Guida per i produttori
Vendere fieno, paglia e foraggi: registrazione come operatore dei mangimi e regole
Chi vende fieno, paglia, insilati o granella per animali da reddito è un operatore dei mangimi: la registrazione, l'eccezione per le piccole quantità locali, le regole d'igiene della produzione primaria e le registrazioni da tenere.
Verificata il 16/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.
In breve
- Chi produce e vende fieno, paglia, insilati, granella o foraggi per animali da reddito è un operatore del settore dei mangimi: deve essere registrato presso l'autorità competente (di solito il servizio veterinario dell'ASL).
- Deve rispettare le regole d'igiene della produzione primaria di mangimi e tenere alcune registrazioni: trattamenti fitosanitari, analisi, entrate e uscite di mangimi.
- Fanno eccezione le piccole quantità fornite direttamente, a livello locale, ad aziende agricole vicine per il consumo sul posto.
- Gli allevatori possono comprare e usare solo mangimi di operatori registrati o riconosciuti: chi compra il tuo fieno ti chiederà il numero di registrazione.
Il fieno è un mangime
Il regolamento europeo sull'igiene dei mangimi (Reg. CE 183/2005) si applica a tutte le fasi, dalla produzione primaria dei mangimi alla loro immissione sul mercato e alla somministrazione agli animali da reddito (articolo 2). La produzione primaria comprende la coltivazione, il raccolto e le operazioni fisiche semplici successive (essiccazione, imballatura, stoccaggio) (articolo 3). Il regolamento non si applica (articolo 2, comma 2):
- alla produzione per animali allevati per il consumo domestico privato o non destinati alla produzione di alimenti (cavalli da diporto, animali da compagnia);
- alla fornitura diretta di piccole quantità di produzione primaria di mangimi, a livello locale, dal produttore ad aziende agricole locali per il consumo sul posto;
- alla vendita al dettaglio di alimenti per animali da compagnia.
Gli Stati possono fissare regole per queste attività escluse (comma 3): cosa siano «piccole quantità» e «livello locale» lo dicono le indicazioni nazionali e regionali, da chiedere all'ASL.
Registrazione
Ogni operatore dei mangimi notifica i propri stabilimenti all'autorità competente per la registrazione, e comunica i cambiamenti e la chiusura (articolo 9); senza registrazione non può operare (articolo 11). Il riconoscimento, più impegnativo, è richiesto solo a chi fabbrica o commercializza additivi, premiscele o mangimi composti con additivi (articolo 10), non a chi vende fieno o granella.
Le regole per la produzione primaria
Per la produzione primaria, il trasporto e lo stoccaggio in azienda e la miscelazione per il proprio uso senza additivi (articolo 5, comma 1), valgono le regole dell'allegato I:
- prevenire le contaminazioni da aria, terreno, acqua, fertilizzanti, fitosanitari, biocidi, farmaci veterinari e rifiuti;
- tenere puliti locali, attrezzature e veicoli; stoccare il fieno all'asciutto e al riparo da animali e parassiti (i topi nelle balle sono un pericolo per la salute degli animali);
- tenere separati rifiuti e sostanze pericolose;
- registrare: uso di prodotti fitosanitari e biocidi, uso di sementi OGM, comparsa di parassiti o malattie, risultati delle analisi, provenienza e quantità dei mangimi in entrata e destinazione e quantità di quelli in uscita.
Il registro dei trattamenti fitosanitari che già tieni vale anche per questo (vedi patentino e registro fitosanitari); per la granella vale anche il registro dei cereali (vedi registro cereali).
Vendere in pratica
- Accompagna ogni vendita con documento di trasporto o fattura che indichi prodotto, quantità, lotto o appezzamento e il tuo numero di registrazione.
- Per il fieno destinato a cavalli e animali da reddito conta la qualità: niente muffe, polvere e terra; per alcuni clienti servono analisi di micotossine.
- Se il fieno è biologico, servono la certificazione e i documenti dell'organismo di controllo (vedi certificazione biologica).
- Il reddito dalla vendita di foraggi prodotti sui propri terreni rientra nell'attività agricola; il contoterzismo per sfalcio e imballatura è un'altra cosa (vedi contoterzismo agricolo).
Fonti
Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.