Guida per i produttori
Piantare un vigneto: autorizzazioni per nuovi impianti e reimpianti
Il sistema europeo delle autorizzazioni per i vigneti da vino: nuovi impianti fino all'1% annuo, criteri e ripartizione, validità di tre campagne e sanzioni, reimpianti dopo l'estirpazione, esenzioni per il consumo familiare e vigneti abusivi.
Verificata il 16/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.
In breve
- Per piantare o reimpiantare viti da vino serve un'autorizzazione, gratuita, rilasciata dallo Stato su domanda del produttore.
- Ogni anno sono disponibili autorizzazioni per nuovi impianti fino all'1% della superficie vitata nazionale; se le domande sono di più, si ripartiscono in proporzione o con criteri di priorità.
- Chi estirpa un vigneto ottiene automaticamente, su richiesta, l'autorizzazione al reimpianto della stessa superficie nella stessa azienda.
- Un vigneto piantato senza autorizzazione va estirpato a spese del produttore. Non serve autorizzazione per le piccole superfici, fino a 0,1 ettari, il cui vino è solo per il consumo familiare.
Il sistema delle autorizzazioni
Dal 2016 i vecchi diritti di impianto sono stati sostituiti da un sistema di autorizzazioni (Reg. UE 1308/2013, articoli 61-72), che resterà in vigore almeno fino alla revisione prevista nel 2028. L'impianto o il reimpianto di viti di uve da vino è consentito solo con un'autorizzazione, rilasciata per una superficie in ettari, senza costi, su domanda del produttore che rispetta criteri oggettivi (articolo 62).
Il sistema non si applica (articolo 62, comma 4) alle superfici per sperimentazione, alle collezioni di varietà per conservare le risorse genetiche, ai campi di piante madri per marze, alle superfici il cui vino è destinato esclusivamente al consumo familiare del viticoltore e ai nuovi impianti dopo un esproprio. Il vigneto «familiare» non deve superare 0,1 ettari (1.000 m²) e il viticoltore non deve produrre vino a scopi commerciali; sperimentazioni e piante madri vanno comunque notificate in anticipo (Reg. delegato UE 2018/273, articolo 3).
Nuovi impianti
- Ogni anno lo Stato mette a disposizione autorizzazioni per circa l'1% della superficie vitata; può ridurre la percentuale o limitarla in certe zone DOP o IGP per evitare eccedenze (articolo 63).
- Possono essere chiesti requisiti come avere a disposizione la superficie agricola, adeguate competenze professionali e non avere vigneti abusivi (articolo 64, comma 1).
- Se le domande superano la disponibilità, gli ettari si ripartiscono in proporzione alle richieste, con possibili superfici minime e massime e criteri di priorità (per esempio i nuovi viticoltori o le superfici con vincoli naturali) fissati a livello nazionale o regionale (comma 2).
- In Italia la domanda si presenta ogni anno per via telematica, con le scadenze e le priorità del decreto nazionale e delle Regioni: di solito tramite il CAA.
Validità e uso
L'autorizzazione per un nuovo impianto vale fino all'ultimo giorno della terza campagna di commercializzazione successiva a quella in cui è stata concessa. Chi non la usa è soggetto a sanzioni amministrative; chi ha autorizzazioni rilasciate prima del 2025 evita la sanzione se comunica, entro la scadenza e al più tardi entro il 31 dicembre 2026, che non intende usarle (articolo 62, comma 3). In caso di calamità in una zona definita, lo Stato può prorogare una volta la validità fino a dodici mesi.
Reimpianti
- Chi ha estirpato un vigneto dopo il 1° gennaio 2016 ottiene automaticamente, su richiesta, l'autorizzazione a reimpiantare una superficie equivalente in coltura pura, da usare nella stessa azienda (articolo 66).
- Si può anche reimpiantare prima di estirpare, impegnandosi a estirpare il vecchio vigneto entro la fine del quarto anno dall'impianto delle nuove viti.
- Nelle zone DOP o IGP lo Stato può limitare l'uso dei reimpianti che vengono da vigneti estirpati fuori dalla zona.
- Chi ha estirpato con i premi all'estirpazione dell'Unione non ha diritto al reimpianto di quella superficie.
Vigneti abusivi
Le superfici piantate senza autorizzazione vanno estirpate a spese del produttore; se non lo fa entro quattro mesi dalla notifica, provvede lo Stato addebitandogli i costi. Questi vigneti non hanno diritto a nessun sostegno pubblico e il produttore subisce sanzioni (articolo 71). Gli Stati possono anche imporre l'estirpazione dei vigneti abbandonati per motivi sanitari (articolo 62, comma 6).
Per fare e vendere il vino vedi vendere vino e vendere olive e uva; per l'uva da tavola le autorizzazioni non servono.
Fonti
- Reg. (UE) 1308/2013, articoli 61-71 — autorizzazioni per gli impianti viticoli, testo consolidato al 18/8/2026 (EUR-Lex)
- Reg. delegato (UE) 2018/273, articolo 3 — superfici esentate, vigneto per consumo familiare (EUR-Lex)
Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.