Guida per i produttori

Piantare un vigneto: autorizzazioni per nuovi impianti e reimpianti

Il sistema europeo delle autorizzazioni per i vigneti da vino: nuovi impianti fino all'1% annuo, criteri e ripartizione, validità di tre campagne e sanzioni, reimpianti dopo l'estirpazione, esenzioni per il consumo familiare e vigneti abusivi.

Verificata il 16/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.

In breve

Il sistema delle autorizzazioni

Dal 2016 i vecchi diritti di impianto sono stati sostituiti da un sistema di autorizzazioni (Reg. UE 1308/2013, articoli 61-72), che resterà in vigore almeno fino alla revisione prevista nel 2028. L'impianto o il reimpianto di viti di uve da vino è consentito solo con un'autorizzazione, rilasciata per una superficie in ettari, senza costi, su domanda del produttore che rispetta criteri oggettivi (articolo 62).

Il sistema non si applica (articolo 62, comma 4) alle superfici per sperimentazione, alle collezioni di varietà per conservare le risorse genetiche, ai campi di piante madri per marze, alle superfici il cui vino è destinato esclusivamente al consumo familiare del viticoltore e ai nuovi impianti dopo un esproprio. Il vigneto «familiare» non deve superare 0,1 ettari (1.000 m²) e il viticoltore non deve produrre vino a scopi commerciali; sperimentazioni e piante madri vanno comunque notificate in anticipo (Reg. delegato UE 2018/273, articolo 3).

Nuovi impianti

Validità e uso

L'autorizzazione per un nuovo impianto vale fino all'ultimo giorno della terza campagna di commercializzazione successiva a quella in cui è stata concessa. Chi non la usa è soggetto a sanzioni amministrative; chi ha autorizzazioni rilasciate prima del 2025 evita la sanzione se comunica, entro la scadenza e al più tardi entro il 31 dicembre 2026, che non intende usarle (articolo 62, comma 3). In caso di calamità in una zona definita, lo Stato può prorogare una volta la validità fino a dodici mesi.

Reimpianti

Vigneti abusivi

Le superfici piantate senza autorizzazione vanno estirpate a spese del produttore; se non lo fa entro quattro mesi dalla notifica, provvede lo Stato addebitandogli i costi. Questi vigneti non hanno diritto a nessun sostegno pubblico e il produttore subisce sanzioni (articolo 71). Gli Stati possono anche imporre l'estirpazione dei vigneti abbandonati per motivi sanitari (articolo 62, comma 6).

Per fare e vendere il vino vedi vendere vino e vendere olive e uva; per l'uva da tavola le autorizzazioni non servono.

Fonti

Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.

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