Guida per i produttori
Piccoli frutti: coltivare, raccogliere e vendere mirtilli, lamponi, more e ribes
Mirtilli, lamponi, more, ribes e uva spina: piantine certificate, la norma generale di commercializzazione e l'esenzione per la vendita diretta, cestini e origine, surgelati ed epatite A, IVA al 4% e la raccolta dei frutti selvatici nelle leggi regionali.
Verificata il 25/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.
In breve
- Mirtilli, lamponi, more, ribes e uva spina non hanno una norma europea specifica con categorie e calibri (le fragole sì): seguono la norma generale di commercializzazione dell'ortofrutta.
- Vendendoli tu, in azienda o in un mercato riservato ai produttori della zona, sei esentato dalle norme di commercializzazione; a negozi e ristoranti no. In ogni caso il cartello con l'origine al banco è la regola.
- Nei cestini e nelle vaschette chiusi servono origine e peso netto; niente ingredienti, scadenza o tabella nutrizionale per il frutto fresco intero.
- Le piantine si comprano certificate o CAC, con l'etichetta che fa anche da passaporto delle piante. I frutti selvatici del bosco si raccolgono nei limiti della legge regionale.
Coltivarli: le piantine giuste
Mirtillo (Vaccinium), lampone e mora (Rubus), ribes e uva spina (Ribes) e fragola (Fragaria) sono specie da frutto con regole sul materiale di moltiplicazione (direttiva 2008/90/CE, in Italia D.Lgs. 18/2021). Le piantine che compri devono essere di varietà iscritte al registro e di categoria «Certificato» (etichetta blu) o almeno CAC (con il documento del fornitore): l'etichetta è unificata con il passaporto delle piante. Conservala con la fattura: è la tua garanzia sanitaria, e in caso di virosi o di controlli dimostra da dove vengono le piante. Se vuoi produrre tu piantine da vendere, vedi vendere piante e piantine.
La norma di commercializzazione
Il regolamento delegato (UE) 2023/2429, in vigore dal 2025 al posto del vecchio 543/2011, fissa norme specifiche solo per alcuni prodotti, tra cui le fragole. Tutti gli altri ortofrutticoli freschi, compresi i piccoli frutti, seguono la norma generale: frutti interi, sani (senza marciume), puliti, praticamente privi di parassiti, senza umidità anormale né odori estranei, sufficientemente maturi ma non troppo. Sulla partita c'è una tolleranza del 10% (al massimo il 2% di marciume), e sull'imballaggio vanno il nome di chi imballa o spedisce e il paese di origine.
Il regolamento esclude da questi obblighi (articolo 5) i prodotti che il produttore vende direttamente al consumatore per il suo uso personale, nella propria azienda o, nella zona di produzione, in un mercato locale di soli produttori o con consegna diretta. Se vendi a negozi, ristoranti o grossisti, invece, la norma generale si applica per intero, e fatture e documenti di trasporto riportano nome del prodotto e paese di origine. Più dettagli nella guida su vendere frutta e verdura.
Cestini, vaschette e banco
- Al banco, sfusi: un cartello chiaro con il nome e il paese di origine (articolo 7 del regolamento); niente indicazioni di qualità inventate («extra», «prima scelta») se non corrispondono a una norma.
- Preimballati (cestini o vaschette chiusi): denominazione, origine, peso netto e chi ha imballato. Per la frutta fresca intera non servono l'elenco ingredienti, il termine minimo di conservazione né la dichiarazione nutrizionale (Reg. UE 1169/2011). Vedi anche peso netto e tolleranze e i contenitori a contatto con gli alimenti.
- Online: l'origine va indicata prima dell'acquisto. I piccoli frutti freschi si deteriorano in fretta: meglio la consegna in giornata che la spedizione (trasportare alimenti).
Raccolta, freddo e conservazione
Sono frutti delicati: si raccolgono nelle ore fresche, direttamente nel contenitore di vendita per non maneggiarli due volte, e vanno al freddo il prima possibile. La raccolta è produzione primaria: valgono le buone pratiche di igiene (mani e contenitori puliti, acqua idonea per eventuali lavaggi delle attrezzature) e la tracciabilità dei lotti di raccolta (l'igiene in azienda agricola, tracciabilità). Per la raccolta stagionale con aiuti esterni vedi il lavoro occasionale in agricoltura.
Surgelati: attenzione all'epatite A
Dopo le epidemie di epatite A legate ai frutti di bosco surgelati, il Ministero della Salute ha raccomandato di consumarli solo dopo cottura (a ebollizione per almeno 2 minuti) e di non usarli crudi per guarnire dolci e yogurt. Se congeli i tuoi frutti per venderli, il congelamento è una trasformazione: serve un laboratorio registrato e un piano di autocontrollo, e conviene riportare in etichetta il consiglio di cuocerli.
Trasformarli
Confetture, gelatine e marmellate hanno regole proprie sulla quantità di frutta e sui nomi (D.Lgs. 50/2004): vedi vendere confetture e marmellate e vendere succhi di frutta.
L'IVA
La frutta fresca, e anche quella congelata o surgelata senza zuccheri aggiunti, è al 4% (DPR 633/1972, tabella A, parte II, numero 8). Confetture e frutta con zuccheri aggiunti passano al 10%. Vedi l'IVA in agricoltura.
Mirtilli e lamponi selvatici: la raccolta nel bosco
La raccolta dei piccoli frutti spontanei la regolano le regioni, e i limiti cambiano molto. Due esempi:
- Toscana (L.R. 39/2000, articolo 63): fragole, lamponi, mirtilli e more sono «prodotti secondari del bosco»; si raccolgono nei limiti fissati dalla Giunta (la Regione indica 2 kg al giorno a persona per ciascuno), senza rastrelli o pettini e senza tagliare le piante; chi raccoglie per commercio può avere un'autorizzazione in deroga.
- Emilia-Romagna (L.R. 2/1977, articolo 10): fragole, lamponi e mirtilli fino a 1 kg al giorno a persona; il limite non vale per il proprietario e chi coltiva il fondo, con familiari e lavoratori.
Parchi e comunità montane hanno spesso regole più strette (tesserini, giorni, quantità). Il proprietario del bosco ha comunque i suoi diritti. Per vendere con continuità, la strada è coltivarli o raccoglierli sul proprio fondo.
Fonti
- Reg. delegato (UE) 2023/2429, artt. 2, 5 e 7 — norme di commercializzazione ortofrutta, testo consolidato al 04/10/2025 (EUR-Lex)
- Reg. (UE) 1169/2011, art. 19 e allegati V e X — esenzioni per gli ortofrutticoli freschi (EUR-Lex)
- D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 18 — materiale di moltiplicazione delle piante da frutto (Normattiva)
- ISS EpiCentro — epatite A e frutti di bosco surgelati, raccomandazioni del Ministero della Salute
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, tabella A — aliquote IVA, norma vigente fino al 31/12/2026 (Normattiva)
- L.R. Toscana 21 marzo 2000, n. 39, art. 63 — raccolta dei prodotti secondari del bosco
Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.