Guida per i produttori
Vendere vino: etichetta con QR code, registri, accise e sfuso
Ingredienti e valori nutrizionali in etichetta dal 2023 e quando basta il QR code, registri di cantina per i piccoli, accise del piccolo produttore, vino sfuso e vendita online.
Verificata il 11/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.
In breve
- Dall'8 dicembre 2023 l'etichetta del vino deve dare anche ingredienti e valori nutrizionali. Sulla bottiglia può bastare il valore energetico: il resto può stare online, con un QR code, a condizioni precise.
- Gli allergeni (i solfiti) restano sempre sull'etichetta, preceduti dalla parola «contiene».
- Una cantina fino a 50 ettolitri l'anno con vendita diretta o ristorazione assolve i registri con le dichiarazioni di produzione e di giacenza.
- Sotto i 1.000 ettolitri l'anno sei un «piccolo produttore» ai fini delle accise: meno obblighi, ma per le spedizioni verso altri Paesi UE servono comunicazioni e documenti.
Chi può vendere vino
Il vino fatto in casa per sé e la famiglia non si vende. Chi detiene vino per un'attività professionale o commerciale è soggetto agli obblighi del settore (registri, dichiarazioni, documenti di trasporto). La strada più comune per chi coltiva la propria vigna è la vendita diretta dell'imprenditore agricolo, spiegata nella guida Vendita diretta dei prodotti agricoli.
Se vuoi vendere con la tua etichetta anche vino acquistato da altri, ricorda che nella vendita diretta i prodotti della tua azienda devono restare prevalenti; oltre certe soglie si applicano le regole del commercio.
L'etichetta
Le indicazioni obbligatorie
Le indicazioni obbligatorie dei vini sono fissate dal regolamento europeo sull'organizzazione comune dei mercati (Reg. UE 1308/2013, articolo 119): tra queste la categoria del prodotto (vino, vino spumante…), per i vini DOP e IGP la denominazione, il titolo alcolometrico effettivo, la provenienza e l'imbottigliatore. Per i vini con denominazione di origine o indicazione geografica protetta, il riferimento alla categoria si può omettere. A queste si aggiungono, come per ogni alimento confezionato, la quantità netta, il lotto e gli allergeni.
Ingredienti e valori nutrizionali (dall'8 dicembre 2023)
Il Reg. (UE) 2021/2117 ha aggiunto all'articolo 119 la dichiarazione nutrizionale e l'elenco degli ingredienti. Con due possibilità:
- sulla bottiglia la dichiarazione nutrizionale può essere limitata al valore energetico, anche con il simbolo «E»; quella completa si fornisce per via elettronica, indicata sull'etichetta;
- anche l'elenco degli ingredienti può essere fornito per via elettronica.
Le condizioni per la pagina elettronica (in pratica quella raggiunta dal QR code) sono precise: nessuna raccolta o tracciamento dei dati di chi la apre, e niente informazioni commerciali o promozionali insieme a ingredienti e valori nutrizionali. Una pagina con lo shop o la newsletter accanto agli ingredienti non va bene.
In ogni caso gli allergeni restano sull'etichetta fisica, con la parola «contiene» seguita dal nome (ad esempio «contiene solfiti»).
Il vino prodotto ed etichettato prima dell'8 dicembre 2023 secondo le regole precedenti può essere venduto fino a esaurimento.
DOP e IGP
Per i vini a denominazione valgono in più le regole del disciplinare e i controlli del consorzio o dell'organismo di certificazione. Trovi le denominazioni del tuo territorio nelle pagine regionali.
Il vino sfuso
A differenza dell'olio e del miele, che al consumatore si vendono solo confezionati, per il vino la legge non impone il confezionamento all'origine: la vendita sfusa in cantina, alla spina o in damigiana, è possibile. Anche per un alimento non preimballato vanno però date al consumatore le informazioni sugli allergeni (Reg. UE 1169/2011, articolo 44), quindi i solfiti. Per cartelli, contenitori e documenti di vendita dello sfuso chiedi alla tua ASL o alla tua associazione di categoria: le prassi locali contano.
Registri di cantina
Chi detiene vino per un'attività professionale o commerciale tiene i registri di entrata e uscita del prodotto, oggi telematici sul portale SIAN. Il Testo unico del vino (L. 238/2016, articolo 58) prevede una semplificazione importante per i piccoli: per gli stabilimenti con produzione annua fino a 50 ettolitri e annessa vendita diretta o ristorazione, l'obbligo dei registri si considera assolto con la dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza.
Accise: il «piccolo produttore»
In Italia l'aliquota di accisa sul vino è oggi pari a zero, ma il vino resta un prodotto soggetto ad accisa. Il testo unico accise (D.Lgs. 504/1995, articolo 37) considera piccoli produttori quelli che producono in media meno di 1.000 ettolitri l'anno (media delle ultime tre vendemmie). Finché l'aliquota resta zero, i piccoli produttori sono dispensati dagli obblighi del deposito fiscale, ma devono:
- informare l'Agenzia delle dogane competente delle operazioni con altri Paesi UE;
- tenere il registro di scarico ed emettere il documento di accompagnamento previsti dalla normativa europea;
- sottoporsi ai controlli.
Le vendite online a privati di altri Paesi UE seguono anche le regole delle accise del Paese di destinazione, dove l'aliquota spesso non è zero: informati con l'Agenzia delle dogane prima di aprire lo shop all'estero.
A chi vendere
- In cantina e ai mercati, in bottiglia o sfuso: con la vendita diretta.
- Online in Italia: con la comunicazione al Comune prevista per il commercio elettronico (la guida) e il documento di accompagnamento per il trasporto.
- A enoteche, ristoranti e bar della zona: il vino del territorio è uno dei prodotti a km zero più richiesti.
- Sfuso ad altre cantine o imbottigliatori: con i documenti di accompagnamento e le registrazioni.
Fonti
- Reg. (UE) 2021/2117, art. 1 punto 32 — modifica dell'art. 119 del Reg. 1308/2013: ingredienti e dichiarazione nutrizionale, etichetta elettronica (EUR-Lex)
- Reg. (UE) 1308/2013, art. 119 — indicazioni obbligatorie dei prodotti vitivinicoli (EUR-Lex)
- Legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Testo unico del vino), art. 58 — registri (Normattiva)
- D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise), art. 37 — piccoli produttori di vino, in vigore dal 13/02/2023 (Normattiva)
- Reg. (UE) 1169/2011, art. 44 — informazioni sugli alimenti non preimballati (EUR-Lex)
- D.Lgs. 228/2001, art. 4 — vendita diretta (Normattiva)
Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.