Guida per i produttori

Coltivare e vendere fiori recisi e fronde: le regole per l'azienda agricola

La floricoltura è attività agricola: vendita diretta, quando serve il passaporto delle piante (non per i fiori recisi), l'IVA al 10%, patentino e registro dei trattamenti, e le fronde raccolte in natura come il pungitopo.

Verificata il 25/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.

In breve

La floricoltura è agricoltura

Il codice civile (articolo 2135) chiama «coltivazione del fondo» ogni attività diretta alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico vegetale: i fiori ci rientrano come gli ortaggi, in pieno campo o in serra. Sono attività connesse anche la conservazione, il confezionamento (mazzi, composizioni semplici) e la vendita dei fiori ottenuti prevalentemente dalla tua coltivazione.

Per la vendita al pubblico vale l'articolo 4 del D.Lgs. 228/2001 (vedi la vendita diretta): in azienda senza comunicazioni, al mercato o in un locale con una comunicazione al comune, online contestualmente alla comunicazione. Puoi affiancare fiori comprati da altri agricoltori, purché i tuoi restino prevalenti; oltre 160.000 euro l'anno di prodotti non tuoi (4 milioni per le società) valgono le regole del commercio.

Passaporto delle piante e registro RUOP

Il regolamento europeo sulla salute delle piante (Reg. UE 2016/2031) considera «piante» anche i fiori recisi, i rami e il fogliame. Ma il passaporto delle piante serve solo per le merci elencate dal Reg. UE 2019/2072 (allegato XIII): tutte le piante da impianto (tranne le sementi) e poche altre voci, tra cui non ci sono i fiori recisi. Quindi:

Le regole italiane (D.Lgs. 19/2021) permettono al Servizio fitosanitario di estendere l'obbligo di iscrizione ad altre categorie: prima di partire, chiedi al Servizio fitosanitario regionale se la tua attività deve essere registrata.

L'IVA dei fiori

Fiori e boccioli recisi, fogliame, rami e piante vive sono nella tabella dei prodotti agricoli (DPR 633/1972, tabella A, parte I, numeri 13 e 14): puoi quindi usare il regime speciale agricolo (articolo 34), con la detrazione forfettaria data dalle percentuali di compensazione. Ma l'aliquota con cui fatturi è quella della parte III: il 10%. Un errore frequente è applicare il 4%, che è l'aliquota di molti alimenti, non dei fiori. I dettagli nella guida sull'IVA in agricoltura; dal 2027 queste regole passano nel nuovo testo unico IVA, con gli stessi principi.

Trattamenti: patentino e registro anche per i fiori

Le regole sui prodotti fitosanitari (D.Lgs. 150/2012) non distinguono per coltura: per acquistarli e usarli serve il certificato di abilitazione, e ogni trattamento va annotato nel registro entro 30 giorni (e comunque entro la raccolta), conservandolo per tre anni. Le serre di fiori sono tra le colture più trattate: vedi patentino e registro dei trattamenti.

Fronde e verde raccolti in natura

Pungitopo, agrifoglio, muschio, rami di conifere: molti li raccolgono nei boschi per mazzi e composizioni natalizie. Il pungitopo (Ruscus aculeatus) è nell'elenco europeo delle specie il cui prelievo in natura può essere limitato (direttiva Habitat, allegato V; in Italia DPR 357/1997, articolo 10): regioni ed enti parco possono vietarlo, fissare periodi o quantità, chiedere autorizzazioni. Agrifoglio e altre specie sono protetti da molte leggi regionali sulla flora. In più, il bosco ha un proprietario: raccogliere sul fondo altrui senza permesso non è consentito. Se vuoi venderle, la strada sicura è coltivarle o raccoglierle sul tuo terreno, dopo aver verificato le regole della tua regione.

A chi vendere

Fonti

Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.

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