, imbottigliatori e commercianti dichiarano il vino e il mosto detenuti al 31 luglio entro il 10 settembre, divisi per colore, tipo (DOP, IGP, varietale, generico) e origine; non si contano i prodotti ottenuti da uve raccolte nello stesso anno (Reg. 2018/274, articolo 23).
In pratica
- Tieni aggiornato lo schedario viticolo nel fascicolo aziendale: le dichiarazioni partono dalle particelle registrate, e un vigneto non in schedario crea problemi (vedi piantare un vigneto).
- Le rese per ettaro delle DOP e IGP sono verificate sui dati di vendemmia e produzione: superarle declassa il vino.
- Le dichiarazioni si incrociano con i registri di cantina telematici: vedi vendere vino.
- Chi vende uva a terzi la indica nella dichiarazione di vendemmia (vedi vendere olive e uva).
Fonti
- Reg. delegato (UE) 2018/273, articoli 31-35 — dichiarazioni obbligatorie (EUR-Lex)
- Reg. di esecuzione (UE) 2018/274, articoli 22-24 — termini e contenuti delle dichiarazioni (EUR-Lex)
Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.