Guida per i produttori
Sementi: riseminare, scambiare e vendere, varietà da conservazione e agricoltori custodi
Cosa può fare un agricoltore con le sementi: reimpiego e scambio di parte del raccolto, quando la vendita è commercializzazione regolata, i diritti di vendita locale per le varietà da conservazione e gli agricoltori e allevatori custodi.
Verificata il 16/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.
In breve
- L'agricoltore può riseminare le proprie sementi e scambiare parte del raccolto con altri agricoltori: non è commercializzazione di sementi.
- Vendere sementi è invece un'attività regolata: varietà iscritte nei registri, sementi controllate e certificate, produttori autorizzati.
- Per le varietà da conservazione (antiche varietà locali iscritte in un registro apposito) l'agricoltore che le coltiva nella zona d'origine ha diritto alla vendita diretta e locale delle sementi prodotte in azienda e al libero scambio nella Rete nazionale della biodiversità.
- Gli agricoltori custodi conservano in azienda varietà locali a rischio, secondo le regole della Regione.
Riseminare e scambiare: cosa è libero
Il testo unico sulle sementi (D.Lgs. 20/2021, articolo 1) disciplina la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione delle sementi. Stabilisce che gli agricoltori possono attuare il reimpiego delle sementi o lo scambio di parte del raccolto (comma 4), e che queste operazioni non sono commercializzazione (comma 6, lettera d).
È invece «produzione a scopo di commercializzazione» quella di chi seleziona, depura e confeziona sementi per venderle, anche saltuariamente, e anche quella di cooperative, consorzi o aziende che le distribuiscono ai propri soci; ed è «commercializzazione» la vendita o qualsiasi fornitura a terzi mirata allo sfruttamento commerciale, anche gratuita (commi 3 e 5). Chi vuole vendere sementi deve quindi seguire le regole del testo unico: varietà iscritte, controlli, certificazione, cartellini.
Attenzione anche alle varietà protette da privativa: riseminare sementi di una varietà protetta può richiedere un compenso al titolare, secondo le regole sulla protezione delle varietà vegetali.
Le varietà da conservazione
Il testo unico prevede deroghe per le varietà locali naturalmente adattate e minacciate di erosione genetica (capo VI, articoli 47 e seguenti):
- si iscrivono in un registro nazionale delle varietà da conservazione, su iniziativa del Ministero o delle Regioni, o su richiesta di enti, associazioni, cittadini e aziende con il parere favorevole della Regione (articolo 52);
- per ogni varietà si stabilisce la zona d'origine, e le sementi si producono lì (articoli 54-55);
- le sementi si possono commercializzare con requisiti alleggeriti rispetto alle varietà commerciali (articoli 58-61);
- gli agricoltori che le coltivano, nei luoghi in cui hanno evoluto le loro caratteristiche, hanno il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle sementi e dei materiali di propagazione prodotti in azienda e al libero scambio nella Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, nel rispetto delle norme fitosanitarie (articolo 73).
Agricoltori e allevatori custodi
La legge sulla biodiversità agraria (legge 194/2015, articolo 2) definisce agricoltori custodi quelli che si impegnano a conservare in azienda, o in situ, le risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità della Regione; e allevatori custodi quelli che conservano razze locali a rischio, secondo i libri genealogici e le regole regionali. La stessa legge ha istituito un'anagrafe, una rete e un portale nazionali della biodiversità agraria (articolo 1). Le Regioni tengono gli elenchi dei custodi e spesso li sostengono con i programmi di sviluppo rurale.
In pratica
- Se coltivi un grano, un fagiolo o un pomodoro antico della tua zona, verifica se è nel registro delle varietà da conservazione o nei repertori regionali: è anche un ottimo argomento di vendita (vedi PAT e De.Co.).
- Per diventare agricoltore custode, chiedi all'assessorato all'agricoltura della tua Regione.
- Per piantine e alberi da frutto valgono anche le regole fitosanitarie e il passaporto delle piante (vedi piante e piantine).
Fonti
- D.Lgs. 20/2021, articoli 1, 47-61 e 73 — testo unico sulle sementi (Normattiva)
- Legge 194/2015, articoli 1 e 2 — biodiversità di interesse agricolo e alimentare (Normattiva)
Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.