Guida per i produttori

Vendere tartufi: tesserino, specie e stagioni, esposizione e tasse del raccoglitore

Come si vendono i tartufi: tesserino di idoneità, tartufaie riservate, le nove specie commerciabili e i periodi di raccolta, cartoncino al banco, conservati, imposta di 100 euro per il raccoglitore occasionale e a chi vendere.

Verificata il 11/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.

In breve

Le regole: una legge nazionale e venti leggi regionali

La legge quadro sui tartufi (L. 752/1985) fissa i principi; raccolta, coltivazione e commercio li disciplinano poi le Regioni con le proprie leggi (articolo 1): calendari, orari, quantità, tasse, sanzioni. Le regole che seguono valgono ovunque, ma controlla sempre anche la legge della tua Regione.

Chi può raccogliere

Tartufaie coltivate e controllate

Chi conduce una tartufaia coltivata (impiantata ex novo) o controllata (naturale, migliorata con piante tartufigene) ha la proprietà di tutti i tartufi che vi nascono, se delimita il terreno con le tabelle «Raccolta di tartufi riservata», poste ad almeno 2,50 metri da terra e visibili l'una dall'altra (articolo 3). La Regione rilascia l'attestazione di riconoscimento. La tartuficoltura è un'attività agricola: chi la fa vende come imprenditore agricolo.

Le specie e le stagioni

Si possono commerciare freschi solo questi tartufi (articolo 2); i periodi di raccolta sono quelli della legge nazionale (articolo 6), che le Regioni possono modificare:

È vietato il commercio del tartufo fresco di ogni specie nei periodi in cui la raccolta non è consentita (articolo 6).

Come si espone e si vende il fresco

Per essere venduti al consumatore, i tartufi freschi devono essere (articolo 7):

I tartufi conservati

Lavorare i tartufi per conservarli e venderli è riservato alle imprese iscritte alla Camera di commercio nel settore delle conserve alimentari, ai consorzi di raccoglitori e alle cooperative di conservazione (articolo 8). I conservati si vendono in contenitori ermeticamente chiusi, con un'etichetta che indica ditta e sede dello stabilimento, nome latino e italiano, classifica, peso netto sgocciolato e la dicitura «pelati» se sono senza scorza (articolo 9). Valgono inoltre l'igiene degli alimenti e l'etichettatura generale: vedi la guida sull'HACCP.

Le tasse: raccoglitore occasionale o impresa

Chi raccoglie occasionalmente prodotti selvatici non legnosi, come i tartufi, con il titolo di raccolta rilasciato dalla Regione, paga un'imposta sostitutiva di 100 euro, entro il 16 febbraio dell'anno, se i corrispettivi della vendita non superano 7.000 euro l'anno; questi redditi non si sommano agli altri (nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, D.Lgs. 117/2026, articolo 202, che ha ripreso la legge 145/2018). Chi raccoglie solo per sé non paga nulla.

A chi vendere

Fonti

Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.

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