Guida per i produttori

Vendere funghi: coltivati e spontanei, autorizzazione, certificazione e ristoranti

Come vendere funghi coltivati e funghi spontanei: limiti di raccolta, autorizzazione comunale, certificazione dell'ispettorato micologico, specie ammesse, porcini ai ristoranti, funghi secchi e conservati, imposta del raccoglitore occasionale.

Verificata il 11/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.

In breve

Funghi coltivati: un prodotto agricolo

Coltivare funghi significa curare un ciclo biologico: è attività agricola (codice civile, articolo 2135), e chi lo fa vende come imprenditore agricolo, anche con la vendita diretta. La vendita dei funghi coltivati freschi segue la normativa dei prodotti ortofrutticoli (D.P.R. 376/1995, articolo 2): valgono le regole spiegate nella guida su frutta e verdura, compresa l'indicazione dell'origine al banco.

Anche per i coltivati la specie deve essere tra quelle ammesse e va indicata con il nome scientifico (articoli 4 e 10). Per l'igiene: il locale di coltivazione è produzione primaria, il confezionamento e la trasformazione richiedono la registrazione e il piano di autocontrollo (la guida HACCP).

Funghi spontanei: la raccolta

La legge quadro sui funghi (L. 352/1993) lascia alle Regioni le regole sull'autorizzazione alla raccolta (articolo 2). Valgono ovunque alcuni principi:

Le Regioni possono prevedere agevolazioni per chi raccoglie per integrare il reddito, in particolare per i coltivatori diretti e per chi gestisce il bosco, e autorizzare aree delimitate in cui la raccolta è consentita a fini economici (articoli 2 e 3).

Vendere funghi spontanei freschi

Ai ristoranti

Vendere funghi porcini a un ristorante è tra le ricerche più frequenti. Il ristorante li somministra al consumatore, quindi i funghi devono arrivargli certificati dall'ispettorato micologico, con il documento che lo attesta, e da un fornitore in regola che emette fattura o il documento d'acquisto. Le altre regole della vendita alle imprese sono nella guida vendere a ristoranti e negozi.

Funghi secchi e conservati

Le tasse del raccoglitore occasionale

Chi raccoglie occasionalmente prodotti selvatici non legnosi, funghi compresi, con il titolo di raccolta della Regione, paga un'imposta sostitutiva di 100 euro entro il 16 febbraio se i corrispettivi non superano 7.000 euro l'anno, senza cumulo con gli altri redditi (Testo unico delle imposte sui redditi, D.Lgs. 117/2026, articolo 202). L'acquirente gli rilascia un documento d'acquisto. Il meccanismo è lo stesso dei tartufi: i dettagli sono nella guida vendere tartufi. Ricorda però che la vendita al dettaglio dei funghi freschi richiede comunque l'autorizzazione e la certificazione.

Fonti

Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.

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