Guida per i produttori
Vendere tartufi: tesserino, specie e stagioni, esposizione e tasse del raccoglitore
Come si vendono i tartufi: tesserino di idoneità, tartufaie riservate, le nove specie commerciabili e i periodi di raccolta, cartoncino al banco, conservati, imposta di 100 euro per il raccoglitore occasionale e a chi vendere.
Verificata il 11/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.
In breve
- Per cercare e raccogliere tartufi serve il tesserino di idoneità rilasciato dopo un esame regionale; non serve a chi raccoglie sui propri terreni.
- Si possono vendere freschi solo nove specie, e solo nei periodi di raccolta: fuori stagione il commercio del fresco è vietato.
- Il raccoglitore occasionale che vende fino a 7.000 euro l'anno paga un'imposta fissa di 100 euro, senza partita IVA. Sopra quella soglia, o se coltivi una tartufaia, sei un'impresa.
- Al banco ogni tartufo va esposto con il nome latino e italiano e la zona di raccolta, separando interi, pezzi e tritume.
Le regole: una legge nazionale e venti leggi regionali
La legge quadro sui tartufi (L. 752/1985) fissa i principi; raccolta, coltivazione e commercio li disciplinano poi le Regioni con le proprie leggi (articolo 1): calendari, orari, quantità, tasse, sanzioni. Le regole che seguono valgono ovunque, ma controlla sempre anche la legge della tua Regione.
Chi può raccogliere
- La raccolta è libera nei boschi e nei terreni non coltivati (articolo 3).
- Serve il tesserino di idoneità, rilasciato dalla Regione dopo un esame, valido in tutta Italia; l'età minima è 14 anni (articolo 5). Le Regioni possono chiedere una tassa annuale di concessione (articolo 17).
- La ricerca si fa con un cane addestrato e lo scavo con il vanghetto, solo nel punto indicato dal cane. Sono vietati la lavorazione del terreno nel periodo di raccolta, la raccolta di tartufi immaturi, le buche lasciate aperte e la ricerca di notte.
- Chi raccoglie su terreni propri non ha questi obblighi (articolo 5) e non paga la tassa regionale (articolo 17).
Tartufaie coltivate e controllate
Chi conduce una tartufaia coltivata (impiantata ex novo) o controllata (naturale, migliorata con piante tartufigene) ha la proprietà di tutti i tartufi che vi nascono, se delimita il terreno con le tabelle «Raccolta di tartufi riservata», poste ad almeno 2,50 metri da terra e visibili l'una dall'altra (articolo 3). La Regione rilascia l'attestazione di riconoscimento. La tartuficoltura è un'attività agricola: chi la fa vende come imprenditore agricolo.
Le specie e le stagioni
Si possono commerciare freschi solo questi tartufi (articolo 2); i periodi di raccolta sono quelli della legge nazionale (articolo 6), che le Regioni possono modificare:
- tartufo bianco (Tuber magnatum): 1° ottobre – 31 dicembre;
- tartufo nero pregiato (Tuber melanosporum): 15 novembre – 15 marzo;
- tartufo moscato (Tuber brumale var. moschatum): 15 novembre – 15 marzo;
- tartufo d'estate o scorzone (Tuber aestivum): 1° maggio – 30 novembre;
- tartufo uncinato (Tuber uncinatum): 1° ottobre – 31 dicembre;
- tartufo nero d'inverno (Tuber brumale): 1° gennaio – 15 marzo;
- bianchetto o marzuolo (Tuber borchii): 15 gennaio – 30 aprile;
- tartufo nero liscio (Tuber macrosporum): 1° settembre – 31 dicembre;
- tartufo nero ordinario (Tuber mesentericum): 1° settembre – 31 gennaio.
È vietato il commercio del tartufo fresco di ogni specie nei periodi in cui la raccolta non è consentita (articolo 6).
Come si espone e si vende il fresco
Per essere venduti al consumatore, i tartufi freschi devono essere (articolo 7):
- distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, puliti da terra e corpi estranei;
- separati tra interi, pezzi (porzioni sopra 0,5 cm) e tritume (sotto 0,5 cm);
- accompagnati da un cartoncino a stampa con il nome latino e italiano della specie e la zona geografica di raccolta, delimitata dalla Regione.
I tartufi conservati
Lavorare i tartufi per conservarli e venderli è riservato alle imprese iscritte alla Camera di commercio nel settore delle conserve alimentari, ai consorzi di raccoglitori e alle cooperative di conservazione (articolo 8). I conservati si vendono in contenitori ermeticamente chiusi, con un'etichetta che indica ditta e sede dello stabilimento, nome latino e italiano, classifica, peso netto sgocciolato e la dicitura «pelati» se sono senza scorza (articolo 9). Valgono inoltre l'igiene degli alimenti e l'etichettatura generale: vedi la guida sull'HACCP.
Le tasse: raccoglitore occasionale o impresa
Chi raccoglie occasionalmente prodotti selvatici non legnosi, come i tartufi, con il titolo di raccolta rilasciato dalla Regione, paga un'imposta sostitutiva di 100 euro, entro il 16 febbraio dell'anno, se i corrispettivi della vendita non superano 7.000 euro l'anno; questi redditi non si sommano agli altri (nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, D.Lgs. 117/2026, articolo 202, che ha ripreso la legge 145/2018). Chi raccoglie solo per sé non paga nulla.
- Se hai versato l'imposta, l'acquirente non applica la ritenuta e ti rilascia un documento d'acquisto con data, i tuoi dati, il codice della ricevuta di versamento, la regione di raccolta, il tipo e la quantità di prodotto e il prezzo (legge 145/2018, articolo 1, comma 697).
- Per l'IVA, il raccoglitore occasionale non munito di partita IVA non ha obblighi contabili: vedi la guida IVA in agricoltura.
- Oltre i 7.000 euro, o se coltivi una tartufaia, la vendita è un'attività d'impresa, agricola o commerciale: vedi aprire un'azienda agricola.
A chi vendere
- Commercianti e trasformatori: il canale tradizionale per il raccoglitore occasionale, con il documento d'acquisto.
- Ristoranti: il tartufo fresco è il prodotto locale per eccellenza, ma un ristorante compra da un fornitore che emette fattura o il documento previsto: vedi vendere a ristoranti e negozi.
- Mercati e fiere del tartufo: con l'esposizione prevista dall'articolo 7 e le regole del mercato.
- Online: possibile per un'impresa, con spedizioni rapide e refrigerate; le schede devono riportare specie, zona di raccolta e le informazioni obbligatorie, e il fresco non ha diritto di recesso. Vedi vendere online.
Fonti
- L. 16 dicembre 1985, n. 752 — raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi (Normattiva)
- D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 — Testo unico delle imposte sui redditi, art. 202 (Normattiva)
- L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, c. 697 — documento d'acquisto (Normattiva)
Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.